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Diritto di ispezione e associazioni

Diritto di ispezione e associazioni – Gli associati possono esaminare i documenti dell’associazione – Si applica il 2476 cc alle associazioni

Giovanni Adamo

Diritto di ispezione e associazioni: gli associati possono esaminare i documenti dell’associazione

Il Tribunale di Roma si pronuncia con una sentenza del 4 novembre 2016 in materia di diritto di ispezione e associazioni. Il dubbio era se gli associat possono esaminare i documenti dell’associazione così come succede nel caso delle società di capitali, e se si applica l’articolo 2476 c.c. alle associazioni.

L’opinione del Tribunale: Si applica il 2476 cc alle associazioni

Secondo il Tribunale anche nelle associazioni esiste il diritto di controllo e di ispezione:in tema di diritto di informazione e di consultazione è pacificamente applicabile all’associato la disciplina dettata dal codice civile con riferimento al socio – di società di persone e/o di capitali – dagli artt. 2261 (controllo dei soci nella società semplice), 2422 e 2476 (rispettivamente diritto di ispezione dei libri sociali e controllo dei soci nella società per azioni).”

Secondo il Tribunale infatti “le norme in parola..sono chiaramente volte a consentire il controllo del socio sull’attività amministrativa della società: il potere ispettivo riconosciuto al socio è nondimeno senz’altro strumentale all’esercizio di iniziative anche giudiziarie”.

Attenzione alla tutela della riservatezza

Tuttavia un limite sembra essere costituito dall’esigenza di bilanciare la difesa della riservatezza di taluni dati e/o informazioni, con l’esercizio del diritto degli stessi attraverso un bilanciamento per preservare l’esercizio del diritto degli associati, ritenendo pertanto che il limite debba essere individuato ”nel caso concreto”.

A parere del giudice, il reale pregiudizio riguarda infatti la “mancata conoscibilità di atti di amministrazione”, non recando invece “nessun pericolo imminente ed irreparabile alla mancata conoscibilità di notizie riferibili a meri dati personali, prive in sé di contenuti attinenti all’amministrazione dell’associazione.”

Nel caso in questione, il Tribunale riconoscendo che si trattasse di “documento di natura mista, sullo stesso prevalga il diritto dell’associato alla consultazione (tuttavia ai soli fini dei dati inerenti l’amministrazione) dei dati di natura amministrativa, per certo in esso contenuti, su quello alla privacy del titolare del partitario, solo eventualmente contenente dati personali non utili al controllo sulla vita associativa”.

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