Tutela del modello comunitario

Tutela del modello comunitario – cos’è il modello comunitario – modello comunitario: cos’è – modello comunitario e proprietà industriale – modello comunitario e concorrenza sleale – Trib. Bologna, 3 dicembre 2022

Silvia Squilloni – Giovanni Adamo

Cos’è il modello comunitario? La sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, del 3 dicembre 2022 censisce il tema del rapporto tra modello comunitario e proprietà industriale e verifica la sussistenza dei presupposti per la tutela del modello comunitario.

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La tutela del modello comunitario

Il modello comunitario è tutelato dal Regolamento n. 6/2002 CE, il quale dispone che la registrazione del disegno o modello all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere effettuata prima di mettere in commercio il disegno o modello oppure entro un anno dalla sua divulgazione.
La durata della protezione del disegno o modello comunitario registrato (DMC) è pari a 5 anni con possibilità di rinnovazione.
I disegni e i modelli comunitari non registrati hanno comunque una protezione minima che decorre dalla data della loro divulgazione per i seguenti tre anni.  L’autore del disegno o del modello comunitario non registrato potrà impedire l’uso commerciale dello stesso solo nel caso in cui questo risulti essere una copia intenzionale del disegno o del modello protetto, elaborato in malafede, ossia sapendo dell’esistenza del disegno o modello anteriore.

Quest’ultimo dovrà, però, provare la sussistenza del requisito dell’individualità del modello (art. 85, comma 2 Reg. 6/2002 CE).

Il modello comunitario: cos’è?

Il disegno o modello comunitario è “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (Art. 3 Reg. 6/2002 CE).

Ai fini della presentazione della domanda di registrazione del disegno o del modello comunitario sarà necessario considerare tre aspetti:

  • I criteri del disegno o del modello: deve essere individuato l’aspetto del prodotto che l’autore vuole tutelare e deve rispettare l’ordine pubblico e determinati criteri di buon costume;
  • La novità: un disegno o un modello registrato o non registrato dovrà possedere i caratteri di novità e di individualità.
  • La rappresentazione grafica dovrà essere corretta ed accurata, mostrando le caratteristiche del disegno o modello precisamente.

Modello comunitario e proprietà industriale: la vicenda

La Società X citava in giudizio la Società Y chiedendo all’Ill.mo Tribunale adito anche l’accertamento della contraffazione in relazione al modello comunitario non registrato ai sensi dell’art. 1, comma 2 Reg. 6/2002 CE, di un capo di abbigliamento a marchio “***********” della Società X, offerto, peraltro, in vendita anche online e riprodotto dalla Società Y.

La Società X chiedeva anche l’accertamento di un altro episodio contraffattivo, questa volta di due modelli comunitari registrati aventi la medesima struttura e già oggetto di accoglimento di un’ordinanza di inibitoria nei confronti della Società Y.

Modello comunitario e concorrenza sleale: le valutazioni del Tribunale

In relazione al modello comunitario non registrato il Tribunale richiamava “brevemente i requisiti per la protezione dei modelli non registrati di cui al Reg. CE n. 6/2002 (Regolamento sui Disegni e Modelli Comunitari) il cui art. 4/1° co. prevede che la protezione può essere garantita ai modelli comunitari nuovi che possiedano un carattere individuale, laddove un modello si considera “nuovo” quando nessun modello identico sia stato divulgato al pubblico (art. 5/1° co.) e si considera dotato di “carattere individuale” se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi modello che sia stato divulgato al pubblico (art. 6/1° co.)”.

L’onere della prova

L’Ill.mo Tribunale adito ricordava che l’onere della prova della sussistenza del requisito dell’individualità di un modello comunitario non registrato è in capo al titolare del modello ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Regolamento non essendo sufficiente far valere come proprio il prodotto ma deve indicare anche solo sinteticamente “il carattere individuale e gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo degli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario.” (cfr., Trib. Bologna 4.2.2004)”.

In relazione all’accertamento di contraffazione e concorrenza sleale di un capo d’abbigliamento della Società Y in violazione di due modelli registrati da parte della Società X l’Ill.mo Tribunale affermava “che i due capi d’abbigliamento appaiono sostanzialmente riprodotti nei loro elementi individualizzanti: il capo” della Società Y “ripropone infatti la medesima fisionomia di base (modello a tuta), la scelta (piuttosto eccentrica e non largamente diffusa) di utilizzare una gonna- pantalone nella parte inferiore dell’abito, l’utilizzo di chiaro-scuri nella cintura e nello scollo a V (è peraltro ininfluente che il modello – della Società Y – nella parte chiara sia rosa anziché bianco, differenza quasi impercettibile) degli abiti” della Società X.

Conclusioni

Rilevando che la Società X in riferimento al modello comunitario non registrato non avesse “sufficientemente evidenziato gli elementi individualizzanti dell’abito”, il Tribunale rigettava la domanda di contraffazione e di concorrenza sleale nei confronti della Società Y.

Diversamente accertava e dichiarava la contraffazione da parte della Società Y dei modelli comunitari registrati di titolarità della Società X e confermava le tutela già rese in via cautelare con l’ordinanza di inibitoria ante causam, inibendo la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e ogni altro utilizzo dei capi in contraffazione dei modelli comunitari registrati.

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