Franchising: le fatture e il decreto ingiuntivo del Franchisor

Franchising: le fatture e il decreto ingiuntivo del Franchisor – Come provare il contratto di franchising – Prova dell’affiliazione commerciale

Giovanni Adamo

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Franchising: le fatture e il decreto ingiuntivo del Franchisor

Si pronuncia il Tribunale di Milano , con una Sentenza del 17 novembre 2019 in materia di franchising, che analizza la valenza della documentazione contabile (le fatture) ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo del Franchisor, e verifica le modalità con le quali occorre fornire prova dell’affiliazione commerciale.

Franchising: le fatture e la loro valenza – la vicenda

Si trattava, nel caso di specie, di una opposizione a Decreto Ingiuntivo, peraltro per importi piuttosto contenuti, nell’ambito della quale il franchisee opponente contestava la debenza di taluni importi azionati dal franchisor attraverso la richiesta di provvedimento monitorio.

L’opponente, in tale contesto, eccepiva che talune delle fatture azionate dall’opposta non sarebbero state dovute. L’opposta, secondo quanto ritenuto dal Giudice, non avversava efficacemente la contestazione dell’affiliata.

Come provare il contratto di franchising

Le semplici fatture non bastano a fornire prova dell’affiliazione commerciale

Secondo il Giudice, in tale contesto, “Le fatture tuttavia non provano nulla del rapporto sottostante e non possono formare prova in favore di chi le emette, quando siano contestate; la prova del credito spetta alla convenuta che agisce in giudizio per ottenere il pagamento. Orbene se per tutte le altre fatture il debito non è contestato specificamente in giudizio dalla attrice, per questi importi contestati deve riconoscersi che manca la prova e per vero manca anche la indicazione della causa. Questi importi vanno dunque dedotti“.

Si tratta, a ben vedere, dell’applicazione del principio dell’onere di contestazione specifica di cui all’art. 115 c.p.c., che lo stesso Tribunale di Milano aveva precedentemente applicato come segue: “In tema di procedimento civile, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi” per la controparte, sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita 

E dunque, nel caso di specie, a fronte della contestazione, specifica e puntuale, della natura dovuta di taluni pagamenti, non sono stati rilevati argomenti sufficientemente specifici a suffragio delle tesi dell’opposta, la cui domanda, pertanto, veniva, quantomeno parzialmente, rigettata.

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