Inadempimento del franchisor e risoluzione

Inadempimento del Franchisor e risoluzione

Inadempimento del franchisor e risoluzione – La Sentenza del  16 ottobre del Tribunale di Vicenza sul franchising – La diffida ad adempiere nel franchising – La Procedura di mediazione nel franchising e la sua rilevanza – Franchising: gli obblighi di assistenza e consulenza al franchisee – Diffida ad adempiere e franchising

Un team dello Studio costituito da Giovanni Adamo e Michela Fusco ha ottenuto avanti il Tribunale di Vicenza, in data 16 ottobre 2025, una importante Sentenza in materia di inadempimento del Franchisor ai propri obblighi di assistenza e consulenza al franchisee

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Inadempimento del franchisor agli obblighi di assistenza e consulenza al franchisee – La vicenda

Nel caso di specie ALFA, titolare di un’impresa individuale operante nel settore della ristorazione, aveva sottoscritto nel maggio 2022 un contratto di affiliazione commerciale con la società BETA, titolare di un format culinario a tema internazionale.
Dopo pochi mesi di attività, l’affiliata lamentava un inadempimento del franchisor agli obblighi di assistenza e consulenza al franchisee specificamente previsti dal contratto di affiliazione, tra i quali:

– la mancata formazione prevista dall’allegato tecnico al contratto
– l’errata fornitura di materie prime non idonee all’uso previsto nel menù
– la difettosa elaborazione dei materiali pubblicitari e dei menù, privi dell’indicazione obbligatoria degli allergeni
– numerosi ritardi e disguidi nelle consegne di prodotti essenziali
– la totale assenza di supporto marketing e promozionale
– un aumento unilaterale dei prezzi dei prodotti e mancata comunicazione dei rincari

Tali carenze avevano determinato, secondo la prospettazione del franchisee, un inadempimento del franchisor agli obblighi di assistenza e consulenza al franchisee, di tale gravità da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.

La diffida ad adempiere nel franchising: atto formale e sostanziale

La Sentenza del Tribunale di Vicenza sul franchising affronta il tema della diffida ad adempiere nel franchising. Secondo il Tribunale, infatti, elemento decisivo della controversia è stata la diffida ad adempiere inviata da ALFA nel novembre 2023. In essa si contestavano gli inadempimenti contrattuali e si intimava alla controparte di porvi rimedio entro quindici giorni, con espresso avvertimento di risoluzione del contratto in caso di ulteriore inerzia.

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto la diffida sufficientemente specifica, considerato, fra l’altro,  che BETA era già a conoscenza delle contestazioni precedentemente formulate. Di conseguenza, decorso inutilmente il termine concesso, il contratto, secondo il Tribunale, si è risolto di diritto per fatto e colpa dell’affiliante, secondo la disciplina dell’art. 1454 c.c.

La procedura di Mediazione nel Franchising e la sua rilevanza – La condotta processuale del franchisor e la mediazione disertata: 7500 euro di sanzione

Il Giudice ha statuito che “Vista la mancata presentazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (cfr. verbale 29.2.2024), BETA va condannata anche al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Vista la richiesta di parte attrice, ai sensi dell’art. 12 bis co. III D.Lgs. 28/2010 BETA va condannata altresì al pagamento, in favore dell’attrice, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Considerato che la mediazione era stata promossa dall’attrice prima dell’instaurazione del presente processo, si ritiene congruo stabilire la somma dovuta in circa la metà dei compensi di cui alle spese di lite, ossia in euro 7500,00.

La mediazione nel franchising: non averla esperita costa 7500 euro in questo caso

Il giudice ha quindi valorizzato il non avere esperito la mediazione nel franchising, e dunque la condotta processuale della convenuta, come indice di mala fede, applicando una duplice sanzione:

– versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato;
– corresponsione all’attrice di euro 7.500 a titolo equitativo per le spese maturate successivamente alla mediazione.

Importantissima dunque la mediazione nel franchising

Questo passaggio sancisce la crescente importanza della mediazione nel franchising non solo come condizione di procedibilità effettiva, ma anche come strumento di valutazione della correttezza comportamentale delle parti.

Inadempimento del franchisor agli obblighi di assistenza e consulenza al franchisee – Il ruolo della buona fede e dell’assistenza tecnica nel franchising

Secondo il Tribunale “La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata atteso che l’attrice , per parte propria, ha documentato le proprie doglianze producendo le proprie mail o messaggi whatsapp e le risposte pervenute, spesso tardivamente e in modo non soddisfacente, dalla convenuta, la quale non ha provato di avere eseguito gli obblighi che le derivavano a mente del contratto e degli allegati, nonché delle norme di legge sul franchising“. La Sentenza del Tribunale di Vicenza sul franchising ha fortemente stigmatizzato il comportamento complessivo del Franchisor: “Tale atteggiamento appare gravemente inadempiente agli obblighi dell’affiliante, atteso che BETA, dopo avere esposto l’affiliata anche al pericolo di una denuncia penale per frode in commercio, e comunque al discredito commerciale derivante da recensioni negative, se ne è totalmente disinteressata, venendo meno agli obblighi di assistenza di cui al contratto di franchising, ma, oltre a ciò, agli obblighi di buona fede , che l’art. 6 della legge n.129 del 2004 sulla affiliazione commerciale prevede per la fase precontrattuale, e a maggior ragione vigono nell’esecuzione del contratto“.

La motivazione della sentenza quindi valorizza in modo pregnante il principio di buona fede oggettiva(art. 1375 c.c.) e gli obblighi di assistenza previsti dall’art. 3, comma IV, lett. f), della legge 129/2004.
Il giudice afferma che il franchisor è tenuto a garantire supporto tecnico e commerciale continuativo, nonché a mantenere standard di qualità che tutelino la reputazione e la redditività della rete.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il comportamento di BETA – caratterizzato da lente risposte, superficialità gestionale e mancata cura delle esigenze dell’affiliato – ha integrato una violazione qualificata degli obblighi contrattuali fondamentali.

Inadempimento del Franchisor e risoluzione: non sono dovute le royalties e non si applica il patto di non concorrenza

La società BETA aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’affiliato e il pagamento di una penale di 15.000 euro per aver proseguito l’attività in concorrenza dopo la cessazione del contratto.

La Sentenza del Tribunale di Vicenza sul Franchising, invece, come conseguenza della risoluzione, intervenuta per inadempimento del Franchisor, ha ritenuto che non fossero dovute le royalties, nè tantomeno che fosse applicabile il patto di non concorrenza. Secondo il Tribunale, infatti, “conseguentemente la convenuta, avendo dato causa, per propria colpa, alla risoluzione del contratto, non può pretendere la corresponsione delle somme periodiche per royalties, né, tantomeno, può azionare la penale prevista dall’articolo 21 del contratto per aver l’attrice svolto, dopo la cessazione del contratto, attività in concorrenza con quella di BETA

In applicazione del principio di soccombenza, la sentenza condanna BETA al pagamento integrale delle spese di lite, quantificate in euro 15.111 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e rimborsi, e ulteriori 545 euro per anticipazioni.
Tale quantificazione appare coerente con la complessità della lite e con le tabelle del D.M. 55/2014, aggiornate dai successivi D.M. 37/2018 e 147/2022.

Inadempimento del Franchisor e risoluzione: come possiamo aiutarti

La Sentenza del Tribunale di Vicenza sul franchising non è la prima. Ci occupiamo di contratto di franchising, di inadempimento del Franchisor e risoluzione sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, e abbiamo assistito diversi franchisee nell’ambito di richieste di liquidazione giudiziale proposte dal Franchisor. Di seguito alcuni dei casi di cui ci siamo occupati:

  • Trib. Napoli, 28 gennaio 2025;
  • Trib. Foggia, 21 dicembre 2022ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
  • Trib. Milano, 15 aprile 2021ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
  • Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
  • Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020 ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
  • Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
  • Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
  • Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
  • Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;

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