Concorrenza sleale dell’ex agente
Concorrenza sleale dell’ex agente e sviamento di clientela: se l’agente fa concorrenza sleale all’azienda – fermare la concorrenza dell’agente
Si pronuncia il Tribunale di Perugia con una interessante Sentenza del 5 novembre 2019 in materia di concorrenza sleale dell’ex agente e sviamento di clientela.
Se l’agente fa concorrenza sleale all’azienda: cosa dice l’art. 2598 c.c.
Ai sensi dell’art. 2598 c.c. “compie atti di concorrenza sleale e di illecito sviamento di clientela chiunque ponga in essere atti idonei a provocare confusione con l’attività ed i prodotti di un concorrente, chiunque denigri attività e prodotti di un concorrente o si appropri dei pregi di quest’ultimo e, infine, chiunque si valga di mezzi non conformi ai principi della correttezza idonei a danneggiare l’altrui azienda“.
Agente e sviamento di clientela: come fermare la concorrenza dell’agente
“si può responsabilizzare anche il terzo interposto, se ha una particolare vicinanza con i due concorrenti”
Il Tribunale di Perugia, nella sentenza in discorso, ha individuato i presupposti necessari ai configurazione di una responsabilità dei “terzi intermediari” per il compimento di atti integranti concorrenza sleale (sul tema consulta anche questo ARTICOLO).
La sentenza, anzitutto ha chiarito come, nonostante gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c. presuppongano un rapporto di concorrenza tra gli imprenditori (con la conseguenza che la legittimazione attiva e passiva presuppone la qualifica di imprenditore), il compimento di un atto di concorrenza sleale è configurabile anche in capo a chi, come un agente o un ex agente, ha una relazione di particolare vicinanza con l’imprenditore danneggiato e l’imprenditore avvantaggiato.
Come affermato dalla Corte di Cassazione in occasione della pronunce n. 5375/2001, n.13071/2003 e 25921/2015, qualora a compiere l’atto di concorrenza sleale fosse il “terzo interposto”, di tale atto risponderebbe in solido anche l’imprenditore avvantaggiato. Ed ancora, qualora tra il soggetto interposto e tale imprenditore concorrente manchi totalmente un rapporto o un collegamento, l’interposto potrà essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. e non anche ex art. 2598 c.c..
Ai fini dell’imputabilità ex art. 2598 c.c. degli atti di concorrenza sleale dell’ex agente all’imprenditore avvantaggiato per fatti commessi dl cd. “terzo interposto”, è necessaria la sussistenza di una relazione tra l’autore dei fatti di concorrenza sleale e l’imprenditore avvantaggiato da tali atti.
La concorrenza sleale dell’ex agente c’è solo se c’è un legame concreto con l’imprenditore avvantaggiato
In merito, la Suprema Corte, ha osservato che: “ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex articolo 2598 c.c., non si richiede un vero e proprio pactum sceleris tra l’imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse dell’imprenditore” (Sez. 1, 22/09/2015, n. 18691).
Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla società attrice anche sul presupposto della inesistenza, all’epoca dei fatti, di un legame o rapporto di collaborazione tra l’agente, terzo intermediario autore materiale dei presunti atti di concorrenza sleale e l’imprenditore avvantaggiato da tali atti. Infatti, secondo la sentenza in discorso, nel caso di specie l’agente non aveva esplicato attività concorrenziale. Più in generale, analoga conclusione valga per ex dipendenti o agenti di vendita o procacciatori di affari che, non vincolati da alcuna clausola di non concorrenza, utilizzino informazioni acquisite nell’esercizio della propria attività per il precedente datore di lavoro.
Come fermare la concorrenza dell’agente – Come possiamo aiutarti
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