Franchising: quando è nullo
Franchising: quando è nullo – Casi di nullità del franchising – Se le royalties del franchising non sono chiare – Royalties indeterminate – Trib. Bergamo, 5 aprile 2016
Interessante Sentenza del Tribunale di Bergamo che analizza tra i vari casi di invalidità del franchising, quello in cui le royalties del franchising non sono chiare.
Casi di nullità del franchising: quando è nullo? quando le royalties non sono chiare – Royalties indeterminate
Se le royalties non sono chiare
In particolare è nullo, secondo il Tribunale di Bergamo, il contratto di franchising (Legge 129/2004) nel quale non siano chiaramente indicate le royalties da corrispondere al franchisor. Il contratto sarebbe invalido, in questo caso. per l’inosservanza della disposizione dell’art. 1346 c.c. in materia di determinabilità dell’oggetto (in questo caso: indeterminatezza del corrispettivo), in mancanza della quale si profila, appunto, la nullità dell’obbligazione e, dunque, dell’intero contratto: infatti, “una clausola contenuta in un contratto di franchising secondo la quale è del tutto indeterminato, e, comunque, rimesso alla totale discrezionalità dell’affiliante, il corrispettivo dovuto all’affiliato per le proprie prestazioni, non può che violare integralmente il disposto dell’art. 1346 c.c.” Così ha stabilito il Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, con la Sentenza n. 1121/2016, pubblicata il 5 aprile 2016 ( e qui di seguito allegata) con la quale ha revocato un decreto ingiuntivo per la nullità integrale del contratto di franchising sottostante tra le parti.
Franchising: quando è nullo? Le royalties non sono chiare: vi è indeterminabilità dell’oggetto
Con atto di citazione in opposizione, la parte attrice ha chiesto “la revoca (del decreto ingiuntivo opposto) in ragione dell’invalidità o della risolubilità del contratto di franchising“, mentre precedentemente, per l’emissione del decreto, la parte ricorrente aveva prodotto monitoriamente delle fatture, a sostegno dell’esistenza del contratto e quindi del credito fatto valere. Tuttavia le ragioni sostenute dalla ricorrente, non costituitasi in giudizio e dichiarata contumace, non convincono il Tribunale di Bergamo: il giudice ha evidenziato che “deve concludersi per la sua inevitabile nullità integrale non essendo stato osservato l’art. 1346 c.c. in materia di determinabilità dell’oggetto”, inoltre la previsione contrattuale secondo la quale “le provvigioni spettanti all’Affiliato potranno in ogni caso essere specificatamente determinate ad insindacabile giudizio dell’Affiliante” è in totale contrasto con l’art. 1346 c.c. in quanto “esclude un corrispettivo direttamente percepito dall’affiliato prevedendo la rimessione dei clienti all’affiliante, e, dall’altro, il corrispettivo riconosciuto per il medio di questi viene individuato in totale discrezionalità e insindacabilità da parte dell’affiliante”.
Ne consegue, secondo il Tribunale, la nullità integrale del contratto per indeterminabilità dell’oggetto e dunque di un elemento essenziale dello stesso.
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