Nel contesto dell’ambiente lavorativo, è fondamentale comprendere le sfumature legate al dipendente infedele e alla concorrenza sleale da parte dell’ex dipendente. Questi concetti giuridici delineano le linee guida che regolano i comportamenti dei lavoratori e degli ex lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro.
Nel seguente testo, esamineremo le distinzioni tra il dipendente e l’ex dipendente, le normative vigenti, e le azioni legali che possono essere intraprese per tutelare gli interessi delle parti coinvolte.
In quali casi si può parlare di concorrenza sleale del dipendente?
Parliamo di infedeltà del dipendente. In realtà, dobbiamo distinguere tra il dipendente e l’ex dipendente. Il dipendente, in quanto tale, è un soggetto vincolato da una norma di legge specifica, l’articolo 2105 del codice civile, che regola la non concorrenza nei confronti del proprio datore di lavoro. In costanza di rapporto, il dipendente non può avviare alcuna attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro.
Qualsiasi attività che si ponga direttamente o indirettamente in concorrenza con quella del datore di lavoro costituisce un’attività di concorrenza sleale del dipendente, quindi un inadempimento contrattuale, motivo molto serio per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Problemi simili, talvolta anche più gravi, possono sorgere in relazione all’ex dipendente, cioè il soggetto che ha cessato il proprio rapporto di lavoro con il datore di lavoro e decide di intraprendere un’autonoma attività imprenditoriale della stessa natura, dello stesso genere o comunque nello stesso settore di quella svolta dall’ex datore di lavoro. Questo può creare delle criticità, poiché sono due attività in concorrenza che possono avere dei punti di contatto e di frizione, come clientela simile o territorio di operazione sovrapposto.
È importante capire quando e in quali condizioni l’attività dell’ex dipendente può essere considerata come concorrenza sleale. Quali sono i presupposti per ritenere che ci sia slealtà concorrenziale nell’attività dell’ex dipendente?
Bisogna considerare che l’attività in concorrenza è libera, ma si può invocare la tutela giuridica dell’aspettativa dell’ex datore di lavoro quando l’ex dipendente adotta comportamenti sleali. Ad esempio, se l’ex dipendente sottrae liste di clienti o offerte economiche dell’imprenditore, o se offre prodotti a tariffe più basse pur di sottrarre quote di mercato all’imprenditore, allora si può parlare di concorrenza sleale.
Dipendente infedele e responsabilità
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 18 giugno 2020 che analizza un caso di dipendente infedele e responsabilità per violazione del dovere di fedeltà, per attività esercitata in presunto contrasto con l’art. 2105 cc e, comunque, per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cc
Dipendente e 2105 cc – Violazione del dovere di fedeltà del dipendente – La vicenda
L’impresa xxx si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole da un suo dipendente per mancato pagamento di TFR e competenze di fine rapporto, rilevando la intervenuta violazione, da parte del dipendente, dell’obbligo di fedeltà. Ciò in quanto Egli avrebbe sottratto materiale aziendale al fine di “preparare” il successivo avvio di una attività di impresa in proprio. Si costituiva il presunto dipendente infedele, opponendosi alle domande avversarie e rilevando, in particolare, che Egli non avrebbe poi avviato alcuna attività di impresa, ma sarebbe poi divenuto lavoratore dipendente per una nuova impresa terza.
Il divieto di concorrenza del dipendente – Le valutazioni del Tribunale
Secondo il Tribunale, in relazione al dipendente infedele, “Ai fini della configurabilità di una violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 cod. civ., che si specifica nel divieto di concorrenza nei confronti del prestatore di lavoro subordinato – divieto che riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso – non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un’attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, essendo invece necessario che almeno una parte dell’attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per ildatore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto“.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale rigettava l’opposizione, non ritenendo dimostrato lo svolgimento, da parte del presunto dipendente infedele, attività concorrenziale in violazione del dovere di fedeltà in costanza di rapporto contrattuale.
Dipendente infedele e responsabilità – come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e di responsabilità del dipendente infedele per il compimento di atti slealmente concorrenziali, ed abbiamo assistito in giudizio numerose imprese nei giudizi per la repressione dei comportamenti posti in violazione dell’art. 2105 cc. Di seguito alcuni dei nostri casi:
- Trib. Roma, 22 ottobre 2020;
- Corte d’Appello di Bologna, 24 ottobre 2018;
- Trib. Firenze, 7 febbraio 2017.
Cosa può fare l’imprenditore in caso di concorrenza sleale del dipendente infedele
In questi casi, l’imprenditore può reagire in due modi principali:
- Richiedere al giudice civile un’azione inibitoria per vietare all’ex dipendente di svolgere ulteriormente quell’attività con le stesse modalità, ad esempio, vietando la formulazione di offerte economiche specifiche.
- Chiedere danni in un separato giudizio di merito se può dimostrare di aver subito danni a causa dei comportamenti sleali dell’ex dipendente.
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