Diffamazione cronaca e critica

Diffamazione cronaca e critica – Lesione della reputazione – Risarcimento

Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Milano, con una Sentenza del 25 ottobre 2019, nella quale affronta il problema della distinzione tra diffamazione, cronaca e critica, ed in particolare quando l’esercizio legittimo delle seconde sconfini, invece, nella prima.

Si trattava, nel caso di specie, di una serie di articoli di cronaca giudiziaria “arricchiti” dall’opinione dell’articolista, anche con una serie di valutazioni personali.

Conviene dar conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da diffamazione. Per la Cassazione, in particolare, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica.” (Cass. n.15433/2013).

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Diffamazione cronaca e critica – Le valutazioni del Tribunale di Milano

Per il Tribunale di Milano il rapporto tra diffamazione cronaca e critica va così ricostruito: “Rispetto all’esercizio del diritto di cronaca è consentito l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cass. n.465/96), anche se lesive della reputazione altrui, purchè strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira (Cass. n.12420/08; Cass. n.28411/08). Va infine ricordato che se la narrazione di determinati fatti è esposta insieme ad opinioni del dichiarante, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione del bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, è ravvisabile nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza di quella interpretazione del fatto oggetto di critica, ma la libertà di elaborazione ed interpretazione deve comunque partire da dati fattuali corrispondenti al vero. Ciò sta a significare che è legittimo che un giornalista offra al pubblico la propria personale lettura di plurimi avvenimenti, collegandoli tra loro, anche se ciò possa portare a delineare le persone coinvolte in modo negativo. La libera manifestazione del pensiero e delle opinioni in chiave critica non può tuttavia prescindere da una corretta esposizione dei fatti e dalla loro verità effettiva o anche solo putativa“.

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