Come possiamo proteggere il software? Facciamo una breve premessa: il software non è brevettabile, la disciplina ai sensi della quale è possibile tutelare il software è quella del Diritto d’autore. Infatti, il software inteso come l’insieme di righe di programma, viene comunemente interpretato come un’opera dell’ingegno e, in quanto tale, la disciplina applicabile ad essa è quella del Diritto d’autore.
Come si registra un software?
Il Diritto d’autore sorge per effetto della sola creazione quindi non è necessario compiere delle particolari attività di tutela preventiva di questa opera dell’ingegno. É chiaro, però, che si pone un problema in relazione alla prova del Diritto d’autore sulla creazione del programma.
Normalmente, un accorgimento che si può utilizzare è quello della registrazione del software presso la SIAE, questo fornisce una data certa al momento del deposito del software e consente poi, in un eventuale giudizio, di dimostrare che quel software era stato creato perlomeno nel momento in cui è stato presentato presso la SIAE per la registrazione. Queste attività preventive, tuttavia, non escludono in radice che eventuali soggetti malintenzionati riescano a copiare il software e a sfruttarlo economicamente, utilizzando questa questa attività imitativa o di plagio del software stesso.
Come si tutela un software?
A questo punto si pone il problema di come agire a tutela del software. Vi sono diversi mezzi, è chiaro che è sempre necessaria un’iniziativa di tipo giudiziale.
Un primo strumento di tutela è costituito dal procedimento di descrizione: Cioè in buona sostanza, con un ricorso che si formula davanti all’autorità giudiziaria, si richiede un’attività di tipo peritale che fotografi il software che si assume essere imitazione di un altro software, in maniera da poter consentire un confronto peritale tra il software che si assume imitato e quello che si assume imitante. Questo serve chiaramente ad acquisire in maniera preventiva la prova dell’avvenuta violazione.
Cosa fare in caso di violazione del diritto d’autore sul software
Ci sono ulteriori strumenti a tutela del titolare del Diritto d’autore sul software, tra i quali vanno segnalati in particolare quelli finalizzati all’eliminazione della violazione attraverso un ricorso giudiziale. In pratica si richiede al giudice l’emissione di un ordine di inibitoria al responsabile della violazione a continuare l’illecito.
Dall’altro lato vi sono anche degli strumenti di natura risarcitoria, che invece sono oggetto di apposite controversie di merito, e quindi vere e proprie cause che sono finalizzate al risarcimento del danno.
Come si calcola il risarcimento del danno in caso di violazione
Il risarcimento del danno per contraffazione o imitazione del software si può determinare nell’ambito dei procedimenti aventi ed oggetto la violazione del Diritto d’autore.
Nel risarcimento del danno il criterio più utilizzato in giurisprudenza è quello della retroversione degli utili. Cioè si determina, attraverso una serie di indagini che coinvolgono anche la contabilità dell’autore della violazione, quelli che sono stati gli utili conseguiti attraverso la violazione del Diritto d’autore e si predispone il trasferimento al soggetto che ha subito tale violazione.
Software contraffatto: come tutelarlo? La decisione del Tribunale
L’utilizzo e la riproduzione di software digitali in assenza di regolare licenza integra la violazione del diritto d’autore e può comportare il risarcimento del danno oltre alle pene accessorie della rimozione e dell’inibitoria.
Si pronuncia il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia d’impresa, con una interessante Sentenza del 20 gennaio 2020 che analizza la contraffazione del software e su come agire nel caso di software contraffatto.
La vicenda
Nel corso di alcuni accertamenti, richiesti da due società leader nella produzione di software, veniva raggiunta la prova del fatto che si fosse verificata la contraffazione del software del quale le due ricorrenti erano titolari.
In pratica la società soccombente utilizzava una serie di software appartenenti alle due multinazionali, in violazione degli artt. 1 e 64-bis L. n. 633/1941, e cioè in assenza di legittima licenza d’uso concessa dai titolari, al fine di ridurre le spese sociali.
Oltre a ciò, le due ricorrenti lamentavano anche l’utilizzo dei propri segni distintivi e della propria denominazione sociale. I programmi in questione infatti “contenevano marchi e loghi appartenenti alle attrici, visualizzati sullo schermo del computer sia prima che durante l’utilizzo del prodotto, con conseguente loro riproduzione ed utilizzazione illecita, in quanto apposti su prodotti non originali”.
Le ricorrenti risultavano, perciò, titolari dei diritti di autore previsti ex art. 8 della L. 22 aprile 1941, n. 633, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale”.
L’utilizzo dei software di loro proprietà è lecito solo in caso di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore.
In assenza di questo fondamentale presupposto, il Tribunale riconosceva l’illecito civile ex art. 64-bis L.A. e l’illecito penale ex art. 171 bis-bis L.A, il quale fa riferimento alla pura detenzione del software, a scopo commerciale ed imprenditoriale, configurandola quale ipotesi di reato, così come, ai fini dell’integrazione dell’illecito civile, la legge sul diritto d’autore richiede unicamente lo sfruttamento, non richiedendo in alcun modo che l’autore ella condotta illecita debba anche essere proprietario dell’esemplare contraffattivo, rigettando le difese della società che negava di essere proprietaria dei software contraffatti.
Oltre ad accertare la violazione dei diritti esclusivi in capo ai loro titolari ex artt. 1 e 64-bis L.A., il Tribunale ha condannato la società al risarcimento del danno oltre ad una serie di pene accessorie: quali l’inibitoria, la rimozione dei programmi contraffatti e la pubblicazione del dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani nazionali.
Contraffazione del software: Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di tutela del diritto d’autore dalla contraffazione e dalla pirateria, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti a favore di imprese e privati cittadini vittime della contraffazione del software. Di seguito alcuni dei più significativi:
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