Concorrenza sleale nel trasporto aereo

Concorrenza sleale nel trasporto aereo – Diffamazione del concorrente – No a notizie denigratorie – No al boicottaggio

di Alessandra Leccese e Giovanni Adamo

La vicenda

Con una pronuncia del 4 gennaio 2021 in materia di concorrenza sleale nel trasporto aereo, la Sezione Imprese del Tribunale di Milano ha accolto le richieste cautelari nei confronti di una importante compagnia aerea a seguito di condotte slealmente concorrenziali.

Le società ricorrenti contestavano la legittimità dei contenuti pubblicati dalla resistente ritenuti violativi della normativa in tema di concorrenza sleale, sotto il profilo sia della denigrazione commerciale che del boicottaggio secondario, la sussistenza di atti di diffamazione nonché ipotesi di pubblicità falsa ed ingannevole di cui al d.lgsvo 145/07.

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Concorrenza sleale nel trasporto aereo: No alla diffamazione del concorrente e a notizie denigratorie

Il Tribunale delle Imprese di Milano, con decreto inaudita altera parte, aveva già disposto l’inibitoria urgente a carico della compagnia aerea resistente al fine di “eliminare l’ulteriore visibilità al pubblico” dei contenuti in questione: si trattava, nel dettaglio, di comunicati relativi alle procedure di rimborso poste in essere dalla società resistente per i numerosi voli cancellati a seguito delle misure sanitarie restrittive adottate per il contrasto con l’epidemia Covid 19.

Con il provvedimento di conferma del 4 gennaio 2021, il Giudice della Sezione Imprese del Tribunale di Milano ha rilevato che le modalità delle comunicazioni risultavano “tali da integrare l’illecito denigratorio” di cui all’art. 2598, co.2 c.c..

L’art. 2598 co. 2 c.c. recita: “compie atti di concorrenza sleale chiunque: 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”, determinandone il discredito nell’opinione dei consumatori, nonché un pregiudizio alla reputazione commerciale.

Un discredito che, secondo il Tribunale di Milano, “ben può derivare anche dalla diffusione di notizie vere – in se stesse cioè aventi obbiettivo contenuto screditante nei confronti del concorrente, ma la cui diffusione potrebbe essere in linea di principio ammessa in un’ottica di generale tutela del mercato, al fine di elidere la persistenza di immeritati crediti – ma la liceità di tale diffusione presuppone comunque che le informazioni diffuse debbano essere correttamente esposte e dunque non elaborate in maniera tendenziosa”, e dunque una vera e propria diffamazione del concorrente, illecita e sanzionabile.

In altri termini “devono essere formulate in maniera obiettiva e la loro divulgazione non può eccedere gli stretti limiti dell’esigenza informativa che le rende lecite, sconfinando nell’illecito denigratorio ove siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto e pretesto”.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le modalità utilizzate per le comunicazioni della resistente, seppure finalizzate alla necessità di fornire chiarimenti e di separare la propria posizione al fine di tutelare la propria immagine e reputazione, erano tali da integrare “l’illecito denigratorio”. Pertanto la legittima finalità di preservare la integrità della propria reputazione commerciale “risulta sotto il profilo concorrenziale compromessa dal rilievo dei diversi profili denigratori presenti nei vari comunicati”.

Concorrenza sleale nel trasporto aereo: No al boicottaggio e alle notizie denigratorie

Il Tribunale delle Imprese di Milano ha ritenuto che le condotte ascrivibili alla compagnia aeree, pertanto, risultavano idonee a determinare “la sussistenza di condotte di concorrenza sleale rilevanti sia sotto il profilo del n. 2 dell’art. 2598 c.c.- quanto al profilo denigratorio – sia in relazione all’ipotesi del n.3 della medesima disposizione di legge in relazione all’ipotesi di boicottaggio secondario, fondata sui medesimi presupposti che hanno determinato l’applicazione in capo alla resistente della violazione antitrust relativa all’abuso di posizione dominante”.

Peraltro la Sezione Imprese di Milano ha escluso la necessità di un accertamento dei danni “risultando del tutto sufficiente verificare l’esistenza di una mera potenzialità di un pregiudizio che nel caso di specie appare investire direttamente la reputazione commerciale delle parti ricorrente che risulterebbe di per se stesso difficilmente ripristinabile all’esito di un eventuale giudizio di merito”.

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