Come tutelare il marchio patronimico
Come tutelare il marchio patronimico
Come tutelare il marchio patronimico – Nome e marchio – Quando il marchio è uguale al cognome – Trib. Napoli, Ord. 19 marzo 2026
Come tutelare il marchio patronimico
Interessante Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 marzo 2026 che affronta in modo estremamente chiaro e sistematico il tema di come tutelare il marchio patronimico, cioè il marchio fondato sul cognome dell’imprenditore.
Quando il marchio è uguale al cognome – La vicenda
La vicenda prende le mosse dall’iniziativa di un’impresa, che aveva costruito nel tempo una rete commerciale dotata di una certa notorietà locale, contraddistinta da un marchio registrato contenente un cognome e un elemento figurativo.
A fronte di tale registrazione, una società concorrente – riconducibile a soggetti legati da rapporti familiari – iniziava a utilizzare un segno sostanzialmente identico o comunque assai simile, impiegandolo su packaging, insegne, materiale promozionale e canali digitali, generando una evidente sovrapposizione commerciale.
Come tutelare il marchio patronimico: le motivazioni del Tribunale
Il Tribunale chiarisce, con una motivazione di particolare interesse, che il marchio patronimico deve essere considerato, in linea di principio, un marchio forte.
Il passaggio centrale della decisione merita di essere riportato testualmente:
“Il segno patronimico […] è considerato un marchio forte. […] vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo.”
Questa affermazione ha conseguenze operative molto rilevanti.
Un marchio forte, infatti, gode di una tutela molto ampia, tutela non può essere “aggirata” apportando modifiche marginali e che fa riferimento al “nucleo ideologico” del marchio, cioè l’elemento distintivo essenziale, da identificarsi, in questo caso, con il cognome (il patronimico, appunto).
Nel caso concreto, il cognome costituiva proprio quel nucleo centrale capace di orientare le scelte del consumatore, con la conseguenza che ogni riproduzione anche solo marginale risultava potenzialmente illecita.
Conseguentemente, il giudice precisava l’idoneità confusoria dell’impiego del marchio con quelle modalità, posto che il consumatore ben poteva ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese collegate, anche in assenza di identità geografica dei punti vendita.
Il periculum in mora: il danno è intrinseco nella contraffazione
Sul piano cautelare, il Tribunale ribadisce un principio fondamentale per chi agisce in giudizio: nel diritto dei marchi, il periculum in mora è spesso in re ipsa. Ciò poiché la confusione sul mercato è suscettibile di per sè di generare uno sviamento di clientela, poiché il danno reputazionale è difficilmente quantificabile, e poiché la perdita di quota di mercato può essere irreversibile.
Come tutelare il marchio patronimico: inibitoria, ritiro e sequestro
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda cautelare, disponendo una serie di misure molto incisive: a) l’inibitoria immediata dell’uso del segno, ossia il divieto di utilizzo a far data dall’emissione del provvedimento; b) la rimozione dal commercio di ogni contenuto commerciale e digitale in violazione dell’ordine del Giudice; c) il sequestro del materiale commerciale contraddistinto dal marchio ritenuto “illecito”; d) la pubblicazione del provvedimento sui siti web della resistente; e) la previsione di penali per ogni violazione successiva.
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I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- concorrenza sleale “verticale”: negozio fisico vs. online
- concorrenza sleale nel metaverso
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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