Nome a dominio e marchio: Come tutelarlo?
Come tutelare il nome a dominio –nome a dominio e marchio – concorrenza sleale e tutela del nome a dominio – Concorrenza sleale e nome a dominio – Trib. Torino, 23 luglio 2024
Cos’è il nome a dominio?
Il nome a dominio è un indirizzo univoco che identifica un sito web su Internet. Serve a tradurre l’indirizzo IP numerico, che è difficile da ricordare, in un nome testuale che sia facile da memorizzare e digitare per gli utenti. Ad esempio, “google.com” è un nome a dominio. I nomi a dominio sono registrati presso enti autorizzati chiamati registrar e devono essere unici: due siti web non possono avere lo stesso nome a dominio.
In che modo sono collegati nome a dominio e marchio?
Il codice della proprietà intellettuale (D. Lgs. 30/2005 – CPI), agli articoli 12 c.1 b) e 22, stabilisce che è vietato registrare come marchio, o utilizzare come segno distintivo, un nome a dominio (registrato da terzi) in settori commerciali simili o identici, se questo può generare confusione nei consumatori.
Di conseguenza, il nome a dominio gode di una protezione equivalente a quella della tutela del marchio durante le fasi di registrazione e utilizzo. In linea con ciò, il titolare di un nome a dominio registrato ha il diritto di richiedere la revoca della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio che possa causare tale confusione (Art. 118 c.6 CPI). Inoltre, i titolari di un marchio registrato possono agire contro la registrazione fraudolenta di nomi a dominio.
Nome a dominio e marchio: La vicenda
Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco, Norma De Gregorio e Giovanni Adamo, ha ottenuto, in data 23 luglio 2024, un provvedimento avanti il Tribunale di Torino in materia di tutela del nome a dominio e concorrenza sleale.
Un dipendente dell’Impresa X, dopo aver rassegnato le dimissioni, si trasferiva all’estero, aprendo un’impresa concorrente e commercializzando i propri prodotti sul mercato italiano, previa sottrazione di dati, credenziali d’accesso e altro materiale all’impresa ex datrice di lavoro.
L’ex dipendente, divenuto concorrente, effettuava anche attività volta a determinare rilevantissima confusione, in quanto la digitazione del nome a dominio dell’Impresa X determinava il direzionamento dell’utente direttamente sul sito dell’Impresa Y.
Conseguentemente, l’Impresa X ricorreva al Tribunale di Torino per ottenere un provvedimento che inibisse, anche per il futuro, ogni impiego non autorizzato del proprio marchio, anche come nome a dominio in rete, nell’ambito di attività promozionali o commerciali.
La tutela del nome a dominio – Le valutazioni del Tribunale
Illecita la condotta di Y
Il Tribunale ha ritenuto illecita una condotta di questo tipo, e soprattutto violativa di privative industriali. per il Tribunale, infatti, “la manipolazione del nome a dominio di X (tutelato dalla legge analogamente al marchio) in modo tale che attraverso la digitazione dei links X.eu ed X.com si venisse reindirizzati al sito di Y, il perdurante utilizzo, da parte del sig. **** quale legale rappresentante di Y, della mail aziendale di X e l’invio di comunicazioni a clienti di X anche dopo la cessazione del rapporto professionale con la reclamante sono tutte condotte idonee ad integrare un’attività concorrenziale sleale ai danni di X.”
Il pericolo di reiterazione per il futuro
Il Tribunale formulava poi, nel contesto della decisione sulla tutela del nome a dominio, rilevanti affermazioni in relazione alla pericolosità del contegno tenuto dal concorrente sleale. In particolare, cosa, questa, estremamente rilevante, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del pericolo di reiterazione dell’illecito anche se il comportamento vietato, nel frattempo, era cessato.
Secondo il Tribunale, infatti, “Pur concordandosi sul fatto che, ai fini della concessione del rimedio cautelare, il pregiudizio deve essere “imminente”, nel senso che deve sussistere una congrua probabilità che l’evento dannoso prospettato si verifichi, ed “irreparabile”, nel senso che la mancata concessione del provvedimento richiesto deve comportare per l’istante un danno non reintegrabile o difficilmente reintegrabile nel corso di un giudizio di merito, occorre osservare come l’inibitoria non abbia solo la funzione di far cessare la reiterazione dell’illecito in atto, ma svolga anche una evidente funzione “preventiva”, volta ad impedire la reiterazione dell’illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta, se appare pur sempre concretamente possibile la reiterazione (cfr. Trib. Torino, Ord. 8.6.2023); d’altra parte, lo stesso art. 131 C.P.I. dispone che “il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto”.
Nome a dominio e marchio – Le conclusioni del Tribunale
Tutela del nome a dominio – Inibitoria e penale di 5.000 euro per ogni giorno di inosservanza del provvedimento
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Tribunale così decideva::
“-inibisce a Y l’impiego del marchio “X” e del nome a dominio “X.eu”, nonché la reiterazione dell’utilizzo del nome a dominio “X.com” e l’uso degli stessi nell’ambito della propria attività pubblicitaria e commerciale;
-dispone la penale di € 5.000,00 per ogni giorno di inosservanza del presente provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso;
-condanna **** a rimborsare ad **** le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da oltre un ventennio di concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo una corposa casistica in tema di concorrenza, avendo svolto attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge. Di seguito alcuni nostri casi recenti:
Come tutelare il nome a dominio – I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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