Diffamazione anche senza nominare il diffamato
Diffamazione anche senza nominare – Diffamazione senza nome e cognome – E’ diffamazione anche se manca il nome: non è necessario per diffamare
Diffamazione anche senza nominare il diffamato
Si pronuncia la Corte di Cassazione con una interessante Sentenza del 5 maggio 2020 in materia di diffamazione. La Corte ha rilevato come possa esservi diffamazione anche senza nome e cognome del soggetto diffamato, se questo è comunque individuabile.
“E’ diffamazione anche se manca il nome – è sufficiente che il soggetto passivo sia individuabile, il nome non è necessario per diffamare“
Per la Corte di Cassazione, in particolare, “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una specifica indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quelle della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita” (la Corte richiama, poi, ad ulteriore sostegno, quali orientamenti confermativi, quelli espressi da Cass., 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass., 27 agosto 2015, n. 17207; Cass., 28 settembre 2012, n. 16543; Cass., 6 agosto 2007, n. 17180).
E’ diffamazione anche se manca il nome – Le ulteriori valutazioni della Corte
Diffamazione anche senza nominare: dei precedenti richiamati, particolarmente rilevante risulta, poi, Cass. 26 ottobre 2017, n. 25420, in materia di elemento soggettivo della diffamazione, per la quale “in relazione, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, la Corte territoriale – alla stregua dell’accertamento sintetizzato al p. 2.2. del “Rilevato che”, cui si rinvia – ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate (Cass., 20 dicembre 2007, n. 26964, che richiama la giurisprudenza penale di questa Corte in materia)“.
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