Concorrenza Sleale Vendita Sottocosto: quando c’è e come difendersi
Concorrenza sleale prezzi troppo bassi – Vendita sottocosto concorrenza sleale
La concorrenza sleale di un competitor che si comporta scorrettamente è sempre un problema per l’impresa. Tra i vari comportamenti slealmente concorrenziali (imitazione di prodotti o di attività, denigrazione del concorrente, appropriazione di pregi del concorrente) particolarmente insidiosa è la vendita sottocosto.
Cos’è la vendita sottocosto
La vendita sottocosto è la vendita praticata applicando prezzi troppo bassi, che non consentono margini di guadagno al concorrente sleale.
In pratica il concorrente sleale produce “in perdita” (!) Perché?
Perché in questo modo il concorrente sleale mira ad eliminare dal mercato gli altri concorrenti: normalmente, infatti, una volta posizionatosi sul mercato ed eliminati i concorrenti, il concorrente sleale torna ad applicare prezzi “normali”, se non anche più alti.
Tecnicamente la vendita sottocosto (c.d. dumping interno) è “La vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture d’acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di tutte le altre imposte o tasse connesse alla natura del prodotto” (cfr. Regolamento del Consiglio dei Ministri sulle vendite sottocosto del 23 febbraio 2001).
Quando è concorrenza sleale la vendita a prezzi troppo bassi
La vendita sottocosto non è sempre vietata. Il Regolamento appena richiamato stabilisce che può essere effettuata osservando i seguenti limiti:
- al massimo tre volte in un anno;
- ogni vendita deve durare al massimo dieci giorni;
- ogni campagna può riguardare al massimo cinquanta referenze
Al di fuori di questi limiti la vendita sottocosto è concorrenza sleale,
Come difendersi dalla vendita sottocosto dei concorrenti
Azione d’urgenza per fermare la vendita sottocosto o azione di risarcimento danni
Quando la vendita sottocosto costituisce concorrenza sleale, l’imprenditore ha due possibilità:
- se la vendita sottocosto è ancora in corso, è possibile proporre un ricorso d’urgenza per ottenere un provvedimento che vieti la prosecuzione della vendita;
- se la vendita è cessata, occorrerà agire in giudizio per vietarla in futuro e per chiedere il risarcimento del danno.
Concorrenza Sleale Vendita Sottocosto – Le Sentenze
La giurisprudenza ha ritenuto la vendita sottocosto come fattispecie di concorrenza sleale quando la stessa sia associata ad un intento monopolistico dell’impresa che la pone in essere, e venga effettuata da un’impresa che si trovi ad essere in posizione dominante sul mercato territoriale (e dunque, in buona sostanza, quando l’impresa attui tale pratica per eliminare i concorrenti dal mercato, praticando prezzi che i concorrenti non sono in grado di sostenere, o che comunque non sono in grado di sostenere per lo stesso periodo). Ad esempio, in una recente Sentenza (trattasi di App. Roma, 2 dicembre 2013), la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che “In materia di concorrenza sleale, le campagne di vendita a prezzo di costo o, addirittura, sottocosto, non sono necessariamente illecite e reprimibili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. Il dumping interno costituisce condotta illecita solo quando la vendita a prezzi non remunerativi è adottata da un’impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all’ingresso si altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi alzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio poi venutasi a creare“.
Perché rivolgersi al nostro Studio in materia di concorrenza sleale
Abbiamo oltre venti anni di esperienza in materia di repressione della concorrenza sleale e di difesa di contegni assunti come attività slealmente concorrenziale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti avanti diversi Tribunali Italiani. Di seguito alcuni esempi:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022, in materia di concorrenza sleale e pubblicità comparativa;
- Trib. Bologna, 10 maggio 2022, in materia di due società concorrenti con la medesima ragione sociale;
- Trib. Milano, 19 aprile 2021, in materia di appropriazione di pregi altrui;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021, in materia di appropriazione di immagini di proprietà di un’impresa concorrente.
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