Diritto all’immagine dei personaggi famosi: limiti e condizioni
Diritto all’immagine dei personaggi famosi: limiti e condizioni
Diritto all’immagine dei personaggi famosi: limiti e condizioni – Uso commerciale immagine senza consenso – Segni evocativi personaggio famoso – Trib. Milano, 12 febbraio 2026
Analizziamo oggi un interessante provvedimento del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2026 in materia di diritto all’immagine dei personaggi famosi, che si occupa di investigare entro quali limiti ed a quali condizioni si possa impiegare commercialmente l’immagine altrui (nella specie: immagine di attore famoso deceduto molti anni fa), o comunque sfruttarne alcuni segni evocativi caratteristici (nella specie: accessori di abbigliamento – cappello).
Diritto all’immagine dei personaggi famosi: la vicenda e le tesi delle parti
La vicenda riguardava una pizzeria che, secondo i ricorrenti, aveva utilizzato per anni immagini di un noto attore napoletano, insieme alla denominazione “xxxx di Napoli”, a una bombetta inserita nello stemma del locale e a contenuti pubblicati sulle piattaforme online a supporto dell’attività. I ricorrenti, discendenti dell’attore e legittimati a tutelarne immagine e nome, sostenevano che quell’uso fosse avvenuto senza autorizzazione e con finalità dichiaramente commerciali. Chiedevano quindi l’accertamento dell’illecito e il risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore a €25.000. Le resistenti, invece, difendevano la liceità della condotta sostenendo che le immagini all’interno del locale avessero valore commemorativo, non promozionale, e che servissero soltanto a richiamare la tradizione partenopea.
Le motivazioni del Tribunale
Le resistenti avevano invocato l’art. 97 della legge sul diritto d’autore, sostenendo che la notorietà del soggetto ritratto consentisse la libera utilizzazione delle sue immagini. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale norma opera in un perimetro di situazioni assai delimitate: finalità informative, esigenze di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, oppure collegamento con fatti o avvenimenti di interesse pubblico. Fuori da questi casi, e soprattutto quando l’immagine viene sfruttata per promuovere beni o servizi, la facoltà di utilizzo dell’immagine del personaggio famoso non sussiste.
Secondo il Tribunale, infatti, anche ammesso che l’allestimento richiamasse la cultura napoletana e non fosse offensivo per il decoro del soggetto ritratto, ciò non bastava a escludere l’illecito. Il Collegio ha infatti ritenuto che l’uso delle immagini e dei segni evocativi fosse inserito nell’attività imprenditoriale e nella promozione dei servizi della pizzeria, anche attraverso Facebook e Tripadvisor. In un simile contesto, il richiamo culturale non sarebbe stato sufficiente a neutralizzare la finalità pubblicitaria.
Come quantificare il danno
Sul piano risarcitorio, il Tribunale faceva espresso riferimento al criterio del compenso presumibilmente richiesto per autorizzare l’utilizzo del diritto violato. In altri termini: quanto avrebbe dovuto pagare l’impresa per usare legittimamente quell’immagine o quei segni evocativi?
Per rispondere, il Tribunale richiamava i parametri della diffusione dei mezzi usati, delle finalità perseguite e degli utili conseguiti.
Tuttavia, nel caso concreto, il Collegio non ha accolto integralmente la ricostruzione dei ricorrenti. Non ha ritenuto provato, per esempio, che il comportamento della piccola pizzeria avesse causato il fallimento di più ampie trattative imprenditoriali per lo sfruttamento commerciale dell’immagine dell’attore. Inoltre ha considerato poco utili, ai fini della quantificazione, i contratti e le transazioni prodotti, perché riferiti a realtà economiche molto diverse da quella in esame.
A incidere concretamente sulla liquidazione sono stati altri elementi: la limitata diffusività dell’illecito, la modesta dimensione economica dell’attività resistente, l’assenza di pregiudizio al decoro del soggetto ritratto, la ridotta marginalità dell’impresa e anche il fatto che i ricorrenti risultavano a conoscenza dell’attività già dal 2019 senza essersi attivati tempestivamente. In questo quadro, pur richiamando una simulazione di royalty del 2% sulla media del fatturato che avrebbe portato a un importo superiore, il Tribunale liquidava in via equitativa €10.000 complessivi, cioè €5.000 per ciascun ricorrente, oltre accessori e spese di lite.
Diritto all’immagine dei personaggi famosi – come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da oltre venti anni di diritto d’autore, opere cinematografiche e gestione dei diritti di immagine, e forniamo quotidianamente assistenza e consulenza in materia ad imprese dei più svariati comparti, a professionisti del settore ed a semplici cittadini. Abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti in materia di diritto d’autore, tra i quali, fra l’altro:
- Trib. Ancona, 25 luglio 2025, in materia di diritto d’autore e pirateria informatica;
- AGCOM, 20 aprile 2023, provvedimento di inibitoria di violazione massiva online del diritto d’autore;
- Trib. Roma, 22 marzo 2023, in materia di immagini ed opere letterarie;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022, in materia di inibizione di attività di pirateria;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021, in materia di violazione del copyright sulle immagini.
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