Franchising e fideiussione bancaria

Franchising e fideiussione bancaria – Come evitare l’escussione

Franchising e fideiussione bancaria: per il Tribunale di Brescia, 24 marzo 2026, se il credito è controverso nel merito il giudice cautelare può bloccare l’escussione.

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Franchising e fideiussione bancaria

Interessante Ordinanza ex art. 700 cpc del 24 marzo 2026 del Tribunale di Brescia in materia di franchising e fideiussione bancaria. Con l’ordinanza del 24 marzo 2026, il Tribunale di Brescia ha infatti inibito l’escussione di una garanzia bancaria fino alla definizione del giudizio di merito, ritenendo che la garanzia avesse natura fideiussoria e che il credito posto a fondamento della richiesta di pagamento fosse ancora controverso. Il punto centrale della decisione è molto chiaro: se è già pendente una lite sull’adempimento e sull’inadempimento delle reciproche obbligazioni, il giudice della cautela non può anticipare l’esito dell’accertamento riservato al merito.

La garanzia nel franchising: fideiussione bancaria o garanzia autonoma a prima richiesta?

La prima questione affrontata dal Tribunale riguardava la qualificazione della garanzia. Le resistenti sostenevano che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, con conseguente obbligo della banca di pagare senza poter opporre eccezioni collegate al rapporto principale. Il Tribunale, però, ha seguito una strada diversa, valorizzando il contenuto concreto delle clausole e il loro collegamento con il contratto di franchising e con l’adempimento dello stesso.

Secondo il giudice, il testo negoziale deponeva nel senso della fideiussione e non della garanzia autonoma. A pesare sono stati diversi elementi: il richiamo espresso all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di franchising e dal regolamento di rete, l’uso del linguaggio tipico del “fideiussore solidale”, la previsione di una richiesta scritta e motivata, il pagamento entro 30 giorni e, soprattutto, l’assenza di quelle clausole che normalmente caratterizzano l’autonomia della garanzia, come il pagamento “a prima richiesta”, la rinuncia alle eccezioni o la configurazione di un obbligo indennitario svincolato dall’accertamento dell’inadempimento.

Perché la qualificazione come fideiussione è decisiva – il principio di accessorietà

La scelta qualificatoria non è solo teorica. Se la garanzia è una fideiussione, opera il principio di accessorietà: la sorte della garanzia segue quella del rapporto principale. Questo significa che il garante non è tenuto a pagare quando il credito garantito sia inesistente, incerto o controverso, e che il debitore può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante. Proprio per questo il Tribunale afferma che la natura fideiussoria della garanzia assume rilievo decisivo nella verifica del fumus boni iuris.

Nel caso esaminato, infatti, il credito azionato non poteva essere considerato, allo stato, certo, liquido ed esigibile. Le contestazioni investivano più profili del rapporto di franchising, tra cui le partite di dare-avere e le compensazioni, oltre ad altre poste economiche contestate dalla ricorrente. Non si era dunque in presenza di un credito pacifico, ma di una pretesa ancora oggetto di verifica giudiziale.

Il principio chiave: il giudice cautelare non può anticipare il merito

È questo il passaggio più importante della pronuncia. Il Tribunale rileva che, sugli stessi crediti posti a base dell’escussione, erano già stati richiesti ed emessi decreti ingiuntivi, poi opposti. Tale circostanza, secondo il giudice, conferma che le poste creditorie non avevano carattere di definitività né di evidenza tale da giustificare l’immediata escussione della fideiussione.

Da qui il principio: quando il credito fatto valere è già oggetto di uno specifico contenzioso di merito, il giudice della cautela non può considerarlo come certo e non può sostituirsi al giudice della cognizione piena anticipando l’accertamento definitivo sull’esistenza, sull’ammontare e sulla liquidità della pretesa. In altri termini, la sede cautelare non può trasformarsi nello strumento per ottenere subito il soddisfacimento di somme ancora sub iudice. E questo vale, a maggior ragione, nelle ipotesi di fideiussione, dove l’immediato pagamento presuppone almeno una ragionevole non contestazione del credito garantito.

Franchising e fideiussione bancaria: la rilevanza della decisione in commento

Nel franchising, le obbligazioni reciproche sono spesso articolate e si fondano su regolamenti interni, addebiti periodici, compensazioni, criteri di calcolo e rapporti di dare-avere non sempre lineari. È proprio in questo contesto che la decisione del Tribunale di Brescia acquista particolare rilievo. La pronuncia ricorda che la fideiussione non può essere usata come corsia preferenziale per ottenere un pagamento immediato quando il cuore della controversia riguarda ancora, nel merito, chi abbia adempiuto, chi sia inadempiente e quale sia il reale saldo del rapporto.

La lezione pratica è precisa: se manca una vera clausola di autonomia e la garanzia resta accessoria al contratto di franchising, l’escussione incontra il limite delle contestazioni serie e già pendenti davanti al giudice del merito. In quel caso, l’interesse del creditore all’immediata liquidità non può prevalere automaticamente sulla necessità di attendere l’accertamento pieno del credito.

Il periculum: non solo danno economico, ma rischio per la continuità aziendale

Il Tribunale ha ravvisato anche il periculum in mora. La garanzia era stata escussa per l’intero importo massimo garantito e la banca aveva chiesto la costituzione della relativa provvista, prospettando l’immediato pagamento. Per il giudice, un esborso di tale entità, unito al rischio di aggravamento dell’esposizione finanziaria, di possibili segnalazioni alla Centrale Rischi e di deterioramento dell’affidabilità creditizia, integra un pregiudizio concreto e non integralmente riparabile per equivalente.

Per questa ragione l’ordinanza ha bloccato non solo il pagamento da parte della banca, ma anche l’addebito o la costituzione coattiva della provvista a carico della ricorrente, fino alla definizione del giudizio di merito o a diversa determinazione del giudice competente.

Contratto di franchising e fideiussione bancaria: come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di contratto di franchising, ed in genere di affiliazione commerciale, sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, ed assistiamo regolarmente imprese franchisor e franchisee nella tutela dei loro diritti. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

  • Trib. Foggia, 21 dicembre 2022ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
  • Trib. Milano, 15 aprile 2021ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
  • Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
  • Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020 ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
  • Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
  • Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
  • Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
  • Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
  • Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.

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