Imitazione del packaging e concorrenza
Nuova Sentenza del Tribunale di Milano
Imitazione del packaging e concorrenza – La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano si è recentemente pronunciata in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale con riferimento ad una vicenda legata alla commercializzazione di tubetti di colla, trattando in particolare il tema della imitazione del packaging.
La vicenda
La società attrice, che aveva regolarmente registrato il marchio con il quale distribuiva tubetti di colla, lamentava un comportamento integrante gli estremi dell’illecito di contraffazione di diritti industriali e concorrenza sleale da parte di un proprio cliente e distributore, avendo quest’ultimo importato e commercializzato un prodotto che risultava essere la copia pedissequa di quello realizzato da parte attrice. Più dettagliatamente, osservava come le condotte della società convenuta integrassero “l’illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., ed in particolare quelle per uso di segno distintivo e confondibile altrui, per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, nonché contraffazione del marchio di forma di fatto costituito dal packaging della colla “Artiglio“. In ragione di tanto domandava risarcimento del danno subito.
Imitazione del packaging e concorrenza sleale – le valutazioni del Tribunale
Il Collegio giudicante si è pronunciato non ritenendo che vi fossero i presupposti per accertare l’illecito di contraffazione per violazione del marchio di fatto costituito dal packaging, in quanto non è stata fornita prova della registrazione dello stesso come marchio di forma, e neppure è ravvisabile l’ipotesi del marchio di fatto in quanto manca “la prova della diffusione sul mercato e della convinzione radicatasi presso il pubblico dell’immediata riconducibilità di un simile marchio di forma alla società attrice“.
Nemmeno può dirsi rinvenibile la condotta di concorrenza sleale parassitaria, mancando l’elemento di un’imitazione continua sistematica e durevole, avendo riguardato gli atti imitativi un solo prodotto di parte attrice.
Quanto, piuttosto, alla invocata fattispecie della concorrenza sleale, il Giudicante rileva come il packaging dei prodotti contestati integri una pedissequa imitazione di quelli della parte attrice, determinando un forte richiamo nella percezione del consumatore: “l’apposizione di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo, derivando dalla identicità dei packaging un richiamo che porta il consumatore a confonderli o quantomeno a collegare i due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore“.
In definitiva, il Collegio ritiene che il comportamento posto in essere dalla convenuta abbia inteso agganciarsi al più noto prodotto della attrice, ed abbia quindi voluto appropriarsi dei pregi del medesimo.
Alla luce di tutte le risultanze, il Tribunale condanna la convenuta per atti di concorrenza sleale e, più precisamente, per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2 c.c..
Per la determinazione del risarcimento danni il Collegio ha assunto come riferimento per la quantificazione del lucro cessante l’utile conseguito dal contraffattore; il danno all’immagine è stato invece liquidato in una somma pari al 50% del danno patrimoniale.
Vai alla sentenza
Hai bisogno di aiuto? Contattaci subito 051.19901374
Oppure scrivici da qui