Piccole differenze e contraffazione del marchio

Piccole differenze e contraffazione del marchio

Piccole differenze e contraffazione del marchio: come capire se c’è contraffazione – Se tra i marchi ci sono differenze minime

Giovanni Adamo

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Piccole differenze e contraffazione del marchio: come capire se c’è contraffazione se tra i marchi ci sono differenze minime

Si pronuncia il Tribunale di Milano con una Sentenza del 7 maggio 2019 in materia di concorrenza sleale e contraffazione del marchio. Il Tribunale si è in particolare occupato di come capire se c’è contraffazione se tra i marchi ci sono differenze minime.

Il tema

Il Tribunale ha analizzato la portata di alcune piccole differenze apposte da un imprenditore rispetto al marchio oggetto di privativa al fine di escludere, potenzialmente, la portata contraffattoria e slealmente concorrenziale dell’attività di commercializzazione.

Piccole differenze e contraffazione del marchio – Le valutazioni del Tribunale

Occorre valutare se vi è rischio di confusione

Per il Tribunale, “la labile differenziazione di forme della lettera “XXXX” e la presenza di alcune piccole borchie sul marchio XXXX non ha rilievo tale da poter ritenere con la necessaria certezza l’assenza di un rischio di confusione nello specifico settore della pelletteria ove di fatto la lettera “XXXX” – priva di effettive e rilevanti caratterizzazioni grafiche quali quelle proprie del XXXX-logo, che includono la medesima lettera in un contesto grafico più ampio e dotato di autonoma complessiva capacità distintiva che pone in secondario rilievo la presenza della lettera “XXXX” rispetto al complesso disegno che costituisce il marchio – richiama il collegamento con la produzione  della società attrice

Il segno utilizzato da V. s.p.a. si riduce di fatto ad un solo abbellimento estetico della stessa lettera “XXXX”, che rimane e costituisce l’unico elemento caratterizzante detto segno. La portata asseritamente individualizzante della presenza delle tre piccole borchie su tale segno non comporta di per sé una differenziazione grafica rilevante in quanto non muta la centralità ed il rilievo esclusivo nel marchio della lettera in questione“.

In altri Termini, il Tribunale riconosce, in aderenza all’orientamento ormai consolidato tanto presso i Giudici di merito quanto presso la Corte di legittimità, che l’unica possibilità di legittima differenziazione tra un marchio ed un altro è quella di apportare al marchio modifiche che lo rendano chiaramente distinguibile. No, quindi, a modifiche “di facciata” o solo “formali”. 

Piccole differenze e contraffazione del marchio – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da anni delle tematiche della contraffazione e della concorrenza sleale, ed assistiamo regolarmente numerose imprese per la tutela delle loro privative industriali. Di seguito alcuni dei nostri casi:

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