Concorrenza sleale del distributore

La concorrenza sleale del distributore: quando fa concorrenza sleale e come agire se il distributore svia la clientela del produttore: come fare

Giovanni Adamo

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La Concorrenza sleale del distributore

Si pronuncia il Tribunale delle Imprese di Ancona, con una interessante Sentenza in materia di concorrenza sleale del distributore (concorrenza sleale “verticale”) del 5 agosto 2020. Il Tribunale si è occupato dell’ipotesi in cui il distributore fa concorrenza sleale al produttore e ne svia la clientela.

Come agire se il distributore svia la clientela del produttore – Il caso

La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale di Ancona riguardava la distribuzione, da parte della Società Y, di apparecchiature da usare in ambito medico, ritenute confondibili con quelle prodotte dalla Società X. La Società X, per l’appunto, agiva avanti il Tribunale di Ancona, dopo avere ottenuto un provvedimento cautelare di inibitoria, per richiedere la conferma dei provvedimenti emessi in sede cautelare ed il risarcimento del danno.

La Società Y si difendeva, tra l’altro, affermando di effettuare solo attività distributiva dei prodotti in questione, acquistati sul libero mercato, in particolare quello cinese, e successivamente contraddistinti con il proprio marchio “Y”, e dunque non confondibili con quelli prodotti da X.

Distributore: quando fa concorrenza sleale – Le valutazioni del Tribunale di Ancona

Il Tribunale di Ancona ha analizzato, quindi, il problema della concorrenza sleale verticale, ossia la concorrenza tra imprese poste a diversi livelli della catena distributiva.

Se il produttore e il distributore hanno la stessa clientela, allora è configurabile la concorrenza sleale

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie si configurasse “un’ipotesi di concorrenza sleale verticale, poiché entrambe le parti hanno lo stesso ceto di clientela finale, il cui sviamento in fase distributiva si ripercuote anche sull’imprenditore che opera a monte del ciclo produttivo“, richiamando anche quell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole” dettate dall’art. 2598 c.c.” (Cass. Civile 23 marzo 2012, n. 4739).

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