Pirateria e responsabilità del provider

Pirateria e responsabilità del provider nella violazione del diritto d’autore

Pirateria e responsabilità del provider nella violazione del diritto d’autore – L’intermediario risponde anche senza dolo o colpa – Trib. Milano, 16 marzo 2026

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Pirateria e responsabilità del provider

Interessante  Ordinanza del 16 marzo 2026 del Tribunale di Milano in materia di diritto d’autore e responsabilità del provider, con la quale il Tribunale si occupa, fra l’altro, nel caso di violazione del diritto d’autore, della posizione del provider, che diviene destinatario dell’inibitoria anche se non è autore materiale dell’illecito e anche se si prescinde dalla prova di dolo o colpa.

La responsabilità oggettiva del provider – La vicenda

La vicenda riguardava l’attività di pirateria di un soggetto che aveva diffuso contenuti filmici oggetto di privativa d’autore, fra l’altro, attraverso una piattaforma, operatore di mercato e “mere conduit”. La piattaforma, cui era stata richiesta la rimozione dei contenuti, aveva dichiarato di non potere provvedere autonomamente, ma che si sarebbe comunque conformata ad un eventuale ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Pirateria e responsabilità del provider in relazione ad atti di pirateria – Le motivazioni del Tribunale

È qui che affiora il tema della responsabilità oggettiva del provider. Il Tribunale afferma infatti che le misure inibitorie possono essere applicate anche ai meri intermediari quando i loro servizi siano utilizzati per violare il diritto d’autore, e ciò “a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa” per la violazione prospettata. Non solo. L’ordinanza aggiunge che i provvedimenti cautelari possono colpire anche soggetti non responsabili delle informazioni trasmesse o comunque non autori delle violazioni, potendo essere emessi indipendentemente dalla sussistenza della responsabilità dell’intermediario nell’illecito.

Secondo il Tribunale, in particolare, “tenuto conto della legislazione nazionale, di quella comunitaria e della inerente giurisprudenza, anche i meri intermediari di servizi sono legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie. Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori di servizi non incidono sulla possibilità di emettere inibitorie che pongano fine a una violazione o la impediscano, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima… Le misure cautelari applicate alla resistente, nella sua qualità di “mere conduit”, volte ad impedire la reiterazione di illeciti, sono connotate da proporzionalità ed effettività, alla luce della giurisprudenza e della normativa europee. La tutela dei diritti d’autore deve essere effettiva e le misure inibitorie devono essere rispettose del principio di proporzionalità poiché la circolazione d’informazione sulla rete informatica rppresenta una forma di espressione e diffusione del pensiero“.

Tradotto in termini pratici, il baricentro della questione si sposta dalla colpa alla funzione tecnica del servizio. Non è decisivo stabilire se il provider abbia partecipato soggettivamente alla condotta illecita; decisivo è che esso rappresenti un nodo tecnico utile a impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione. Per questo la decisione si avvicina a una logica di responsabilità oggettiva almeno sul piano inibitorio: non perché l’intermediario venga equiparato all’autore della pirateria, ma perché l’ordine giudiziale può colpirlo in ragione del ruolo che occupa nell’architettura che rende accessibile il contenuto illecito.

Il provider non ha un obbligo generalizzato di vigilanza

Il passaggio più interessante dell’ordinanza, però, è che la costruzione suindicata non si traduce in un obbligo generalizzato di vigilanza. Allo stesso tempo, però, il giudice ricorda che gli internet service provider “rispondono civilmente del contenuto dei servizi” se, richiesti dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono prontamente per impedire l’accesso ai contenuti contestati. Non c’è dunque un dovere di monitoraggio continuo, ma c’è un preciso dovere di intervento quando il caso specifico è stato individuato e portato all’attenzione del provider.

La decisione

Una volta accertata la violazione dei diritti di XXXX su YYYY, il provider deve intervenire sui domini già indicati e sugli alias futuri che riproducano il medesimo illecito. Nel caso esaminato, l’ordine è accompagnato anche dalla comunicazione dei dati identificativi nella disponibilità dell’intermediario e da una penale di 5.000 euro per ogni giorno di ritardo, decorso il termine di due giorni lavorativi dalla notifica e, per gli alias, dalla ricezione delle specifiche segnalazioni.

Il messaggio finale del provvedimento è quindi molto chiaro. Nel contenzioso contro la pirateria online il provider non può più confidare, da solo, nello scudo rappresentato dalla propria qualifica di mere conduit. L’assenza di dolo o colpa non basta a sottrarlo all’inibitoria quando i suoi servizi siano concretamente utilizzati per veicolare la violazione e quando egli sia tecnicamente in grado di fermarla.

Pirateria e responsabilità del provider – come possiamo aiutarti

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