I diritti d’autore sulle fotografie

I diritti d’autore sulle fotografie – Come proteggere le fotografie con il copyright – Fotografie e diritto d’autore – riproduzione abusiva di fotografie – Tutela della creatività

di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo

In data 15 febbraio 2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bari è intervenuta con la sentenza n. 531/2021 sulla materia dei diritti d’autore sulle fotografie. Con la pronuncia in esame il Tribunale tratta il tema di come proteggere le fotografie, ed in particolare le fotografie d’arte, e per definire i requisiti che deve soddisfare una fotografia per godere della protezione riservata alle opere dell’ingegno dalla L. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, in modo da poter sanzionare la riproduzione abusiva di fotografie.

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Come proteggere le fotografie con il copyright – I diritti d’autore sulle fotografie – La vicenda

Nel 2015, l’avente diritto di alcune fotografie (realizzate prima del 1994) aveva contestato l’uso che ne era stato fatto da una tipografia: il convenuto aveva effettuato la riproduzione abusiva di fotografie, su di una cartolina e su di un libro. Controparte eccepiva che tali opere non erano fotografie d’arte, ma fotografie semplici, protette per venti anni dalla loro creazione e non settanta dopo la morte dell’autore.

La tutela della creatività come requisito essenziale

In via preliminare, il collegio ha affermato che, per essere ritenuta un’opera dell’ingegno ex art. 1 l.d.a., un’opera deve essere creativa. Tale concetto non deve però essere confuso con “quello di creazione, originalità e novità assoluta”: così come affermato anche dalla Cassazione (n. 25173/2011), per creatività deve infatti essere intesa la personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie previste dall’art. 1 l.d.a..

Inoltre, perché una fotografia possa essere considerata un’opera dell’ingegno è necessaria “una lunga e accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell’angolazione, dell’illuminazione e si concretizza in un’unico scatto, irripetibile nel quale l’autore sintetizza la sua visione del soggetto”.

Nel caso di specie, il collegio ha riconosciuto la “particolare creatività dell’immagine”, in virtù della “scelta di posa, di luci, di inquadramento, di sfondo”, attribuendo alle fotografie oggetto di lite la protezione delle opere dell’ingegno.

Qualche dubbio emerge in merito al valore dato dal giudice alla “notorietà raggiunta nella sua attività” dall’autore, che sembra quasi messa sullo stesso piano della “scelta della posa”, “dell’alternanza delle luci e delle ombre”, “il contrasto creato con i colori del vestito o della gente sullo sfondo”: si tratta infatti di un elemento che, a differenza degli altri citati, nulla ha a che fare con la creatività o meno di un’opera.

Si tratta, peraltro, della conferma di un orientamento già espresso dalla giurisprudenza (ne abbiamo dato conto in questo articolo)

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