Franchising o agenzia? Le differenze

Franchising o agenzia? Le differenze – Differenza tra franchising e agenzia – Differenza tra franchisee e agente – Come capire se è affiliazione o agenzia -Trib. Roma, 3 giugno 2016

Giovanni Adamo

Franchising o agenzia? Le differenze

Franchising o agenzia? Le differenze – In virtù di un contratto di franchising di cui si contestava la validità, la Società X conveniva in giudizio la Società Y avanti il Tribunale di Roma, affinché quest’ultima fosse condannata al pagamento di oltre 150.000 Euro per compensi provvisionali maturati, di oltre 900.000 Euro per indennità di fine rapporto, di circa 800.000 Euro per indennità di mancato preavviso e di 200.000 Euro per risarcimento dei danni in relazione ai contratti di agenzia intercorsi tra le parti.

Le pretese attoree: riqualificazione del franchising in agenzia

La Società X e la Società Y avevano stipulato un contratto di “franchising” con riferimento ad alcuni punti vendita gestiti dalla Società X dediti a svolgere attività commerciale di promozione e vendita dei prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile a marchio Y, di cui la Società Y è titolare, dietro pagamento di compensi commisurati all’attività svolta, con integrazioni in caso di raggiungimento di obiettivi commerciali.

La Società X assumeva di ricevere trimestralmente il pagamento dei compensi unilateralmente determinati dalla Società Y, ed autofatturati da un Società di factoring a cui la Società Y aveva ceduto in blocco, al netto dei compensi pagati, i crediti per le vendite dei prodotti e servizi di telefonia. La stessa asseriva altresì che a seguito della appena enunciata gestione le fossero state riconosciute provvigioni inferiori a quelle effettivamente maturate, che subivano pure una drastica riduzione in seguito alla politica commerciale della Società Y. La Società X, quindi, vista la forte riduzione dei guadagni, e di fronte alla intransigenza della convenuta, si vedeva costretta a recedere dai contratti sulla base della clausola contrattuale che conferiva tale facoltà in caso di diminuzione dei compensi di oltre il 10%.

La Società X riteneva che i contratti di franchising dovessero essere riqualificati come agenzia, perché non specificavano l’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che in una affiliazione commerciale l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività e perché non prevedeva modalità di calcolo e di pagamento delle royalties nonché l’indicazione di un incasso minimo, entrambi requisiti essenziali del franchising. A sostegno di tale domanda assumeva inoltre che, diversamente dalla affiliazione commerciale, i contratti stipulati con la Società Y non prevedevano la durata minima triennale per consentire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento iniziale, anzi avrebbero consentito alla Società Y di sciogliere unilateralmente il rapporto già dopo 18 mesi.

La pronuncia del Tribunale di Roma

Differenza tra franchising e agenzia – Come capire se è affiliazione o agenzia

Franchising o agenzia? Le differenze – Il Giudice adito, con Sentenza n. 11252 del 3 giugno 2016, ritiene la domanda infondata e la rigetta in quanto i contratti stipulati tra le due Società sono tutti effettivamente contratti di franchising. I contratti, dice il Giudicante, prevedono la vendita di prodotti e servizi dalla Società Y alla Società X e la rivendita dalla Società X al pubblico, e benché la gestione dei flussi finanziari attivi e passivi fosse affidata ad una società di factoring, la formula non altera il titolo di percezione dei guadagni, che continua ad essere rappresentato dal differenziale tra prezzo di acquisto e di vendita, e non da una provvigione sul buon esito degli affari, così incidendo sulla natura del profitto.

Ma qual è la differenza tra franchising e agenzia? Come capire se è affiliazione o agenzia?

Franchising o agenzia? Le differenze – Il Tribunale di Roma giustifica la propria decisione rappresentando che:

  • non vale contestare dal parte della Società X che i contratti mancherebbero dell’indicazione dell’ammontare dell’investimento iniziale e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’ingresso dell’attività a mente dell’art. 3 comma 4 lett. a) della legge n. 129/2004, risultando espressamente dal contratto che l’affiliato si faceva carico, a sua cura e spese, dell’investimento necessario per l’allestimento del punto vendita, nel rispetto delle linee guida della Società Y, il cui importo risulta da un allegato al contratto che contiene il calcolo forfettario delle somme necessarie. Benché il contratto non preveda spese di ingresso per l’affiliato da sostenere prima dell’inizio dell’attività, la previsione normativa è espressamente eventuale;
  • non vale neppure eccepire dal parte della Società X che i contratti mancherebbero dell’indicazione delle modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e dell’eventuale indicazione di incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato a mente dell’art. 3 comma 4 lett. b) della legge n. 129/2004, giacché la legge ne prescrive l’indicazione, onde consentire all’affiliato di verificare la esattezza e correttezza delle somme pretese, quando le royalties siano state previste contrattualmente, ma l’affiliante ben può rinunciare, come ha fatto nella specie, a richiederle. Benché il contratto non preveda l’indicazione di incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato, la previsione normativa è espressamente eventuale;
  • la facoltà di uso del complesso di tecniche e conoscenze che al contrario caratterizza in via essenziale il franchising è ampiamente desumibile dai regolamenti contrattuali;

Franchising o agenzia? Le differenze – Qual è la differenza tra franchising e agenzia? Come capire se è affiliazione o agenzia?

  • non vale lamentare da parte della Società X che il contratto non prevederebbe la durata minima di tre anni onde consentire all’affiliato di programmare l’ammortamento del proprio investimento iniziale a mente dell’art. 3 comma 3 della legge n. 129/2004, risultando in contrario dal contratto che lo stesso una volta concluso avrebbe avuto durate triennale e, salvo disdetta, si sarebbe tacitamente rinnovato di anno in anno. Lo stesso art. 3 comma 3 della legge n. 129/2004 fa salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, come previsto dal contratto, mentre il recesso è espressamente disciplinato in presenza di giusta causa o con oneri a carico dell’affiliante volti a sollevare l’affiliato dagli oneri di ammortamento.

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