Piccole differenze e contraffazione del marchio
Piccole differenze e contraffazione del marchio
Piccole differenze e contraffazione del marchio: come capire se c’è contraffazione – Se tra i marchi ci sono differenze minime
Giovanni Adamo
Piccole differenze e contraffazione del marchio: come capire se c’è contraffazione se tra i marchi ci sono differenze minime
Si pronuncia il Tribunale di Milano con una Sentenza del 7 maggio 2019 in materia di concorrenza sleale e contraffazione del marchio. Il Tribunale si è in particolare occupato di come capire se c’è contraffazione se tra i marchi ci sono differenze minime.
Il tema
Il Tribunale ha analizzato la portata di alcune piccole differenze apposte da un imprenditore rispetto al marchio oggetto di privativa al fine di escludere, potenzialmente, la portata contraffattoria e slealmente concorrenziale dell’attività di commercializzazione.
Piccole differenze e contraffazione del marchio – Le valutazioni del Tribunale
Occorre valutare se vi è rischio di confusione
Per il Tribunale, “la labile differenziazione di forme della lettera “XXXX” e la presenza di alcune piccole borchie sul marchio XXXX non ha rilievo tale da poter ritenere con la necessaria certezza l’assenza di un rischio di confusione nello specifico settore della pelletteria ove di fatto la lettera “XXXX” – priva di effettive e rilevanti caratterizzazioni grafiche quali quelle proprie del XXXX-logo, che includono la medesima lettera in un contesto grafico più ampio e dotato di autonoma complessiva capacità distintiva che pone in secondario rilievo la presenza della lettera “XXXX” rispetto al complesso disegno che costituisce il marchio – richiama il collegamento con la produzione della società attrice“
“Il segno utilizzato da V. s.p.a. si riduce di fatto ad un solo abbellimento estetico della stessa lettera “XXXX”, che rimane e costituisce l’unico elemento caratterizzante detto segno. La portata asseritamente individualizzante della presenza delle tre piccole borchie su tale segno non comporta di per sé una differenziazione grafica rilevante in quanto non muta la centralità ed il rilievo esclusivo nel marchio della lettera in questione“.
In altri Termini, il Tribunale riconosce, in aderenza all’orientamento ormai consolidato tanto presso i Giudici di merito quanto presso la Corte di legittimità, che l’unica possibilità di legittima differenziazione tra un marchio ed un altro è quella di apportare al marchio modifiche che lo rendano chiaramente distinguibile. No, quindi, a modifiche “di facciata” o solo “formali”.
Piccole differenze e contraffazione del marchio – Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da anni delle tematiche della contraffazione e della concorrenza sleale, ed assistiamo regolarmente numerose imprese per la tutela delle loro privative industriali. Di seguito alcuni dei nostri casi:
- Trib. Bologna, 22 maggio 2019;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021: vietato d’urgenza l’impiego abusivo di un marchio d’impresa insieme ad altro materiale protetto da privativa d’autore;
- Trib. Ancona, 24 marzo 2020: ordinata ad un ex franchisee la cessazione dell’uso non autorizzato del marchio dell’ex franchisor;
- Trib. Genova, 7 settembre 2018: inibito l’uso abusivo di un marchio altrui come “parola chiave” su Google Adwords;
- Trib. Napoli, 3 maggio 2018: inibito d’urgenza l’utilizzo commerciale abusivo, anche su internet, del marchio d’impresa della ricorrente;
- Trib. Firenze, 3 gennaio 2018: ordine di cessazione urgente dell’uso non autorizzato di un marchio.
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