La concorrenza sleale parassitaria per la Cassazione

La concorrenza sleale parassitaria per la Cassazione – Chi è il concorrente parassita – Presupposti della concorrenza parassitaria

Giovanni Adamo

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La concorrenza sleale parassitaria per la Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione torna sul tema per fornire una definizione generale della fattispecie. Con l’Ordinanza n. 25607 del 12 ottobre 2018, gli Ermellini forniscono i criteri di massima per giungere ad un corretto inquadramento e dei presupposti della concorrenza sleale parassitaria (sul tema consulta anche questo APPROFONDIMENTO).

Chi è il concorrente parassita

In particolare, la Corte afferma che “la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598 cod. civ., n. 3, consiste in un continuo e sistematico operare – in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, e prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore – sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale forma di concorrenza si riferisce, pertanto, a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicchè, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dall’art. 2598 cod. civ., n. 1), debbono essere indicate le attività del concorrente “sistematicamente e durevolmente plagiate”, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale” (Cass., 29/10/2015, n. 22118).

Non basta la prova della semplice imitazione, ma perché vi sia la concorrenza sleale per la Cassazione serve un’imitazione sistematica

Risulta pertanto ulteriormente confermato l’orientamento giurisprudenziale che richiede, in relazione alla concorrenza sleale parassitaria, una prova “diversa” rispetto a quella della “imitazione servile”, intendendosi quest’ultima come la “mera” imitazione dei prodotti. La prima (la concorrenza sleale parassitaria), invece, come un’attività complessa e posta in essere nel corso del tempo o in relazione a tutta una serie di idee ed iniziative del concorrente.

Da ciò consegue anche, come ritenuto anche da giurisprudenza autorevole (cfr. Trib. Bologna, Sentenza del 18 maggio 2018), che “Ai fini probatori debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale“.

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