Diffamazione e Facebook – I criteri di liquidazione del danno
Diffamazione e Facebook – Come si liquida il danno su Facebook – A quanto ammonta il risarcimento per diffamazione: come funziona?
Si pronuncia la Corte d’Appello dell’Aquila con una interessante sentenza in materia di diffamazione e Facebook. La Sentenza si occupa, in particolare, di come si liquida il danno su Facebook.
Diffamazione e Facebook – La vicenda
Nel caso di specie si trattava di una critica politica particolarmente pungente, che era poi sfociata in un gratuito attacco personale che coinvolgeva anche alcune patologie del soggetto offeso. In particolare quest’ultimo veniva appellato “agorafobico imbianchino, ex incorruttibile rosso, apprendista Modigliani, già pluridecorato ritrattista rionale“.
A quanto ammonta il risarcimento per diffamazione? Come funziona
La Corte, previa valutazione della natura diffamatoria dello scritto, ha poi enucleato i criteri che devono soccorrere alla quantificazione del danno da liquidarsi a titolo di risarcimento per la lesione della reputazione e dell’onore. In particolare, ha ritenuto di “fare governo di quanto contenuto nelle Tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornate al 2018, per la liquidazione di siffatta tipologia di danno ove la diffamazione sia avvenuta a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, tra questi ultimi figurando evidentemente il social ‘Facebook’“. I criteri, pertanto, sono quelli di seguito elencati:
–notorietà del diffamante (nel caso di specie, assai limitata);
–carica pubblica, ruolo istituzionale o professionale del diffamato: nel caso di specie ritenuta piuttosto elevata;
–reiterazione della condotta: in questo caso inesistente;
–gravità dell’offesa nel contesto fattuale di riferimento: la corte l’ha valutata “tenue”, in quanto “limitata a tre espressioni: imbianchino, ex incorruttibile e ritrattista rionale“;
–diffusione del testo diffamatorio: la Corte l’ha ritenuta minima;
–spazio delle frasi diffamatorie: la Corte l’ha ritenuto “limitatissimo”;
–risonanza mediatica: non dimostrata;
–intensità dell’elemento soggettivo: è stata ritenuta modesta, e motivata da contingenti ragioni di risentimento politico.
Come si liquida il danno su Facebook
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, “La Corte reputa la diffamazione di tenue gravità e, tenuto conto di una liquidabilità del danno in misura oscillante tra mille e diecimila euro, reputa equo riconoscere all’attore la somma di € 3000,00 data più che altro la notorietà del diffamato, che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione per discostarsi dal minimo di cui alle suddette tabelle“.
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