Antitrust e mercato rilevante per la Cassazione

Antitrust e mercato rilevante per la Cassazione – Come individuare il mercato rilevante per le norme antitrust – Norme antitrust e mercato geografico

Giovanni Adamo

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Antitrust e mercato rilevante per la Cassazione

Si pronuncia la Corte di Cassazione con una interessante Sentenza del 12 novembre 2019, statuendo importanti princìpi in materia di Antitrust e mercato rilevante.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che, in materia di abuso di posizione dominante, il primo presupposto per un ragionamento logico-giuridico corretto è stabilire come individuare il mercato rilevante per le norme antitrust.

Individuare il mercato rilevante per le norme antitrust è un’operazione preliminare e necessaria

Per la Corte, infatti, quella di come individuare il mercato rilevante per le norme antitrust è “operazione preliminare, necessaria ed ineludibile, da effettuare alla stregua dei principi prima enunciati attraverso l’analisi merceologica e geografica, alla luce delle peculiarità del caso concreto: ciò, quanto al mercato del trasporto aereo, sulla errata ed irrilevante considerazione che tale operazione, non era stata richiesta dalle parti e che “non era nemmeno essenziale all’impostazione seguita dal Tribunale, che ha affermato l’abuso di posizione dominante non sul mercato dei voli in se stesso, ma in quello a valle dei servizi di agenzia di viaggi e turismo”, ritenendo erroneamente che i primi giudici avessero “definito il mercato rilevante come mercato U.E. dei servizi di agenzia viaggi e turismo, con un’operazione che si può condividere” – mentre la definizione dell’oggetto dell’indagine in primo grado aveva riguardato proprio i voli aerei – per poi desumere che su questo mercato la quota del 10% dei voli Europei occupata da XXX non costituiva posizione dominante (fol. 23 della sent. imp.), conclusioni sulle quali mostra peraltro notevole incertezza laddove, nel prosieguo, afferma in sostanziale contraddizione che “… sussistono rilevanti dubbi sia sull’individuazione del contesto, sia sull’affermazione di posizione dominate in capo a XXX, sia sulla circostanza che quest’ultima commetta abuso di posizione dominate con la sua pretesa di riservarsi la vendita dei biglietti dei suoi voli” (fol.24 della sent. imp.). 

Norme antitrust e mercato geografico: non coincidono

In tal modo la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di definizione del mercato rilevante, giacchè, inopinatamente, ha meccanicamente sovrapposto tale concetto con quello del mercato economico/commerciale delle parti in causa, prescindendo dallo specifico procedimento di acquisizione delle informazioni rilevanti ed erroneamente attribuendo tale conclusione al Tribunale; dall’altro ha mancato di riconoscere il collegamento indiscusso tra i due mercati “a monte” e “a valle” e di valutare le interferenze economiche rilevanti sul piano della concorrenza, considerando l’accesso ai servizi turistici accessori offerto da XXX, mediante la possibilità di instradamento dal suo portale, a partners commerciali dalla stessa selezionati da cui percepire ricavi ancillari“.

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