Storno di dipendenti e concorrenza sleale

Storno di dipendenti e concorrenza sleale – Il divieto di storno di dipendenti: quando lo storno è illecito – Quando lo storno è lecito

Giovanni Adamo

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Storno di dipendenti e concorrenza sleale

Si pronuncia il Tribunale di Bolzano con una interessante Sentenza dell’11 novembre 2019, in materia di concorrenza sleale e storno di dipendenti. Il Tribunale ha analizzato il divieto di storno di dipendenti, per tentare di stabilire quando lo storno è illecito (e costituisce atto di concorrenza sleale) e invece quando lo storno è lecito e va considerata una circostanza fisiologica e connaturata alle dinamiche del mercato.

Quando lo storno è lecito: “il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro può essere fisiologico”

Il Tribunale ha tracciato il perimetro della liceità del passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra, rilevando, tra l’altro, che “Deve considerarsi che, se non vi è dubbio che l’espressione delle capacità personali di un soggetto possa potenzialmente costituire pregiudizio per l’impresa concorrente per la quale abbia in precedenza lavorato; tuttavia nella fattispecie emergono interessi di rilievo costituzionale, relativi alla libertà di iniziativa economica e alla libera espressione della personalità, cui è necessario dare il giusto risalto. Il Tribunale ritiene che la competizione concorrenziale, anche con il precedente datore di lavoro, costituisca situazione fisiologica, anche quando comporti l’acquisizione di componenti dell’altrui clientela, fino a quando non si traduca in concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell’impresa di provenienza. Non può peraltro ritenersi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona: in caso contrario si perverrebbe alla situazione inaccettabile da un lato di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e dall’altro di privilegiare nell’impresa precedente datrice di lavoro una rendita parassitaria derivante dall’assunzione di quel dipendente“.

Il divieto di storno di dipendenti opera se il passaggio avviene con modalità aggressive

Nel caso di specie, peraltro, difettava anche il presupposto della “aggressione” alla clientela dell’impresa concorrente mediante lo storno di dipendenti. E d’altronde, secondo la Corte di Cassazione, “In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.

Quando lo storno è illecito: “se vi è aggressione sistematica di clienti dell’ex datore di lavoro”

Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro“.

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