Concorrenza sleale e know how

Concorrenza sleale e know how

Concorrenza sleale e know how – Proteggere i segreti aziendali dai concorrenti – Illecito “Rubare” segreti aziendali: è concorrenza sleale

Giovanni Adamo

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Concorrenza sleale e know how – Nuova Sentenza del Tribunale di Brescia

Si pronunzia il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa con una interessante Sentenza del 20 aprile 2019, che analizza il tema

La vicenda

L’impresa X, nel corso delle trattative precontrattuali finalizzate alla conclusione del contratto per la realizzazione di un particolare impianto industriale, consegnava alla potenziale cliente Y tutta una serie di elementi tecnici, progetti, informazioni nel complesso necessarie per la realizzazione dell’impianto industriale di cui si discute.

Le trattative si interrompevano, ma Y provvedeva comunque a realizzare l’impianto in questione affidando il lavoro ad un altro soggetto, l’impresa Z.

L’impresa X agiva pertanto nei confronti di Z per ottenere l’inibitoria all’ulteriore impiego del materiale già consegnato a Y ed il risarcimento del danno patito.

Le valutazioni del Tribunale: è concorrenza sleale anche se il know how non è “segreto”

Z si era difesa, fra l’altro, rilevando che le informazioni utilizzate non sarebbero state “segrete”, e dunque non sarebbero state tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI. Per il Tribunale, però, “l’insussistenza dei requisiti per accordare al know-how la tutela offerta dal c.p.i. non fa evidentemente venir meno l’applicabilità dei principi generali in tema di concorrenza sleale, dovendosi ritenere condotta contraria ai principi della correttezza tra imprenditori lo sfruttamento abusivo di altrui informazioni tecniche o commerciali, aventi carattere riservato (sia pure non “segreto”) e apprezzabile valore economico, di cui l’imprenditore sia venuto in possesso per circostanze fortuite, come nel caso in esame, in cui l’esistenza di una passata trattativa tra S. ed A. ha consentito a quest’ultima di trattenere indebitamente disegni, progetti e altro materiale tecnico, rientrante nella esclusiva titolarità di parte attrice, e di metterlo a disposizione di un diverso “fornitore”, al fine di ottenere condizioni commerciali più competitive“.

Le conclusioni: illecito “rubare” segreti aziendali: è concorrenza sleale

Espresse tali considerazioni, il Tribunale, rilevata nel caso di specie la sussistenza di una ipotesi di concorrenza sleale ai sensi del n. 3 dell’art. 2598 c.c., inibiva l’ulteriore utilizzo delle informazioni riservate in possesso di Z, fissando una penale di euro 10.000 per ogni violazione del provvedimento.

Come proteggere i segreti aziendali dalla concorrenza sleale

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