Franchising: nullità se manca l’indipendenza

Franchising: Nullità se manca l’indipendenza – Indipendenza e autonomia del franchisee – Indipendenza delle parti del contratto di franchising

Giovanni Adamo

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Franchising: nullità se manca l’indipendenza

Si pronuncia la Corte d’appello di Bologna con una interessante Sentenza del 27 maggio 2020, con la quale i Giudici felsinei dichiarano la nullità di un contratto di franchising per assenza di indipendenza economica e giuridica delle parti, e segnatamente del franchisee. La Corte analizza il tema della indipendenza e autonomia del franchisee (espressamente prevista dalla Legge 129 del 2004) e, più in generale, quello della indipendenza delle parti del contratto di franchising.

Franchising: nullità se manca l’indipendenza

L’art. 1 della Legge 129 del 2004 non ha solo valenza descrittiva, ma impone requisiti essenziali in capo alle parti del contratto

La Corte d’Appello ha pronunciato il seguente principio di diritto: “L’articolo 1 della Legge 129 del 2004 deve essere interpretato nel senso che l’espressione ‘economicamente e giuridicamente indipendenti’ (riferita alle parti contrattuali) non abbia solo valenza descrittiva dell’accordo, ma richieda la presenza di tali presupposti essenziali affinché di franchising possa parlarsi“. 

Il franchising deve consentire un autonomo esercizio dell’impresa da parte dell’affiliato” – In altri termini, indipendenza e autonomia del franchisee sono requisiti essenziali del contratto di franchising

Nel caso di specie, peraltro, a parere della Corte d’Appello, la presenza, nel testo negoziale, di una serie di clausole ritenute fortemente limitative dell’autonomia imprenditoriale dell’affiliato, privavano l’intero impianto negoziale di validità ed efficacia, essendo “eccessive” finanche rispetto alla pur penetrante forma di integrazione tra franchisor e franchisee tipica del contratto di franchising.  Si riferiva, in particolare, la Corte d’Appello, a clausole della seguente natura:

-obbligo di avvalersi, per l’erogazione di talune prestazioni, di soggetti terzi scelti dall’affiliante;

-diritto di gradimento dell’affiliante sul personale assunto dall’affiliato;

-diritto dell’affiliante di determinare le iniziative pubblicitarie attraverso agenzie di marketing scelte dall’affiliante stesso, nonché diritto di approvare le azioni locali pubblicitarie e promozionali dell’affiliato;

-obbligo di raggiungimento di un volume d’affari mensile, sanzionato dalla risoluzione del contratto e dall’applicazione di una penale.

Franchising: nullità se manca l’indipendenza: Un contratto “squilibrato“, con “sostanziale privazione di ogni iniziativa imprenditoriale del franchisee

Tali circostanze hanno fatto propendere la Corte d’Appello per una valutazione nei seguenti termini: “E’pertanto evidente che il contratto di franchising fosse caratterizzato da un evidente squilibrio nelle condizioni, comportante una sostanziale privazione di ogni iniziativa imprenditoriale dell’affiliato, fatta eccezione per il procacciamento del cliente finale dei servizi. Tali essendo le clausole del contratto, il franchising concluso tra le parti non era geneticamente idoneo a consentire un autonomo esercizio dell’impresa da parte dell’affiliato, ridotto a mero collettore di clienti della mandante“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di contratto di franchising sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, e assistiamo regolarmente imprese Franchisor ed imprese Franchisee sia nella stipulazione di contratti di franchising che tengano conto della necessità di indipendenza delle parti del contratto di franchising, sia nell’eventuale contenzioso. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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