Storno di dipendenti e tutela urgente
Storno di dipendenti e tutela urgente
Storno di dipendenti e tutela urgente: perché il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. e cosa serve provare – Trib. Milano 9 gennaio 2026
Con ordinanza del 9 gennaio 2026, pubblicata il 12 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione XIV civile specializzata in materia di impresa, ha respinto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da XXXX contro YYYY. XXXX chiedeva di inibire alla concorrente il contatto e l’assunzione dei propri dipendenti, oltre al contatto dei clienti storici, sostenendo di avere subito in poche settimane una perdita massiccia di personale qualificato, un rilevante esborso economico e una sensibile contrazione di commesse e fatturato.
Storno di dipendenti e tutela urgente – La vicenda
Nel ricorso, XXXX rappresentava di operare nel settore dell’installazione di impianti elettrici dal 2012 e di avere avuto, sino al luglio 2025, diverse decine di dipendenti tra lavoratori e responsabili. Deduceva, inoltre, che, dopo le dimissioni di alcune figure chiave e di vari tecnici specializzati, tutti poi confluiti in YYYY, la propria organizzazione sarebbe stata colpita in modo grave sul piano produttivo, finanziario e commerciale. Secondo la ricorrente, la concorrente avrebbe inoltre iniziato a rivolgersi ai clienti già serviti da XXXX, sfruttando le conoscenze maturate da un ex responsabile interno.
YYYY si costituiva contestando integralmente la ricostruzione avversaria. In particolare, sosteneva che le dimissioni sarebbero state spontanee e autodeterminate, maturate in un contesto di malcontento interno, e che almeno una parte degli ex dipendenti avrebbe risposto fisiologicamente ad annunci di lavoro o comunque avrebbe scelto liberamente nuovi percorsi professionali. Negava, inoltre, di avere contattato in modo scorretto la clientela di XXXX.
Il quadro giuridico richiamato dal Tribunale
Il Tribunale, nell’Ordinanza in commento, muove da un principio molto netto (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO e QUESTO ARTICOLO) ; l’argomento è trattato anche in QUESTO VIDEO). In materia di storno di dipendenti, la concorrenza sleale non coincide con il semplice passaggio di lavoratori da un’impresa a un’altra. Perché si configuri l’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., occorre che l’attività di reclutamento sia stata posta in essere con modalità tali da far emergere, sul piano concreto, un intento di pregiudicare l’organizzazione del concorrente oppure l’uso di mezzi contrari alla correttezza professionale. In altre parole, non basta la dannosità dell’operazione: serve la prova della sua antigiuridicità.
In questo contesto, la valutazione della scorrettezza non può essere solo quantitativa, fondata cioè sul numero dei dipendenti persi o sulla difficoltà di sostituirli, ma deve essere unitaria e sintetica, così da distinguere la fisiologia del mercato dalla concorrenza sleale.
Perché il danno subìto da XXXX non è bastato per il riconoscimento della tutela d’urgenza
La ricorrente aveva allegato un pregiudizio serio, sia economico sia organizzativo. Aveva quantificato in oltre 100.000 euro l’esborso per TFR e competenze di fine rapporto, aveva rappresentato il ricorso a finanziamenti e smobilizzi e aveva anche indicato una rilevante diminuzione del fatturato con alcuni clienti. Eppure il Tribunale ha ritenuto che questi elementi, pur significativi sul piano del danno e della disfunzione aziendale, non fossero sufficienti a integrare il fumus della concorrenza sleale.
Il punto decisivo è che la sola perdita di dipendenti, anche se repentina e grave, non prova ancora che il concorrente abbia agito con animus nocendi. Il giudice osserva infatti che non si può assimilare il concetto di dannosità a quello di scorrettezza professionale. Una lateral hire aggressiva può anche provocare un forte impatto sull’impresa concorrente, ma resta lecita se non emergono elementi specifici idonei a farne apprezzare la natura emulativa o sleale.
Sotrno di dipendenti e tutela d’urgenza – Il cuore della motivazione del provvedimento
Il passaggio centrale dell’ordinanza è il seguente:
“Le allegazioni e le prove fornite da parte ricorrente, infatti, risultano incentrate sui profili attinenti al numero di dipendenti ‘perduti’ ed all’effetto disgregante sull’impresa determinato da tali perdite di capitale umano (in termini di perdita di commesse e fatturato), ma falliscono nell’individuare un quadro complessivo che appaia idoneo – compatibilmente con la natura sommaria del presente accertamento – a ritenere dimostrato in capo a parte resistente l’animus nocendi o l’utilizzo di altri mezzi contrari alla lealtà professionale necessari ad integrare la fattispecie ex art. 2598 n. 3 c.c.”
Il giudice ha in sostanza rilevato che nel caso di specie difettava la prova circa l’uso di specifici mezzi contrari alla correttezza professionale nell’attività di avvicinamento e reclutamento. Nel ricorso vi era soltanto un cenno generico alla denigrazione, ritenuto però non particolarmente circostanziato. Né la circostanza che un ex dipendente fosse stato nominato responsabile tecnico della resistente quando era ancora alle dipendenze di XXXX è stata considerata sufficiente, da sola, per fondare un addebito di scorrettezza in capo a YYYY, potendo semmai rilevare sul diverso piano degli obblighi di fedeltà del lavoratore.
Infine, la resistente aveva prodotto principi di prova idonei a mostrare che almeno una parte delle scelte dei lavoratori fosse maturata in modo fisiologico, anche mediante risposta ad annunci di lavoro, e che almeno uno degli ex dipendenti avesse lavorato altrove prima di essere assunto da YYYY. Anche questo elemento ha evidentemente inciso sulla decisione finale, perché contrastante con la tesi di un disegno unitario di storno illecito.
Che insegnamento possiamo trarre dall’Ordinanza in commento?
La lezione pratica del provvedimento è molto chiara. In un ricorso cautelare su storno di dipendenti e tutela cautelare non basta allegare che molti dipendenti se ne sono andati, che l’azienda si è svuotata, che il fatturato è calato o che la continuità operativa è stata messa in crisi. Tutti questi elementi possono essere rilevanti, soprattutto sul piano del periculum, ma non sostituiscono la deduzione del fatto illecito in termini giuridicamente qualificati. Per superare il vaglio del fumus occorre invece costruire un quadro narrativo e probatorio capace di far emergere che il concorrente ha oltrepassato la fisiologia del mercato del lavoro e della concorrenza.
Alla luce di questa ordinanza, dunque, la tutela cautelare in materia di storno di dipendenti non si ottiene dimostrando soltanto che il concorrente ha tratto vantaggio e che l’impresa ricorrente ha subito un danno. Si vince quando si riesce a dedurre e a documentare perché quel vantaggio competitivo è stato ottenuto con condotte oggettivamente scorrette, tali da far emergere l’animus nocendi oppure l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale.
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I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- concorrenza sleale “verticale”: negozio fisico vs. online
- concorrenza sleale nel metaverso
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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