Vietato commercializzare il Lilial e lo Zinco piritione dall’1 marzo 2022

Vietato commercializzare il Lilial: le sanzioni – Vietato lo zinco piritione – Sicurezza dei prodotti cosmetici – Divieto sostanze CRM

Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo

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Vietato commercializzare il Lilial e lo Zinco piritione dall’1 marzo 2022

Con il Regolamento 1902 del 2021, la Commissione Europea è intervenuta lo scorso 29 ottobre modificando il Regolamento 1223 del 2009  in materia di “sicurezza dei prodotti cosmetici”: in particolare, oggetto di revisione, sono stati gli allegati al Regolamento, con l’inserimento fra le sostanze vietate (allegato II) di due sostanze molto utilizzate dall’industria cosmetica, il lilial e lo zinco piritione.

Il Regolamento 1902 del 2021 – unitamente ai divieti in esso contenuti – è in vigore dall’1 marzo 2022.

Divieto sostanze CRM – il Lilial: le sanzioni – Vietato lo zinco piritione

Il lilial (Buthylfenil Methylpropional) è un profumatore dall’odore floreale di lillà, mughetto e ciclamino, spesso presente in saponi, creme corpo e shampoo.

Lo zinco piritione, invece, e un principio attivo aggiunto frequentemente agli shampoo antiforfora.

Entrambe le sostanze (già da anni messi sotto osservazione da parte del Comitato Scientifico per la sicurezza dei consumatori e, in generale, delle agenzie UE) sono oggi classificate come CMR, in quanto cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione dell’essere umano: ciò ha portato la Commissione a inserirle fra le sostanze messe al bando sul mercato europeo.

La sicurezza dei prodotti cosmetici: le responsabilità

Chi sono i responsabili: produttori, importatori, distributori

La recente modifica dell’allegato II del Regolamento 1223 del 2009 impone alle persone responsabili (in estrema sintesi, produttori e importatori) nonché ai distributori di attivarsi al fine di tutelare la salute dei consumatori.

La sicurezza dei prodotti cosmetici: gli obblighi previsti

Previsti importanti obblighi di attivazione immediata, informazione e controllo

In primo luogo, le persone responsabili che hanno immesso sul mercato prodotti contenenti lilial o zinco piritione sono tenute ad adottare “immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso” (art. 15). Sulle persone responsabili sorge inoltre un dovere di cooperazione con le competenti autorità nazionali, in particolare:

  • informare immediatamente l’autorità del Paese in cui il prodotto è stato distribuito, indicando i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate;
  • cooperare con l’autorità competente (su richiesta di quest’ultima), fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità stessa.

Quanto al distributore, a cui l’art. 6 riconosce il dovere di agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, il Regolamento impone obblighi analoghi a quelli previsti per la persona responsabile e, in particolare: non rendere disponibili sul mercato prodotti che non presentino i requisiti applicabili, attivarsi prontamente se ciò sia accaduto (anche ritirando o revocando il prodotto) e cooperare con le autorità competenti al fine di tutelare la salute del consumatore.

Divieto sostanze CRM – Vietato commercializzare il Lilial e lo Zinco piritione: le sanzioni

Sanzioni pecuniarie molto severe e anche pene detentive

Per chi non si conforma ai divieti imposti dal Regolamento, le pene sono estremamente severe. Il produttore che continua ad impiegare sostanze vietate nella fabbricazione di prodotti cosmetici “è punito [sempre che ciò non costituisca reato più grave] con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000” (art. 10 D.lgs. 204/2015). Inoltre, tale condotta potrebbe altresì configurare una violazione dell’art. 3 del Regolamento 1223/2009, che impone al produttore di mettere sul mercato prodotti “sicuri per la salute umana”: l’inosservanza di tale norma è punita “con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000” (art. 3 D.lgs. 204/2015).

Infine, nel momento in cui viene vietato commercializzare il Lilial e lo Zinco Piritione, ad essere sanzionata, è anche la violazione dell’obbligo di porre in essere misure correttive finalizzate a rendere conforme il prodotto, ritiralo o richiamarlo, nonché di collaborare con l’autorità nazionale: chi non provvede è punito con un’ammenda da 10.000,00 a 25.000,00 euro (art. 4 D.lgs. 204/2015).

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