Agganciamento e concorrenza sleale: di che si tratta

Agganciamento e concorrenza sleale: quando sfruttare la reputazione altrui diventa illecito

Agganciamento e concorrenza sleale – Lo sfruttamento dell’altrui reputazione come atto di concorrenza sleale – Trib. Milano, Sentenza del 2 marzo 2026

La concorrenza sleale per agganciamento rappresenta una delle forme più pericolose di alterazione del corretto gioco competitivo tra imprese. Non si tratta semplicemente di imitare un concorrente, ma di sfruttarne  insidiosamente reputazione, storia e credibilità commerciale per ottenere un vantaggio immediato sul mercato (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO).

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano (trattasi di Trib. Milano, 2 marzo 2026) in materia di agganciamento e concorrenza sleale offre un esempio particolarmente chiaro di questo fenomeno e consente di comprendere quali comportamenti possano integrare una condotta di agganciamento vietata dall’art. 2598 c.c.

La decisione analizza il caso di una società che, operando nello stesso settore industriale di un’impresa già affermata, aveva costruito la propria comunicazione commerciale e la propria presenza sul mercato richiamando esplicitamente l’attività e la storia della concorrente, presentandosi come una sua continuazione o derivazione.

Secondo il Tribunale, tale strategia comunicativa integra una tipica ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento, poiché consente all’impresa imitatrice di appropriarsi indebitamente della reputazione e del credito commerciale maturati da altri operatori nel tempo.

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Agganciamento e concorrenza sleale nel sistema dell’art. 2598 c.c.

Nel sistema della concorrenza sleale disciplinato dall’art. 2598 c.c., la tutela dell’imprenditore non riguarda soltanto la protezione dei segni distintivi o dei prodotti, ma anche la salvaguardia del corretto funzionamento della competizione economica.

Tra le ipotesi più rilevanti rientra proprio la concorrenza sleale per agganciamento, figura che si colloca nell’area delle condotte atipiche ma che la giurisprudenza ha progressivamente delineato con sempre maggiore precisione.

L’agganciamento si verifica quando un operatore economico cerca di beneficiare della notorietà o della reputazione di un’altra impresa senza aver sostenuto i relativi investimenti in termini di qualità, innovazione, organizzazione o comunicazione. In altre parole, invece di costruire autonomamente la propria identità commerciale, l’impresa imitatrice tenta di inserirsi nel solco tracciato dal concorrente più noto, sfruttandone il prestigio.

La scorrettezza della condotta non deriva necessariamente da una confusione diretta tra i prodotti o tra le imprese. È sufficiente che venga creato un richiamo mentale o un collegamento nella percezione del mercato tale da trasferire parte della reputazione dell’impresa originaria a quella imitatrice.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la concorrenza sleale per agganciamento altera il normale gioco competitivo perché consente a chi la pone in essere di ottenere rapidamente un vantaggio economico senza sostenere gli stessi costi imprenditoriali del concorrente.

Il caso esaminato dal Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia tra imprese operanti nello stesso settore industriale, relativo alla progettazione e realizzazione di sistemi complessi destinati all’analisi e al campionamento di sostanze nel comparto energetico.

L’impresa attrice operava nel mercato da molti anni ed era attiva nel settore fin dagli anni Novanta, avendo costruito nel tempo una significativa reputazione tra gli operatori del comparto industriale.

La società convenuta era stata invece costituita molto più recentemente e svolgeva un’attività sostanzialmente identica, rivolgendosi alla medesima clientela professionale.

Secondo quanto accertato in giudizio, la nuova società aveva impostato la propria comunicazione commerciale in modo tale da collegarsi direttamente alla storia e all’attività dell’impresa già presente sul mercato.

In particolare, attraverso il proprio sito internet e altri strumenti di comunicazione, la convenuta affermava che la propria attività imprenditoriale traeva origine dall’attività della società attrice e ne rappresentava la prosecuzione.

Questa rappresentazione veniva rafforzata dall’utilizzo di una denominazione e di segni distintivi molto simili a quelli dell’impresa originaria, oltre che da una narrazione aziendale che richiamava esplicitamente la storia dell’impresa più nota.

Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento non costituisse semplicemente una strategia commerciale aggressiva, ma integrasse una vera e propria ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento.

Agganciamento e concorrenza sleale – Le motivazioni del Tribunale

Nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha fornito una definizione particolarmente chiara della concorrenza sleale per agganciamento.

Secondo il giudice, questa forma di concorrenza si verifica quando un’impresa sfrutta intenzionalmente la notorietà, il prestigio o il successo di un’altra impresa per ottenere un vantaggio competitivo rapido e indebito sul mercato.

Il meccanismo è semplice ma estremamente efficace dal punto di vista commerciale: invece di costruire la propria reputazione attraverso investimenti autonomi, l’impresa imitatrice cerca di trasferire su di sé parte del valore reputazionale accumulato dal concorrente.

Il Tribunale sottolinea che la scorrettezza della condotta consiste proprio nel parassitario sfruttamento degli investimenti altrui. Secondo il Tribunale, infatti, “E’ evidente, dunque, che la condotta della convenuta, oltre a concretizzare il pericolo di confusione di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento, dato che la convenuta si attribuisce le caratteristiche dell’impresa attorea al fine di acquisire indebitamente un merito non posseduto. Ciò comporta che la convenuta ottenga degli immediati quanto indebiti vantaggi, dati dal parassitario sfruttamento dei pregi e delle caratteristiche dell’attività di impresa attrice, causando dunque una vanificazione degli investimenti effettuati dall’altro imprenditore a protezione del proprio brand. Pertanto, la condotta della convenuta integra atti di concorrenza sleale, sicchè alla stessa va inibita qualsiasi forma di ‘agganciamento’ all’attività dell’attrice e va ordinata la cancellazione dal proprio sito internet e dalla piattaforma YouTube e/o da qualsiasi altro strumento di comunicazione di qualsiasi riferimento a XXXX“.

Il trasferimento parassitario della reputazione commerciale

La sentenza evidenzia con particolare chiarezza il meccanismo economico alla base dell’agganciamento.

Quando un’impresa riesce a creare nella percezione del mercato un collegamento con un concorrente già affermato, può beneficiare indirettamente della reputazione costruita da quest’ultimo nel tempo.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la società convenuta si presentava ai potenziali clienti come un soggetto strettamente collegato all’impresa storica del settore, sfruttando così la conoscenza che gli operatori economici avevano dei prodotti e delle attività dell’impresa attrice.

In questo modo, la nuova società riusciva a ottenere un’immediata credibilità commerciale, senza aver sostenuto i medesimi investimenti imprenditoriali.

Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento costituisse un tipico esempio di sfruttamento parassitario dell’attività altrui, poiché consentiva all’impresa imitatrice di appropriarsi delle caratteristiche e dei pregi dell’impresa concorrente per acquisire un vantaggio competitivo non meritato.

Agganciamento e concorrenza sleale – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da oltre un ventennio di casi di agganciamento e concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo trattato numerosissime ipotesi di concorrenza, svolgendo attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge. 

I casi di concorrenza sleale trattati

Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:

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