Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento 720/2022
Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento 720/2022
Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento 720/2022 – Patto di non concorrenza nel franchising – Trib. Milano, Ord. 25 marzo 2025 – I limiti territoriali
Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento 720/2022
Ci eravamo già occupati di pattp di non concorrenza e franchising QUI e QUI. Torniamo ad occuparcene oggi in relazione ad una interessante Ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2025 proprio in materia di clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento 720/2022. L’Ordinanza in commento costituisce un importante esemplificazione dell’approccio “combinato” all’applicazione del patto di non concorrenza. Valutato, pertanto, contestualmente, sia sul piano civilistico (art. 2596 c.c.), che sul piano eurounitario della disciplina antitrust sugli accordi verticali (oggi Regolamento UE 2022/720).
Il caso deciso a Milano: franchising, risoluzione e ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
L’ordinanza nasce da un procedimento cautelare introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 131 d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) nel quale il franchisor lamentava l’inadempimento, da parte del franchisee, di un contratto di franchising.
A seguito della morosità dell’affiliata, il franchisor dichiarava risolto il contratto mediante applicazione ed attivazione della clausola risolutiva espressa in esso contenuta. Nonostante la risoluzione, l’ex affiliata avrebbe proseguito l’attività nei medesimi locali in cui si svolgeva l’affiliazione, continuando – nella prospettazione del Franchisor – a utilizzare know‑how, manuale operativo e attrezzature concesse in licenza.
La domanda cautelare del franchisor era impostata in modo ampio e non limitato al solo punto vendita: veniva richiesta l’immediata cessazione dell’attività nei locali precedentemente occupati ede “in qualsiasi altro luogo”, unitamente a misure su know‑how, riservatezza e restituzione del manuale operativo precedentemente consegnato in forza del contratto di affiliazione.
Il difetto di fumus rilevato dal Tribunale
Il Tribunale rilevava che, da un lato, una clausola di non concorrenza post‑contrattuale senza delimitazione geografica presentava seri dubbi di compatibilità con l’art. 2596 c.c. (che ammette la validità del patto solo se circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività). Dall’altro lato, secondo il Tribunale la stessa clausola non sarebbe stata rispettosa del requisito richiesto dal Regolamento (UE) 2022/720 per poter beneficiare dell’esenzione antitrust, nella parte in cui pretende che la clausola di non concorrenza nel franchising (nel regolamento 720/2022 UE) sia limitata ai locali e ai terreni in cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale.
Il patto di non concorrenza nel franchising e l’art. 2596 c.c.
no a clausole onnicomprensive
L’ordinanza è particolarmente netta nel rilevare che, a norma dell’art. 2596 c.c.: la clausola deve essere circoscritta e non può tradursi in una preclusione assoluta alla possibilità di impiegare le proprie competenze professionali.
Il Collegio richiama espressamente la necessità che il patto sia valido solo se “circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività” e collega tale requisito al rischio di nullità di un patto che, come nel caso in esame, precluda ogni possibile attività al soggetto vincolato, in relazione alle sue attitudini ed esperienze professionali.
Questa impostazione è rilevante per il franchising perché riduce lo spazio delle clausole “onnicomprensive” che vietano genericamente qualsiasi attività nel settore, senza ancoraggio a una zona o a un punto vendita.
Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento UE 2022/720: il requisito dei “locali e terreni”
L’ordinanza evidenzia che il contratto di franchising rientra nell’ambito dei c.d. accordi verticali e che il regolamento stabilisce requisiti che, se rispettati, sottraggono l’accordo all’applicazione del divieto di cui all’art. 101, par. 1, TFUE.
In questa cornice, per il tema specifico del patto di non concorrenza post‑contrattuale, il Collegio richiama l’art. 5, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2022/720: per beneficiare dell’esenzione, il patto deve essere limitato ai locali e ai terreni in cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale. In altri termini, nel franchising “punto vendita” e “perimetro del divieto” devono coincidere.
L’ordinanza chiarisce anche l’applicazione temporale del Regolamento (UE) 2022/720, sottolineando l’immediata applicabilità ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore, con il richiamo al regime transitorio annuale per accordi verticali già in vigore al 31 maggio 2022 in linea con il precedente Regolamento 330/2010.
Impossibile ricostruire in via interpretativa l’ambito territoriale di validità della clausola di non concorrenza
Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza in commento è la rivisitazione dell’orientamento assunto dal giudice di prime cure, che, in assenza di un ambito territoriale specifico delineato dalla clausola, aveva “letto” quest’ultima insieme alla clausola di esclusiva territoriale, giungendo, attraverso detta operazione interpretativa, a delineare l’ambito applicativo del divieto di concorrenza in un raggio di 600 metri.
Il Collegio, invece, ha ritenuto che la delimitazione geografica non potesse essere desunta per relationem dalle altre clausole del contratto, ed in particolare dalla clausola relativa all’esclusiva territoriale, in quanto la stessa, secondo il Tribunale, avrebbe finalità diversa e autonoma rispetto al divieto di concorrenza, che peraltro, secondo il Tribunale, tutela interessi del franchisor. In assenza di elementi che dimostrino una volontà comune di introdurre una limitazione geografica alla clausola di non concorrenza, non è possibile – a parere del Tribunale – far discendere quella limitazione da una clausola con oggetto e scopo differente.
L’impatto pratico sulla redazione dei contratti di franchising ed in particolare sul patto di non concorrenza post-contratto
Il messaggio dell’ordinanza, letto in chiave di redazione contrattuale, è che nel franchising il limite territoriale del patto di non concorrenza deve essere specificato in modo autonomo e coerente con la disciplina richiamata.
Sul piano eurounitario, l’aggancio esplicito all’art. 5, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2022/720 porta a considerare il punto vendita come unica dimensione territoriale possibile del divieto.
Sul piano civilistico, il richiamo all’art. 2596 c.c. e alla Cassazione sul divieto che preclude in assoluto l’impiego della capacità professionale suggerisce prudenza nelle definizioni troppo ampie dell’attività vietata. Una definizione generica dell’attività, osserva il Collegio, rende più fragile la costruzione interpretativa di limiti impliciti e, in generale, aumenta il rischio di contestazioni sulla validità della clausola.
Clausola di non concorrenza e franchising nel Regolamento UE 2022/720
Ci occupiamo di contratto di franchising e concorrenza da venticinque anni ed abbiamo sia gestito numerose controversie in materia di patto di non concorrenza, sia predisposto numerosi contratti di franchising contenenti clausole di non concorrenza post-contratto. Consulta i seguenti provvedimenti:
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: risolto per inadempimento della Casa Madre il contratto di franchising ove il Franchisor aveva violato l’esclusiva del Franchisee;
- Trib. Ancona, 24 marzo 2020: inibito con provvedimento d’urgenza il comportamento del Franchisee che aveva continuato ad utilizzare il marchio ed il know how del Franchisor anche dopo lo scioglimento del contratto di franchising;
- Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: rigettate le richieste di un Franchisor che voleva “chiudere” un blog creato da un Franchisee.
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