Diffamazione e danno risarcibile

Diffamazione e danno risarcibile – Liquidazione equitativa del danno da diffamazione – Come si quantifica il danno da diffamazione: i criteri

Giovanni Adamo

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Diffamazione e danno risarcibile

Si pronuncia il Tribunale di Cassino con una Sentenza del 16 giugno 2020 in materia di diffamazione e danno risarcibile, nella quale compie talune interessanti affermazioni in tema di liquidazione equitativa del danno da diffamazione.

Come si quantifica il danno da diffamazione: i criteri

La problematica affrontata, in particolare, era quella della possibilità di risarcire il turbamento emotivo generato nel danneggiato dalla condotta diffamatoria in assenza di prova specifica del danno ingiusto subìto, e dunque mediante il ricorso alla prova presuntiva.

Deve presumersi che ogni individuo soffra se viene lesa ingiustamente la sua onorabilità

Il Tribunale di Cassino, in particolare, ha rilevato che il rapporto tra diffamazione e danno risarcibile possa così enuclearsi: “ogni individuo sano, nella normalità dei casi, riceve turbamento e soffre quando i tratti del proprio essere morale ed umano vengono aggrediti e distorti. Sofferenze e disagi della persona a seguito di un fatto lesivo della sua onorabilità sono dunque effetti riscontrabili soltanto attraverso deduzioni logiche di rilevante probabilità, sulla scorta dell’insieme delle circostanze del caso concreto”

Come si quantifica il danno da diffamazione – La liquidazione equitativa del danno da diffamazione

“altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla liquidazione di tale posta di danno la quale deve avvenire per forza di cose in via equitativa con onere per l’attore di allegare e provare solo gli elementi presuntivi da cui può indirettamente evincersi la concreta entità di tali sofferenze. Detto onere, nella fattispecie in esame, è stato assolto indicando sin dall’atto introduttivo della lite i parametri ritenuti rilevanti per la quantificazione del patema d’animo e del discredito sociale subiti in dipendenza della pubblicazione dello scritto diffamatorio individuandoli nel clamore mediatico della vicenda, nella diffusione del quotidiano e nelle modalità con cui è stato confezionato l’articolo“.

La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. è posta a presidio del creditore, e non a tutela dei danneggianti

Sotto altro profilo, poi, rileva il Tribunale che “L’art. 2055 co. 1° c.c. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso unico rispetto al danneggiato è causalmente derivato dalle condotte anche autonome e non identiche di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purchè concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa. La norma in questione, stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile l’evento dannoso, non ha peraltro la finalità di alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma quella opposta di favorire il danneggiato rendendo irrilevante rispetto a quest’ultimo ogni accertamento circa il rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata e consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno degli obbligati senza doverli perseguire tutti pro quota“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diffamazione e danno risarcibile, ed assistiamo regolarmente imprese e privati cittadini per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione. Qui di seguito alcuni dei casi che abbiamo analizzato:

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