Diritto d’autore e diritto all’immagine
Diritto d’autore e diritto all’immagine
Diritto d’autore e diritto all’immagine – Come tutelare copyright ed immagine in via cautelare e d’urgenza – Trib. Verona, 5 marzo 2026
Interessante Ordinanza cautelare del Tribunale di Verona in materia di diritto d’autore e diritto all’immagine. Il provvedimento analizza i presupposti della tutela cautelare in presenza di un utilizzo non autorizzato – o comunque non più autorizzato – dell’immagine altrui. L’ordinanza in commento affronta con chiarezza il tema della persistenza degli effetti di un contratto di sfruttamento dell’immagine e, soprattutto, le conseguenze giuridiche della sua cessazione, soffermandosi sul rapporto tra consenso, titolo contrattuale e liceità dell’utilizzo.
La vicenda: il contratto e la sua cessazione
La vicenda prende le mosse dalla conclusione, tra XXXX e YYYYY, di un accordo avente ad oggetto lo sfruttamento, da parte di YYYY, dietro corrispettivo, dell’immagine di XXXX. Tale contratto prevedeva la possibilità per YYYY di utilizzare l’immagine di XXXX per finalità commerciali, entro un arco temporale determinato.
Elemento centrale della controversia era rappresentato dal fatto che tale rapporto contrattuale risultava ormai cessato. Nonostante ciò, XXXX deduceva che YYYY avesse continuato ad utilizzare l’immagine anche successivamente alla scadenza del titolo legittimante.
Su questa base, XXXX proponeva ricorso cautelare volto ad ottenere l’inibitoria dell’ulteriore utilizzo dell’immagine, assumendo la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Diritto d’autore e diritto all’immagine – Le valutazioni del Tribunale – Il fumus boni iuris
Nel valutare il fumus, il Tribunale individua con precisione il nucleo della pretesa azionata, riconoscendo che il diritto all’immagine risulta leso laddove l’utilizzo avvenga in assenza di un valido titolo.
La motivazione si fonda sull’assunto secondo cui il consenso all’utilizzo dell’immagine non può essere considerato ultrattivo rispetto alla durata del contratto che lo disciplina, salvo espressa previsione contraria.
Il “cuore” della motivazione, che merita di essere riportato testualmente, è il seguente:
“deve ritenersi che, cessato il rapporto contrattuale in data 30 aprile 2023, sia venuto meno il titolo legittimante l’utilizzo dell’immagine di XXXX da parte di YYYY, con conseguente configurabilità, in capo alla ricorrente, del fumus boni iuris in relazione alla dedotta lesione del diritto all’immagine, atteso che tale utilizzo risulta proseguito anche successivamente alla cessazione del contratto.”
Questo passaggio evidenzia in modo inequivoco come il Tribunale abbia valorizzato il dato temporale della cessazione del contratto quale spartiacque tra utilizzo lecito e illecito.
Diritto d’autore e diritto all’immagine – Le valutazioni del Tribunale – Il periculum in mora
Accanto al fumus, il Tribunale riconosceva anche la sussistenza del periculum in mora, valorizzando la natura stessa del diritto leso.
Il provvedimento qualifica l’utilizzo indebito dell’immagine come suscettibile di arrecare un pregiudizio attuale e continuo, difficilmente riparabile per equivalente. In particolare, il Tribunale sottolineava come la diffusione dell’immagine in contesti commerciali comporti un danno che si propaga nel tempo, incidendo sulla sfera personale e professionale del soggetto ritratto.
Diritto d’autore e diritto all’immagine – come possiamo aiutarti
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- Trib. Ancona, 25 luglio 2025, in materia di diritto d’autore e pirateria informatica;
- AGCOM, 20 aprile 2023, provvedimento di inibitoria di violazione massiva online del diritto d’autore;
- Trib. Roma, 22 marzo 2023, in materia di immagini ed opere letterarie;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022, in materia di inibizione di attività di pirateria;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021, in materia di violazione del copyright sulle immagini.
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