Tribunale di Milano sulla concorrenza parassitaria
Tribunale di Milano sulla concorrenza parassitaria – La definizione di concorrenza parassitaria – Quando il concorrente fa concorrenza parassitaria
Il Tribunale di Milano sulla concorrenza parassitaria – Sentenza 5 ottobre 2016
Il Tribunale di Milano torna ad occuparsi di concorrenza parassitaria, tracciando utilmente la definizione di concorrenza parassitaria.
Quando il concorrente fa concorrenza parassitaria? Quando imita tutto sistematicamente
In particolare, il Tribunale chiarisce che “X, con il concorso di Y, si è posta sulla scia della concorrente, in modo sistematico e continuativo, traendo profitto dagli investimenti da essa effettuati, imitandone i prodotti, il marchio, la confezione, le modalità promozionali e pubblicitarie. I prodotti offerti in vendita dalle convenute sono stati proposti al pubblico agganciandosi in modo plateale al segno e ai prodotti originali in modo da trarre beneficio dalla loro notorietà e dalla conoscenza che il mercato ha delle loro caratteristiche, equiparandoli a quelli del concorrente, senza bisogno di alcun accreditamento e approfittando degli investimenti altrui“.
La definizione di concorrenza parassitaria: sfruttamento degli sforzi organizzativi di un altro soggetto e imitazione di tutte le sue iniziative
“Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario, effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, unitamente alla ripresa pedissequa delle sue iniziative, costituisce concorrenza parassitaria, contraria alle regole di correttezza professionale, che altera le regole del mercato e del meccanismo concorrenziale, concretandosi nell’appropriazione del risultato di merito conseguito grazie all’organizzazione dell’impresa concorrente“.
Il Tribunale di Milano sulla concorrenza parassitaria ha inoltre ritenuto che “La fattispecie di ‘concorrenza parassitaria’ è integrata quando, come nel caso di specie, l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca altrui. Quand’anche i singoli atti, isolatamente considerati, fossero leciti (e così non è nel caso in esame), essi costituirebbero nel loro insieme un illecito, in quanto idonei a concretizzare una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui“.
Risarcimento del danno economico ed anche di quello all’immagine
Sulla base di tali presupposti il Tribunale condannava le convenute non solo, e non soltanto, al risarcimento del danno squisitamente economico patito dall’attrice, ma anche, “tenuto conto dell’effettivo danno all’immagine, degli esborsi effettuati, della molteplicità ed intensità delle violazioni“, anche alla corresponsione della somma ulteriore di Euro 50.000,00.
Cosa fare se stai subendo concorrenza parassitaria
Ci occupiamo da un ventennio di concorrenza parassitaria e di tutela dell’impresa, e in questo campo abbiamo ottenuto diversi provvedimenti favorevoli. Di seguito alcuni di essi:
- Trib. Venezia, 28 aprile 2017;
- Trib. Venezia, 4 luglio 2017;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022.
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