Concorrenza parassitaria – Nuova Ordinanza del Tribunale di Milano (17 febbraio 2016)

Concorrenza parassitaria – nuova Ordinanza del Tribunale di Milano: il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, individua alcuni punti fermi in materia di tutela dei disegni comunitari non registrati di cui al Regolamento CE n. 6/2002.

Il fatto

La controversia in oggetto riguardava una storica società specializzata nel campo della produzione e vendita di tessuti per camice di lusso, la quale contestava un comportamento scorretto ad opera di un’azienda concorrente, contro la quale invocava una tutela cautelare urgente. In particolare l’attrice lamentava atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nonché atti lesivi della normativa europea posta a tutela dei disegni comunitari non registrati di cui al regolamento citato, determinato dall’immissione sul mercato di una collezione di tessuti, di cui una parte di questi, circa il 13 % del totale, assolutamente identici a quelli già prodotti dalla ricorrente.

Concorrenza parassitaria – Nuova Ordinanza – I rilievi del Tribunale

Il giudice del Tribunale lombardo ha in parte accolto le richieste dell’attrice riconoscendo nel caso di specie, la sussistenza di tutti i presupposti per la tutela dei modelli non registrati: il requisito della divulgazione qualificata di cui agli artt. 7 e 11.2 del citato Regolamento, il carattere della novità e dell’individualità.

Ha, altresì, riscontrato una condotta contraffattoria della resistente “per la presenza di quella sovrapponibilità assoluta di quelle soluzioni formali tra le stoffe percepibili all’osservatore informato che sola, secondo l’orientamento prevalente, consente l’accesso ai rimedi accordati ai modelli non registrati”.

A prescindere da tale condotta, il Tribunale ha riscontrato, nel complesso delle attività della resistente, una forma di concorrenza contraria alla correttezza professionale di cui all’art. 2598, co. 1, n. 3, c.c., più specificamente nella figura della concorrenza parassitaria c.d. sincronica. Tale illecito, infatti, nella generalità dei casi non si riferisce ad un’unica azione contra ius, ma in un complesso di scelte imprenditoriali, le quali, nella loro unitarietà, possono essere ritenute atti di concorrenza sleale.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha individuato atti idonei ad essere definiti quale concorrenza parassitaria, in quanto “lo strumento qui esaminato consiste nella ripresa pedissequa ed ad ampio raggio dei prodotti altrui, associata all’appropriarsi parassitariamente degli investimenti altrui compiuti nello studio e nelle ricerche di settore sui gusti e sulle scelte della clientela, ai fini della scelta e dell’immissione in commercio di tali beni, inflazionando il mercato di prodotti a costi assai ridotti”.

I rimedi. L’astreinte

Oltre ai rimedi a carico della resistente in relazione all’importazione/esportazione, alla commercializzazione e/o offerta in vendita e/o alla pubblicizzazione dei tessuti litigiosi, il Tribunale di Milano ha concesso anche il rimedio dell’astreinte di cui all’art. 614 bis c.p.c., consistente in una penale, dovuta dalla parte soccombente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dell’ordine del giudice. Nel caso di specie, il Tribunale ha fissato a carico della resistente una somma da versare per ogni giorno di eventuale violazione dell’inibitoria suindicata.

Il giudice ha altresì disposto la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale e su un’apposita rivista specializzata.

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