Diritto d’autore del regista e opera cinematografica

Diritto d’autore del regista e opera cinematografica

Diritto d’autore del regista e opera cinematografica – Il diritto al montaggio dell’opera – Trib. Roma, 16 febbraio 2026

Giovanni Adamo

Interessante Ordinanza cautelare del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di impresa, in materia di diritto d’autore del regista e opera cinematografica, nella quale il Tribunale riconosce che, in presenza di specifiche allegazioni e riscontri documentali, la tutela d’urgenza può arrivare a inibire la diffusione, la promozione e la commercializzazione del film e delle sue parti e, al contempo, a vietare l’ulteriore associazione del nome del regista all’opera, quando l’esclusione dal montaggio alimenta una contestazione dell’attribuibilità della versione diffusa alla sua idea artistica.

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Diritto d’autore del regista e opera cinematografica – I fatti: contratto di regia, montaggio non condiviso e sfruttamento già avviato

La vicenda prende avvio dalla stipulazione di un contratto di regia, con cui il regista assumeva la direzione artistica del film e con cui la società di produzione si impegna a corrispondere un compenso complessivo, ed ove si prevedeva anche la corresponsione di una somma ulteriore quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Il regista allegava di essere coautore della sceneggiatura e, nel procedimento, viene disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coautori ai sensi dell’art. 44 l. n. 633/1941.

Il Tribunale valorizza, per la fase di montaggio, due clausole: quella che prevedeva che le scelte del personale tecnico avvenissero di comune accordo, e quella per la quale ogni decisione attinente alla realizzazione artistica del film dovesse essere concordata con il regista.

L’Ordinanza in commento rilevava come fosse pacifico tra le parti che l’addetto al montaggio fosse stato scelto unilateralmente dalla società di produzione. Il regista allegava di non essere stato coinvolto, produceva corrispondenza sulle contestazioni tempestive e deduceva di aver tentato di completare l’opera sin da aprile 2023 chiedendo di dirigere il montaggio, mentre la società avrebbe imposto una scadenza incompatibile con le rettifiche necessarie.

Elementi assai rilvanti: nel frattempo, lo sfruttamento dell’opera era già in corso: il Tribunale richiama proiezioni del film nel maggio 2024, la persistente proiezione del trailer online e la costante associazione dell’opera al nome del regista.

La motivazione sul fumus boni iuris: cessione condizionata e inadempimento sugli obblighi di montaggio

Il Tribunale ritiene sussistente il fumus boni iuris e lo fonda, anzitutto, sulla disciplina contrattuale della cessione dei diritti. Secondo il Tribunale, in particolare, l’efficacia del trasferimento dei diritti era subordinatamente condizionata all’effettivo incasso, da parte del regista, del corrispettivo, che invece non risultava essere stato pagato dal produttore.

Il fumus viene poi rafforzato dal fatto che la scelta del montatore, diversamente da quanto stabilito nel contratto, era stata unilaterale. Ciò, secondo l’Ordinanza in commento, costituiva inadempimento agli obblighi di cui alle clausole contrattuali richiamate sulla scelta del personale tecnico e sulla fase di montaggio.

Decisiva risultava poi l’affermazione, da parte del regista, che l’opera proiettata non rappresentasse integralmente la sua idea artistica perché diffusa in una versione non curata direttamente da lui nelle fasi “indefettibili e rilevanti” del montaggio e della post-produzione.

Di qui una conseguenza rilevantissima: la contestazione della piena attribuibilità dell’opera finita alla propria idea artistica, imputata alla condotta inadempiente della società, rende legittimo il rifiuto del regista di associare il proprio nome all’opera non completata, e ciò ai sensi dell’art. 20 l. n. 633/1941, secondo cui l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni e a ogni atto a danno dell’opera che possano pregiudicare onore o reputazione, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica.

L’ordinanza evidenzia inoltre che, a fronte della volontà espressa dal regista di non procedere alla proiezione associando il suo nome come regista, la società aveva comunque proiettato il film mantenendo l’associazione della regia al suo nome.

In tale contesto, pertanto, il Tribunale riteneva integrata la violazione del diritto morale d’autore e conclude per la sussistenza del fumus anche in relazione all’uso indebito del nome.

Il periculum in mora ed i divieti giudiziali

Il Tribunale sottolineava, poi, che, negli illeciti continuativi, l’imminenza è legata al rischio di aggravamento per effetto della ripetizione della lesione; richiama inoltre la funzione dell’azione inibitoria ex art. 163 l. n. 633/1941 volta a impedire sia la violazione sia la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta.

Applicando questi criteri, il Tribunale valorizzava la documentazione sulla proiezione del film, sull’iscrizione a un premio, sulla persistente diffusione del trailer online e sulla costante associazione del nome del regista, rilevando che tali condotte non erano state negate dalla resistente.

Integrati fumus e periculum, l’ordinanza accoglieva la domanda cautelare e ordina l’interruzione di qualsiasi attività di diffusione, promozione o commercializzazione del film e delle sue parti, includendo trailer e teaser. Ordinava inoltre di astenersi dall’utilizzare e associare ulteriormente il nome del regista all’opera o a sue parti e di adottare ogni misura volta a rimuovere riferimenti o associazioni già esistenti. In applicazione dell’art. 163, comma 2, l. n. 633/1941, disponeva una penale di euro 1.000 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

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