Diritto d’autore e pirateria informatica: il risarcimento

Diritto d’autore e pirateria informatica: il risarcimento

Diritto d’autore e pirateria informatica: il risarcimento del danno – Trib. Ancona, 25 luglio 2025

Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo e Michela Fusco, ha ottenuto avanti il Tribunale di Ancona una Sentenza in materia di violazione del diritto d’autore e pirateria informatica.

Il contesto giuridico – diritto d’autore e pirateria informatica: obblighi contrattuali e responsabilità concorrente

Il Collegio qualifica le condotte contestate come “plurilesive”, perché idonee a integrare nello stesso momento la violazione di diritti di privativa industriale e autoriale e la violazione di obblighi contrattuali assunti con l’acquisto del corso. Il quadro che ne deriva è quello di un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rispetto al quale la società attrice domanda il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il baricentro della motivazione, per la componente autoriale, è l’art. 158 LDA. Il Tribunale individua come elementi costitutivi, da dimostrare, la titolarità del diritto, l’esistenza di una condotta che violi il diritto di utilizzazione economica, l’elemento soggettivo almeno colposo e, sul piano delle conseguenze, il danno-conseguenza con il relativo nesso causale, richiamando il criterio di regolarità causale connesso all’art. 1223 c.c.

Nella ricostruzione del contenuto del diritto d’autore, il Collegio richiama l’art. 2577 c.c. e distingue componente patrimoniale e componente morale, rinviando alle disposizioni della normativa speciale citate in sentenza. La qualificazione operativa è netta: il diritto è descritto come assoluto, tutelato erga omnes e collegato a un dovere generale di astensione, sicché l’illecito può sussistere anche indipendentemente dal rapporto contrattuale, pur presente nel caso concreto.

La vicenda: la commercializzazione abusiva attraverso canali occulti

La società attrice viene descritta come impresa di consulenza e formazione personale, operante su scala nazionale, con attività promossa anche attraverso blog e piattaforme social. Essa utilizza un marchio europeo registrato presso EUIPO e commercializza video corsi, oggetto di commercializzazione abusiva. Il convenuto, avendo avuto accesso ai materiali, inizia a diffondere e vendere il corso e ulteriori contenuti disponibili solo agli iscritti a gruppi privati, realizzando un canale parallelo di distribuzione.

Di fronte a tali condotte, la società aveva già agito in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ottenendo un decreto inaudita altera parte e, poi, un’ordinanza confermativa non reclamata, con inibitorie ampie. Dopo la definizione della fase cautelare, il contenzioso riprende per ulteriori condotte: due video caricati su YouTube, ritenuti dalla società volutamente lesivi.

La motivazione sulla violazione del diritto d’autore: titolarità, condotta ammessa e dolo

Il Tribunale ritiene provata documentalmente, e comunque pacifica, la titolarità del diritto d’autore in capo alla società attrice in relazione ai corsi, al know how sottostante e agli aspetti creativi dell’elaborazione e presentazione. Sul profilo oggettivo, sottolinea che non vi è nemmeno contestazione sulle condotte di commercializzazione del corso, evidenziando che esse sono state perfino ammesse in sede cautelare. L’ammissione centrale richiamata è quella di avere venduto il corso a sei persone tramite canali propri. Nel caso concreto, poi, secondo il Tribunale, l’intento doloso risulta fuori di dubbio, emergente dagli atti e dichiarato dallo stesso convenuto.

Il principio applicato per il risarcimento ex art. 158 LDA: danno in re ipsa e liquidazione legata al prezzo del corso

La pronuncia distingue tra accertamento dell’esistenza del danno e prova della sua entità. In punto di an, il Tribunale afferma che il danno-conseguenza patrimoniale può essere ritenuto in re ipsa, poiché la commercializzazione illecita priva la società dei vantaggi economici che avrebbe potuto ottenere svolgendo direttamente la vendita del corso. Nello stesso passaggio, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità citata in sentenza, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva integra la prova dell’esistenza del danno, mentre resta a carico del titolare dimostrarne il quantum.

Per la liquidazione, il Tribunale valorizza la struttura dell’art. 158 LDA, che consente una determinazione equitativa anche attraverso i criteri della retroversione degli utili e del prezzo del consenso, quest’ultimo inteso come soglia minima della liquidazione forfettaria del lucro cessante. Al tempo stesso, la sentenza chiarisce che tali criteri non vanno applicati con automatismi che trasformino il risarcimento in sanzione: richiamando la Direttiva UE 2004/48 e arresti di legittimità menzionati in sentenza, il Collegio ribadisce che l’obiettivo resta ripristinare le perdite effettive e non liquidare una sorta di “danno punitivo”.

Nel caso concreto, il dato decisivo è l’ammissione delle sei vendite. Il Tribunale assume come parametro il prezzo ufficiale del corso, pari a euro 999,00, e liquida il danno patrimoniale in euro 5.994,00, corrispondente al ricavo che la società avrebbe conseguito se quei sei acquisti fossero avvenuti attraverso i canali legittimi.

Diffamazione su YouTube e danno non patrimoniale: reputazione commerciale e criteri equitativi

La sentenza affronta due video caricati su YouTube. I documenti prodotti, insieme ai fermo immagine, vengono ritenuti idonei a comprovare condotte offensive e diffamatorie ai danni della società attrice, ricondotte agli estremi del delitto di cui all’art. 595, comma terzo, c.p..

il Collegio, premesso che il danno morale soggettivo derivante da reato va determinato considerando le circostanze del caso concreto, precisa, poi, che, in presenza di condotta penalmente rilevante, l’onere probatorio è agevolato dal ricorso a elementi presuntivi. La liquidazione è equitativa e si fonda sulle modalità concrete della condotta, sulla reiterazione, sulla idoneità del canale di diffusione a produrre effetti nel contesto lavorativo dell’impresa e sulla particolare intensità del dolo. La somma riconosciuta è di euro 15.000,00, indicata come già attualizzata e comprensiva di rivalutazione monetaria.

Inibitoria pro futuro, penali, pubblicazione e limiti delle misure ulteriori

Sul piano dei rimedi, il Tribunale conferma le inibitorie già adottate in sede cautelare, corredate dalle penali, e accoglie la richiesta di inibitoria anche con riferimento alla divulgazione dei video denigratori e diffamatori, estendendola a contenuti audio o video analoghi. La decisione affronta il tema dell’interesse a ottenere una pronuncia inibitoria pro futuro anche quando non vi sia prova di reiterazione attuale. La mancata reiterazione, secondo il Collegio, non elimina l’interesse rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e non determina cessazione della materia del contendere.

La sentenza dispone inoltre la pubblicazione, a cura della società attrice e a spese del convenuto, per una volta e per estratto, anche su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro, e su altri canali informativi indicati nelle conclusioni. Di contro, rigetta le ulteriori richieste ex art. 133 c.p.i., chiarendo che non è stato allegato né dimostrato che il convenuto abbia reiterato le specifiche condotte già inibite in sede cautelare.

Implicazioni operative per imprese e operatori economici: dalla prova digitale al calcolo del danno

La decisione offre un tracciato utile per chi opera con contenuti digitali. La motivazione cautelare richiamata evidenzia clausole che vietano l’utilizzo dei servizi per fini commerciali, la cessione e la condivisione dei contenuti, e che qualificano i contenuti e i segni distintivi come protetti, con divieti di riproduzione e distribuzione e con previsione di risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. In questa vicenda, tali previsioni concorrono a delineare la responsabilità del convenuto insieme alla lesione autoriale.

Quanto alla lesione della reputazione, la pronuncia conferma che, quando la contestazione riguarda contenuti diffusi su piattaforme come YouTube, il giudice può valorizzare il canale di diffusione, la reiterazione e l’intensità del dolo per stimare equitativamente il danno non patrimoniale.

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