Imitazione della confezione e concorrenza sleale

Imitazione della confezione e concorrenza sleale – Imitazione del packaging – Quando la confezione è un marchio (di forma)

Giovanni Adamo

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Imitazione della confezione e concorrenza sleale: quando la confezione è un marchio (di forma)

Interessante Sentenza del Tribunale di Milano del 12 gennaio 2016, in materia di imitazione della confezione e concorrenza sleale. 

Imitazione del packaging – Il caso

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano riguardava l’imitazione della confezione di alcuni prodotti cosmetici noti, confezione che, a parere del produttore, presentava, oltre che una certa notorietà, anche caratteristiche individualizzanti specifiche (sia quanto alla forma, sia quanto al colore). L’impresa convenuta si costituiva sottolineando alcune diversità nella forma esteriore dei propri prodotti rispetto ai prodotti concorrenti (in particolare in relazione alla forma dell’etichetta ed ai suoi colori) e la diversa fascia di prezzo, più bassa, alla quale gli stessi appartenevano.

Imitazione della confezione e concorrenza sleale – L’opinione del Tribunale: la confezione è un marchio (di forma)

Il Tribunale, esaminate le circostanze, ha ritenuto che “le diversità sottolineate appaiono non significative, soprattutto ove si consideri che il consumatore, al momento dell’acquisto, non ha normalmente a disposizione le due confezioni accostate, ma opera un confronto mentale solo sulla base del ricordo“. E per il Tribunale, correttamente, non deve aversi riguardo alla effettiva confusione tra i prodotti, bensì alla semplice potenzialità confusoria, poiché “l’illecito confusorio è un illecito di pericolo e ricorre quando il comportamento appare idoneo a creare una possibilità di confusione, sulla base di un giudizio di probabilità formulato in considerazione delle circostanze del caso di specie, senza che vi sia la necessità di provare l’avvenuta confusione“.

Quindi per il Tribunale anche la confezione è un marchio (di forma) e va tutelata dall’imitazione e dalla concorrenza sleale.

Le conclusioni

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale di Milano, accertata la illiceità della condotta tenuta dalla concorrente, ha, fra l’altro, inibito la ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti sottoposti alla sua attenzione, ordinandone il ritiro dal mercato nazionale, disponendo la pubblicazione del dispositivo della Sentenza su testate di rilievo nazionale, e fissando una penale per ogni giorno di violazione delle statuizioni della Sentenza.

Che fare se un concorrente imita il packaging?

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