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Franchising e concorrenza sleale: nuova Ordinanza del Tribunale di Bologna

Franchising e concorrenza sleale – Concorrenza sleale Intrabrand – Quando il Franchisor fa concorrenza al Franchisee – Come fermare la concorrenza sleale del Franchisor

Giovanni Adamo

Franchising e concorrenza sleale – La concorrenza sleale intrabrand

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato, in data 18 gennaio 2016 con una nuova ed importante Ordinanza cautelare in materia di Franchising e concorrenza sleale, avente ad oggetto, sostanzialmente, due aspetti distinti:

  1. da un lato, il diritto del franchisee ad accedere ai dati ed ai documenti di propria pertinenza presenti sul server del Franchisor;
  2. dall’altro, ancora, l’ipotesi in cui il franchisor fa concorrenza al franchisee (concorrenza sleale intrabrand), ed il diritto del franchisee di non subire turbative illecite sotto il profilo concorrenziale, avuto riguardo allo storno della propria clientela da parte del Franchisor.

Quando il Franchisor fa concorrenza al Franchisee – Come fermare la concorrenza sleale del Franchisor

A parere del Tribunale, “Pare quindi fondato il diritto della ricorrente a rientrare in possesso dei dati di sua proprietà, immessi nel sistema informatico “(omissis)” ora non più accessibile, e si ritiene anche adeguatamente rappresentato il pericolo nel ritardo, conseguente alla indisponibilità di tutti gli elementi necessari per organizzare la attività di impresa, e gestire, sotto il profilo amministrativo, contabile, e tributario la società, a prescindere dal rapporto di affiliazione, e quindi dall’uso del metodo in titolarità della resistente, cui non è più legittimata, a seguito della risoluzione del contratto”.

Franchising e concorrenza sleale del franchisor: occorre dimostrare l’attività di storno di clientela

Sul punto il Tribunale, una volta accertato che la ricorrente aveva compiutamente dimostrato la attività di storno di clientela posta in essere ai suoi danni, ha ritenuto che “Il doc.10 prodotto dal ricorrente, (la dichiarazione di recesso proveniente dalla famiglia di un allievo iscritto ad ‘A.’), dimostra che ‘B.’ ha effettivamente contattato gli allievi iscritti ai corsi della ‘A.’, all’evidente scopo di scoraggiarli dal proseguire i corsi di ‘A.’, in sostanziale violazione della previsione di contratto. Allo stato può ritenersi proporzionata una misura ulteriore ed atipica, che valga a riequilibrare la lesione patita dalla ricorrente sul piano concorrenziale, come il divieto imposto alla resistente di entrare in contatto con i clienti già di ‘A.’ per un breve tempo, che si indica in mesi sei dalla comunicazione del provvedimento; in tale modo si “annulla” il vantaggio illecitamente acquisito da ‘B.’, nel momento in cui si è appropriata degli elenchi clienti utilizzandoli a fini concorrenziali

Le conclusioni del Tribunale

Il Tribunale, pertanto, così concludeva:

“In parziale accoglimento del ricorso:

ordina alla ‘B.’ S.r.l. di fornire alla ricorrente ‘A.’ S.r.l. per entrambi gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, in copia digitale e cartacea, i seguenti dati, estratti dal sistema “(omissis)” già in uso alla affiliata:

-… onissis...

Inibisce alla ‘B.’ S.r.l. di utilizzare i dati di cui sopra, e comunque di stipulare o mantenere contratti con gli allievi i cui nominativi sono ricompresi nei dati di ‘A.’ S.r.l., per la durata di mesi sei dalla notifica del presente provvedimento.

Condanna ‘B.’ S.r.l., per il caso di inosservanza, dal 6 giorno lavorativo successivo alla ricezione della notificazione del presente provvedimento, a mezzo di ufficiale giudiziario, al pagamento di una penale così fissata:

– Euro.200,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione dei dati inseriti nel sistema “(omissis)”, e di proprietà della ricorrente, come indicati in dispositivo;

– Euro.200,00 per ciascun allievo compreso negli elenchi di cui al dispositivo, con cui siano stabiliti o mantenuti i contatti, nel termine di sei mesi indicato, direttamente o tramite terzi riferibili a ‘B.’ S.r.l.

Condanna la resistente alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, che liquida in Euro. 4.000,00 per compensi, Euro. 300,00 per esborsi, oltre accessori di legge”.

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