Franchisor e franchisee devono collaborare

Franchisor e franchisee devono collaborare – Nuova Sentenza ottenuta dallo Studio – Franchising e comunione di scopo – Il Franchisor deve tutelare l’esclusiva del franchisee – Il controllo sugli affiliati – Corte d’Appello di Milano, 27 luglio 2023

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Franchisor e franchisee devono collaborare – Nuova Sentenza ottenuta dallo Studio

Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo e Michela Fusco, ha ottenuto una importante Sentenza avanti la Corte d’Appello di Milano, che analizza il tema del controllo della rete in franchising da parte del Franchisor. La Corte d’Appello ha statuito che il franchising deve vigilare sulla rete in franchising, assicurandosi che gli affiliati rispettino il contratto, in particolare senza violare l’esclusiva di altri affiliati. In tale contesto vi è uno strettissimo legame tra franchising e comunione di scopo, alla luce della quale il Franchisor deve tutelare l’esclusiva del franchisee esercitando un controllo sugli affiliati, finalizzato a verificare che essi rispettino le norme negoziali che stabiliscono la collaborazione all’interno della rete.

Il tema era già stato analizzato in particolare in questo articolo, che riguardava specificamente la vicenda, ed ancor prima in questo articolo in punto di doveri di controllo del franchisor.

Il Franchisor deve tutelare l’esclusiva del franchisee: il controllo sugli affiliati – La vicenda

La vicenda riguardava, nello specifico, la richiesta di accertamento, formulata da alcuni affiliati, dell’inadempimento, da parte del Franchisor, ad uno specifico dovere di controllo della rete in franchising, avuto particolare riguardo al rispetto, da parte di altri affiliati, della clausola di esclusiva e di alcune ulteriori clausole contrattuali finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento della rete. Si trattava, in particolare, di clausole negoziali mirate a preservare la rete da comportamenti di altri affiliati che potessero in qualche modo creare situazioni concorrenziali non corrette tra franchisee appartenenti alla medesima rete.

Franchisor e franchisee devono collaborare – Franchising e comunione di scopo – Le valutazioni della Corte

Secondo la Corte, “nei contratti di franchising stipulati dalle parti il franchisor ha concesso al franchisee ‘lo sfruttamento del franchising in via esclusiva nella zona territoriale concordata, con la conseguenza che è tenuto a cooperare nel comune interesse per il raggiungimento dello scopo comune e per la tutela della esclusiva“. Nel caso si specie, ha accertato la Corte, “I contratti di franchising stipulati dalle parti stabiliscono altresì che un concorrente non possa partecipare ‘direttamente o indirettamente al capitale sociale del Franchisee per la durata del contratto“. Al contrario, veniva accertato che “il dirigente di una società concorrente era socio di una società franchisee della rete del Franchisor, e che personale di vertice del Franchisor e di un concorrente dello stesso Franchisor, operante nelle medesime zone delle società appellanti, erano tra loro in rapporti societari. Il franchisor non ha assunto alcuna iniziativa per impedire che un dirigente di una società concorrente detenesse una quota societaria di una società affiliata alla rete, in violazione del contratto, ma ha consentito ed agevolato tale condotta, come comprovato dalla compresenza nella medesima affiliata di persone che rivestivano posizioni importanti nel Franchisor ed erano, al contempo, soci di una società concorrente

Il Franchisor deve intervenire a salvaguardia della clausola di esclusiva e non deve agevolare la condotta illegittima di un affiliato

Prosegue, la Corte, statuendo che “La società di franchising è, dunque, inadempiente per non essere intervenuta nella salvaguardia della clausola di esclusiva, avendo agevolato la condotta illegittima di un affiliato, in violazione delle menzionate clausole contrattuali di franchising e degli obblighi di buona fede e correttezza, volti alla cooperazione nel perseguimento dello scopo comune e nella tutela dell’esclusiva territoriale, perseguendo la comunione di scopo, caratteristica del contratto di affiliazione commerciale“.

Il contratto di franchising va quindi risolto per inadempimento del dovere di controllo della rete in franchising

Secondo la Corte, pertanto, “Da ciò consegue la risoluzione per inadempimento, imputabile al franchisor, dei contratti di franchising stipulati con le società appellanti“.

La rilevanza della Sentenza in commento

La Sentenza della Corte d’Appello qui commentata appare fondamentale, oltre che per la sua indiscutibile autorevolezza, anche poiché contiene in sè affermazioni “di principio” di estrema rilevanza.

In particolare, la Corte, nello specificare il concetto che franchisor e franchisee devono collaborare, ha affermato che:

  • il Franchisor deve tutelare l’esclusiva del franchisee. E tenuto a cooperare nel comune interesse per il raggiungimento dello scopo comune e per la tutela dell’esclusiva stessa;
  • il Franchisor è inadempiente se agevola la condotta illegittima di  un affiliato in violazione di clausole contrattuali, degli obblighi di buona fede e correttezza, e dell’esclusiva del franchisee;
  • il contratto di franchising è volto alla cooperazione nel perseguimento dello scopo comune e persegue, appunto, la comunione di scopo, che ne è, anzi, caratteristica: Franchisor e franchisee devono collaborare.

Si tratta di affermazioni che molto probabilmente (anche alla luce della fonte dalla quale esse provengono) sono destinate ad orientare la giurisprudenza successiva in materia di contratto di affiliazione commerciale, ed alle quali siamo contenti di essere riusciti in qualche modo a “partecipare”.

Franchising e comunione di scopo – l’esclusiva del franchisee – come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di contratto di franchising sin dall’emanazione della L. 129/2004. Abbiamo sostenuto le ragioni di numerosissimi Franchisee e di svariati Franchisor nelle aule giudiziarie di tutta Italia, contribuendo allo sviluppo di orientamenti giurisprudenziali innovativi ed ottenendo numerose Sentenze e provvedimenti di accoglimento delle ragioni dei nostri assistiti, o di rigetto delle pretese della controparte. Si segnalano, ad esempio:

  • Trib. Foggia, 21 dicembre 2022ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
  • Trib. Milano, 15 aprile 2021ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
  • Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
  • Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020 ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
  • Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
  • Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
  • Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
  • Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
  • Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.

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