Concorrenza sleale e diffamazione sui social
Concorrenza sleale e diffamazione sui social
Concorrenza sleale e diffamazione sui social – La concorrenza sleale per denigrazione – L’uso dei social in funzione lesiva – Trib. Napoli 20 febbraio 2026
Concorrenza sleale e diffamazione sui social
Interessante Ordinanza del 20 febbraio 2026 del Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, in materia di concorrenza sleale e diffamazione, in una ipotesi di denigrazione e uso illecito del marchio registrato.
Il giudizio era stato promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dell’art. 20 CPI e dell’art. 2598, secondo comma, c.c., al fine di ottenere l’inibitoria di una campagna social ritenuta diffamatoria e lesiva del marchio registrato, nonché la pubblicazione del provvedimento sui medesimi canali attraverso i quali la condotta era stata realizzata.
L’ordinanza si segnala per la chiarezza con cui distingue tra diritto di critica, anche aspra, e condotta denigratoria idonea a integrare sia violazione del marchio rinomato sia concorrenza sleale per discredito.
Concorrenza sleale e diffamazione sui social – La vicenda
La ricorrente (che svolgeva e svolge attività di piattaforma di recensione di pizzerie) deduceva che il resistente, pizzaiolo di professione, aveva avviato una sistematica campagna social di critica nei propri confronti della guida e del marchio, mettendo in discussione, fra l’altro, la valenza e l’affidabilità delle recensioni; l’esistenza effettiva del sistema di ispettori anonimi dei quali la ricorrente si fregiava; la complessiva attendibilità dell’attività svolta.
In tale contesto, il resistente avrebbe inoltre definito il marchio XXXXX come “XXXXXVergogna”; avrebbe descritto il sistema di recensioni come una “cupola”, con evidente riferimento ad una consorteria mafiosa; avrebbe utilizzato il marchio XXXXX, contraddistinguendolo “sbarrato” da una croce nera; avrebbe rappresentato l’attività di impresa della ricorrente come un sistema capzioso e truffaldino, volto a favorire chi paga. E si sarebbe spinto, inoltre, secondo il Tribunale, a realizzare un video “con le modalità dei cartoon, dove, a fronte di una lapide recante la denominazione del marchio XXXXX, si vede alle spalle il corpo del YYYYY crollare esanime, verosimilmente morto, e profanato da un avvoltoio“.
Tali espressioni, per il giudice, non si collocano più sul piano della critica tecnica, ma su quello dell’invettiva e dell’attribuzione di connotazioni di tipo mafioso e corruttivo, idonee a ledere la reputazione commerciale del segno.
Le valutazioni del Tribunale: violazione del marchio registrato e concorrenza sleale per denigrazione
L’ordinanza afferma in modo esplicito che sussiste il diritto del titolare di vietare l’uso del proprio segno quando esso venga impiegato, senza giusto motivo, per trarne vantaggio o arrecare pregiudizio al marchio, ai sensi dell’art. 20, lett. c), CPI (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO). In particolare, per il Tribunale, “sussiste in capo alla XXXXX il diritto di vietare l’uso del proprio segno a chi, per finalità diverse dalla funzione distintiva dei prodotti effigiati dal marchio registrato, senza giusto motivo, lo impieghi per trarne vantaggio e recare pregiudizio al marchio stesso, ai sensi dell’art. 20, lett. c, CPI, come accade nel caso di specie“. Nel caso di specie, il resistente, secondo il Tribunale, “senza titolo impiega il marchio registrato dalla ricorrente, e cita i soggetti che hanno costituito la società titolare del marchio unendoli in un’unica entità, al fine di attribuirgli un significato assolutamente dispregiativo, a detrimento del valore acquisito dal marchio in questi anni di concreto utilizzo da parte dei titolari, avvantaggiando la propria attività in regime di concorrenza diretta con quelle recensite dalla stessa società di cui vuole censurare la condotta, quindi facendo promozione della propria attività mediante il discredito delle attività che invece aderiscono al sistema di recensioni XXXXXPizza”.
Prosegue, poi, il Tribunale, rilevando come “ecco perché unitamente alla ricorrenza della disposizione di cui all’art. 20, lett. c, CPI, ricorre in questo caso anche l’ipotesi di cui all’art. 2598, n. 2, c.c., della concorrenza per discredito, dal momento che l’attività dispregiativa proviene da un imprenditore in concorrenza con il settore in cui opera la Società XXXXX e mira ad accreditarsi in funzione oppositiva quale soggetto di miglior valore
Concorrenza sleale e diffamazione sui social: vi può essere concorrenza sleale anche se il fatto è vero
Particolarmente rilevante è il richiamo, da parte del Tribunale, alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concorrenza sleale per denigrazione non richiede la falsità dei fatti affermati, potendo integrare illecito anche la divulgazione di circostanze vere, se effettuata in modo tendenzioso o scorretto e tale da produrre discredito.
Il periculum e la tutela cautelare – La pubblicazione del provvedimento sugli stessi siti web ove era avvenuta la lesione
Quanto al requisito del periculum in mora, il Tribunale osserva che la reiterazione della condotta nelle more del giudizio di merito avrebbe aumentato l’efficacia lesiva e l’entità del pregiudizio, trattandosi di danno immateriale non suscettibile di piena reintegrazione in forma specifica. Per il Tribunale, inoltre, “Le modalità di realizzazione della condotta giustificano la sanzione accessoria della pubblicazione sugli stessi siti web dove la condotta è stata realizzata della presente Ordinanza“.
L’ordinanza del Tribunale delle Imprese di Napoli del 20 febbraio 2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla protezione del marchio contro forme di uso denigratorio e strumentale.
La decisione valorizza la notorietà del segno, qualifica l’alterazione e storpiatura come uso illecito ai sensi dell’art. 20, lett. c), CPI, e ravvisa nella campagna social un’ipotesi di concorrenza sleale per discredito ex art. 2598, n. 2, c.c., con conseguente inibitoria e pubblicazione del provvedimento.
In un contesto in cui la reputazione commerciale si costruisce e si distrugge in rete, il messaggio del Tribunale è netto: la critica è lecita, la denigrazione sistematica e strumentale del marchio altrui no.
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I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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