Liquidazione giudiziale nel franchising: come fare
Liquidazione giudiziale nel franchising: il caso ALFA vs BETA
Liquidazione giudiziale franchising – Credito contestato franchising – Insolvenza franchising – Corte d’Appello di Napoli, 12 maggio 2025
Liquidazione giudiziale franchising – Introduzione – App. Napoli, 12 maggio 2025
Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco e Giovanni Adamo, ha ottenuto avanti la Corte d’Appello di Napoli un nuovo provvedimento in materia di contratto di franchising e liquidazione giudiziale.
La vicenda, che convenzionalmente qui chiamiamo “ALFA vs BETA”, esitava nel provvedimento in commento a seguito di una richiesta di liquidazione giudiziale nel franchising formulata da un franchisor nei confronti di un franchisee mentre già pendeva una causa incardinata dal franchisee nei confronti del franchisor.
Il provvedimento dimostra quanto il percorso sia irto di ostacoli se il credito non è ancora certo e se è contestato in un giudizio già pendente.
Il caso, oltre a offrire spunti operativi per chi gestisce reti in franchising, riafferma il principio per cui la procedura concorsuale non può essere usata come clava processuale quando pende un giudizio di merito sulla validità del rapporto contrattuale.
Contesto della controversia tra ALFA (franchisor) e BETA (affiliato) – Credito contestato franchising
Nel 2020-21 il franchisor ALFA stipulava due contratti di affiliazione con BETA per l’apertura di altrettanti punti vendita. Secondo ALFA, l’affiliato aveva accumulato un’esposizione di oltre 300 mila euro e non aveva rispettato un piano di rientro concordato. Per tutelare il proprio credito, ALFA ha chiesto al Tribunale di Napoli l’apertura della liquidazione giudiziale (ex “fallimento”) di BETA .
BETA, però, aveva già citato ALFA davanti al Tribunale di Monza, contestando la validità dei contratti di franchising e chiedendo danni per quasi 2 milioni di euro. In particolare, lamentava plausibili e non manifestamente infondate ipotesi di invalidità del contratto di affiliazione, oltre che una serie di gravi inadempimenti del franchisor che, nella prospettazione del franchisee, avrebbero generato l’indebitamento. ed in particolare:
- assenza di autonomia economica e imprenditoriale;
- imposizione di sconti e promozioni a carico dell’affiliato;
- drastica riduzione dei margini operativi .
Insolvenza franchising: i nodi della controversia
I punti cardine della controversia erano, pertanto, i seguenti:
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Credito contestato: BETA affermava che il debito verso ALFA derivava da clausole contrattuali nulle e da pratiche commerciali lesive (margini ridotti, sconti imposti).
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Giudizio antecedente: La causa a Monza precedeva il ricorso concorsuale di ALFA, segnalando la serietà delle contestazioni.
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Insolvenza non autonoma: ALFA non documenta altre passività gravi di BETA oltre al credito litigioso.
Liquidazione giudiziale nel franchising – La decisione di primo grado: rigetto del Tribunale di Napoli
Il 22 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di ALFA (leggi QUI IL CASO), ritenendo che il credito fosse seriamente contestato in un giudizio già pendente e quindi non certo né liquido. Senza un credito accertato, mancava la prova dell’insolvenza di BETA .
l Tribunale di Napoli ha ritenuto che:
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Mancasse un credito certo, liquido ed esigibile: la pretesa di ALFA era sub iudice e non supportata da un titolo esecutivo: vi era un credito contestato nel franchising.
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L’insolvenza nel franchising non risultasse provata: i bilanci di BETA mostravano difficoltà, ma senza il tassello decisivo della certezza del debito verso ALFA.
Il rigetto si fondava sul principio, consolidato anche in diversi precedenti della giurisprudenza di merito, secondo il quale, in presenza di contestazioni non manifestamente infondate, il fallimento non è lo strumento per risolvere preventivamente controversie contrattuali.
Liquidazione giudiziale nel franchising – Il decreto della Corte d’Appello di Napoli
ALFA ha proposto reclamo ex art. 50 CCII. Con decreto del 7 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto.
In particolare, la Corte ha ritenuto che:
“dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito emerge che la odierna reclamata ha dedotto, a base delle domande di nullità di cui sopra, argomentate, complesse, specifiche ed analitiche questioni di fatto e di diritto, a fronte delle quali la odierna parte reclamante non ha formulato con il reclamo in esame alcuna specifica controdeduzione, limitandosi ad dedurre, in sostanza, che la debitoria della reclamata nei confronti della medesima reclamante risulta oggetto di riconoscimento da parte della stessa, per cui il Tribunale avrebbe dovuto accertarne lo stato di insolvenza a prescindere dal vantato controcredito oggetto del detto giudizio pendente. Tuttavia, la reclamante non tenuto in debito conto del fatto che detto giudizio ha ad oggetto proprio l’accertamento della nullità dei contratti di franchising sulla base dei quali l’odierna parte reclamante ha fondato il vantato credito nei confronti della odierna reclamata nonché della irrilevanza all’uopo del relativo riconoscimento del debito, in quanto, il piano di rientro, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792); inoltre, il riconoscimento del debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, per cui è ontologicamente inidoneo alla produzione di effetti sul piano sostanziale e processuale, nei casi in cui il credito non possa sorgere per la nullità del contratto (Cass. n. 2855 del 31 gennaio 2022).
Pertanto, deve condividersi quanto affermato dal Tribunale, laddove il medesimo ha ritenuto che dagli atti non manifesta infondatezza delle suddette domande di nullità, in quanto esse, per la loro particolare natura economico-giuridica, richiedono una complessa istruttoria per accertarne la loro fondatezza o meno, per cui deve ritenersi in via incidentale nella presente sede non dimostrata, allo stato degli atti, la qualità in capo alla odierna parte reclamante di creditore nei confronti della reclamata e quindi la sua legittimazione attiva a proporre il ricorso per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di questa ultima”.
Per sintetizzare, la Corte si basa sui seguenti punti chiave:
1. Credito contestato franchising – credito incerto → difetto di legittimazione
Le domande di BETA contro ALFA erano articolate e non strumentali; finché l’esito di quel giudizio resta sospeso, ALFA non può essere considerata creditrice certa .
2. Insolvenza franchising: non provata
ALFA non ha fornito elementi autonomi (oltre al credito contestato) per dimostrare lo stato d’insolvenza di BETA.
3. Tutela da abusi procedurali
Lo strumento concorsuale non può diventare pressione nei confronti di un affiliato che ha già sollevato contestazioni fondate.
La liquidazione giudiziale nel franchising – Implicazioni per imprenditori e affiliati e suggerimenti operativi per la gestione dell’insolvenza nel franchising
Alla luce di tutto quanto sopra esposto in punto di liquidazione giudiziale nel franchising possiamo rilevare che il caso ALFA vs BETA riafferma un principio cardine del diritto concorsuale applicato al franchising: non si può dichiarare l’insolvenza di un affiliato laddove il credito del franchisor sia seriamente contestato e sub iudice. Per i franchisor, ciò significa che l’azione concorsuale è davvero l’extrema ratio, da usare solo in presenza di un credito indiscutibile e di un dissesto patrimoniale manifesto. Per gli affiliati, la decisione rappresenta un baluardo di garanzia: contestare tempestivamente il contratto e argomentare in modo solido le proprie ragioni può evitare il baratro della liquidazione giudiziale.
In ultima analisi, la lezione più preziosa è di natura relazionale: una rete in franchising prospera quando franchisor e affiliati mantengono un equilibrio di interessi e una reciproca fiducia. Clausole eccessivamente sbilanciate, decisioni imposte unilateralmente o strategie processuali aggressive rischiano di tradursi in costi, ritardi e reputazione compromessa per entrambi. Meglio, allora, prevenire la crisi dialogando, rinegoziando e, se necessario, ricorrendo agli strumenti di composizione previsti dal Codice della Crisi d’Impresa prima che la parola “fallimento” diventi l’unica soluzione sul tavolo.
Ci occupiamo di contratto di franchising sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, e abbiamo assistito diversi franchisee nell’ambito di richieste di liquidazione giudiziale proposte dal Franchisor. Di seguito alcuni dei casi di cui ci siamo occupati:
- Trib. Napoli, 28 gennaio 2025;
- Trib. Cosenza, 22 giugno 2020;
- Corte d’Appello di Bologna, 30 gennaio 2017;
- Trib. Vasto, 14 ottobre 2020.
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