Il divieto di abuso di dipendenza economica

Il divieto di abuso di dipendenza economica: è norma generale – Dipendenza economica non solo nella subfornitura: il comportamento abusivo

Giovanni Adamo

CONTATTACI SUBITO

Il divieto di abuso di dipendenza economica: è norma generale

Si pronuncia, con una interessante Sentenza del 5 novembre 2019 il Tribunale di Napoli., che analizza il divieto di abuso di dipendenza economica, rilevando come vi sia dipendenza economica non solo nella subfornitura, ma che il comportamento abusivo può verificarsi in tutta una più variegata serie di rapporti contrattuali.

Il Giudice partenopeo si occupa del rapporto tra la disciplina in materia di contegno abusivo ed il rapporto di subfornitura, ed in particolare della questione se, come ritenuto dall’orientamento prevalente, il divieto sia generalizzato, o “confinato” nel ristretto ambito della subfornitura industriale.

Dipendenza economica non solo nella subfornitura: il comportamento abusivo

è norma generale, che si applica in presenza di un significativo squilibrio di diritti ed obblighi

Per il Giudice, in particolare, “Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, la fattispecie disciplinata dall’art. 9della legge n. 192\1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo, l’abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998 (Cass. Sez. Unite Ord. n. 24906/2011). Esso costituisce, quindi, una peculiare applicazione di un principio generale che si vorrebbe caratterizzasse l’intero sistema dei rapporti di mercato (Cass. N. 16787\2014 non massimata). Il fatto che nei rapporti commerciali abbia portata generale il divieto di abuso di dipendenza economica sancito dall’art. 9 della legge n. 192\1998, trova conferma nel richiamo a tale norma, “in quanto compatibile”, espresso dall’art. 3 della legge n. 81\2017 in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. La disciplina dell’art. 9 legge n. 192\1998 è, dunque, in astratto applicabile anche a rapporti contrattuali diversi dalla sub-fornitura“.

Divieto di abuso di dipendenza economica: come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di abuso di dipendenza economica sin dalla emanazione della Legge 192 del 1998, ed assistiamo regolarmente numerose imprese in ipotesi caratterizzate da comportamento abusivo della controparte contrattuale. Di seguito uno dei nostri casi più recenti:

Hai bisogno di una consulenza per contrastare il comportamento abusivo di una controparte contrattuale? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui