Sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale

Sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale – La tutela delle informazioni riservate – La protezione dei segreti aziendali

Giovanni Adamo

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Sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale

Una Sentenza del Tribunale di Milano del 7 novembre 2016 in materia di sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale è l’occasione per occuparsi del tema, molto rilevante, della protezione dei segreti aziendali.

Informazioni riservate: cosa sono? L’art. 98 CPI

Le informazioni riservate aziendali sono definite dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale come “i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • abbiano valore economico in quanto segrete;
  • siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche“.

Si tratta dunque di informazioni importanti per l’azienda, che solitamente cerca di assicurare la protezione dei segreti aziendali

Quando un concorrente, o un dipendente infedele, si appropria di tali informazioni, il danno per l’azienda può essere enorme.

La sottrazione di informazioni riservate è concorrenza sleale?

Il Tribunale, nel caso sottoposto al suo esame, ha accertato che “la condotta tenuta dalla convenuta X non è stata conforme alle regole di concorrenza, in quanto essa ha utilizzato in grande quantità, attraverso l’ausilio di altri soggetti, venuti in possesso di tali notizie nel corso della loro precedente attività lavorativa – ex dipendenti, agenti e collaboratori -, dati commerciali riservati, costituenti l’avviamento di un’azienda. Non si tratta qui semplicemente di un patrimonio acquisito nel corso di esperienze lavorative precedenti, ma di una gran mole di notizie commerciali effettivamente utilizzate nell’interesse della società X che, per la loro natura riservata, non avrebbe potuto essere divulgata. I dati di carattere commerciale relativi a elenchi clienti, fornitori, prezzi, fatturati, custoditi da ex dipendenti o collaboratori, e successivamente utilizzati in altre attività commerciali concorrenti, costituiscono informazioni riservate dell’imprenditore e, conseguentemente, la diffusione di tale patrimonio configura un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.“. E prosegue, il Tribunale, ricordando anche l’insegnamento della Cassazione, per la quale “Le notizie inerenti alla clientela, oltre a quelle relative alle condizioni economiche dei rapporti contrattuali con la clientela, non sono destinate ad essere divulgate fuori dall’azienda, e, come tali, sono per loro natura riservate, indipendentemente dal fatto che esse fossero accessibili ai dipendenti dell’impresa nella normale esplicazione del loro lavoro“.

Conclude, infine, il Tribunale, statuendo che “Il fatto che le notizie inerenti alla clientela del precedente datore di lavoro potessero divenire comunque note al concorrente non rende lecito, sotto il profilo concorrenziale, il loro utilizzo, perché la situazione di vantaggio acquisita mediante lo sfruttamento parassitario, e non la normale attività imprenditoriale, costituisce il fattore parassitario atto a consentire la concentrazione, anche temporale, della distrazione della clientela in danno di un imprenditore, menomandone le possibilità reattive e conservative sul piano della normale concorrenza“.

Che fare per assicurare tutela delle informazioni riservate – Protezione dei segreti aziendali

Ci occupiamo da circa un ventennio di concorrenza sleale e tutela dell’azienda, ottenendo numerosi provvedimenti in materia di sottrazione di informazioni riservate e pirateria. Di seguito alcuni di essi:

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