Concorrenza sleale e informazioni riservate
Concorrenza sleale e informazioni riservate
Concorrenza sleale e informazioni riservate – Concorrenza sleale e segreti aziendali – La tutela delle informazioni riservate dalla concorrenza – La competenza
di Giovanni Adamo e Lorenzo Gori
Concorrenza sleale e informazioni riservate – Introduzione: quando la concorrenza sleale coinvolge il segreto aziendale
In un contesto economico in cui le informazioni costituiscono una delle risorse più preziose, i contenziosi per concorrenza sleale legati all’uso di dati o documenti riservati diventano sempre più frequenti. Ma quale giudice è competente a decidere queste controversie? La recente ordinanza n. 2930 del 2025 della Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale, stabilendo i confini tra tribunale ordinario e Sezioni specializzate in materia di impresa nei casi in cui l’illecito concorrenziale sia connesso alla violazione di informazioni aziendali segrete, che, a seguito della modifica apportata dal D.lgs 11 maggio 2018 n.63 all’art. 2 del Codice della proprietà industriale, costituiscono a pieno titolo diritto di proprietà industriale.
Le sezioni specializzate e la competenza del Tribunale delle Imprese: concorrenza sleale “pura” ed “interferente”
Le Sezioni Specializzate in materia di Impresa hanno competenza su controversie che richiedono conoscenze tecniche specifiche in ambito economico e industriale.
L’art. 134 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) individua tali cause, comprendendo quelle in materia di proprietà industriale e intellettuale e, in certi casi, di concorrenza sleale, la quale solitamente compete al Tribunale ordinario.
Per capire quale sia il giudice competente vige una regola generale:
- se la concorrenza sleale è “pura”, ossia priva di ogni collegamento con diritti di proprietà industriale, la competenza rimane del Tribunale ordinario;
- se, invece, la concorrenza sleale “interferisce”, anche solo indirettamente, con diritti di proprietà industriale o intellettuale, la causa rientra nella competenza delle sezioni specializzate.
Questa interferenza è ciò che la giurisprudenza chiama vis attractiva del Tribunale delle Imprese: una sorta di attrazione automatica della competenza, volta a concentrare davanti al giudice specializzato le controversie che coinvolgono aspetti di proprietà industriale.
Informazioni riservate e segreti commerciali: cosa tutela la legge
La distinzione tra concorrenza sleale pura e interferente ruota spesso intorno alla natura delle informazioni utilizzate dal presunto concorrente sleale.
Gli articoli 98 e 99 del D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) tutelano le informazioni aziendali segrete e il know-how come veri e propri diritti di proprietà industriale.
Secondo l’art. 98 c.p.i., sono segreti commerciali le informazioni che:
- non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore;
- hanno un valore economico proprio perché segrete;
- sono protette da misure ragionevoli per mantenerne la riservatezza.
Questi tre requisiti – segretezza, valore economico e protezione – trasformano un dato o un documento interno in un bene immateriale tutelato, alla pari di un brevetto o di un marchio.
Quando un ex dipendente o un concorrente utilizza tali informazioni senza autorizzazione, non commette solo un atto di concorrenza sleale, ma viola un diritto di proprietà industriale, con la conseguenza diretta di spostare la competenza al Tribunale delle Imprese.
Concorrenza sleale e informazioni riservate – Il caso concreto
L’ordinanza n. 2930/2025 della Corte di Cassazione, resa dalla prima Sezione Civile, trae origine da una controversia tra società operanti nel settore farmaceutico.
L’attrice aveva convenuto in giudizio un’altra azienda ed alcuni suoi ex dirigenti contestando ad entrambi il compimento di atti di concorrenza sleale. Ad avviso della prima, infatti, quest’ultimi avrebbero sottratto alcuni documenti aziendali riservati e li avrebbero poi utilizzati a beneficio dell’impresa concorrente, che ne avrebbe così conseguito un vantaggio competitivo.
Tuttavia la difesa della convenuta aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Pordenone, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dalle Sezioni specializzate, in quanto le informazioni contestate avrebbero costituito in realtà segreti industriali ai sensi degli articoli 98 e 99 c.p.i. e, quindi, ai sensi dell’art. 2 c.p.i, dei veri e propri diritti di proprietà industriale.
Il Tribunale di Pordenone, tuttavia, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza e si era dichiarato competente.
Secondo il giudice di merito, infatti, la causa rientrava nella sfera della concorrenza sleale pura, poiché l’attrice non avrebbe invocato formalmente la tutela di un diritto di proprietà industriale né avrebbe dimostrato la natura segreta delle informazioni. Il Tribunale, inoltre, osservava che la querela, presentata in sede penale e promossa dall’azienda attrice – sfociata nella condanna di alcuni ex dirigenti per violazione di segreto industriale ex art. 623 c.p. – fosse irrilevante ai fini della competenza, trattandosi di atto anteriore alla costituzione di parte civile.
Pertanto, secondo il Giudice di Pordenone, mancando un esplicito richiamo all’art. 98 c.p.i. e alla violazione di segreti commerciali, la controversia doveva restare incardinata innanzi al Tribunale ordinario.
La Cassazione su concorrenza sleale e segreti aziendali: la sostanza prevale sulla forma
La Corte di Cassazione, investita del regolamento di competenza, ha ribaltato completamente questa impostazione.
Gli Ermellini, dando luogo ad una lettura sostanziale, hanno affermato che la competenza delle Sezioni specializzate sussiste ogniqualvolta l’azione di concorrenza sleale, anche se formalmente proposta come tale, implichi l’accertamento, diretto o anche solo indiretto (art. 134 c.p.i.), della violazione di un diritto di proprietà industriale, tra i quali, appunto, rientrano le informazioni segrete aziendali, tutelate dagli artt. 98 e 99 C.p.i.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la stessa attrice avrebbe:
- richiamato nella domanda il processo penale in cui gli ex dipendenti sarebbero stati condannati per violazione di segreto industriale;
- posto a fondamento della domanda civile sia la querela sia i capi di imputazione che contestavano la violazione di segreti commerciali.
Così facendo e, pur parlando formalmente nella propria citazione di concorrenza sleale, ad avviso del Supremo Collegio, l’attrice aveva finito per offrire un collegamento indiretto – ossia la querela in cui si contestava la violazione di segreti commerciali – con la materia industrialistica. In breve, parte attrice aveva posto alla base della domanda civile elementi tipici della violazione del segreto industriale, contenuti nella querela penale, e pertanto li aveva resi parte integrante del petitum e della causa petendi.
E ciò basta, secondo la Corte di Cassazione, per incardinare la controversia di fronte alle Sezioni specializzate in materia di impresa proprio in virù della loro vis attractiva
Concorrenza sleale e segreti aziendali – il principio di interferenza
La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza, secondo la quale, in materia di concorrenza sleale e segreti aziendali, “l’interferenza che l’art. 134, lett. a), c.p.i. considera presupposto per l’esercizio della vis attractiva della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale sulle cause di concorrenza sleale, è quella in cui la lesione dei diritti di esclusiva costituisce l’elemento costitutivo dell’ illecito concorrenziale. Ciò accade anche quando la domanda risarcitoria per concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale. È sufficiente, a tal fine, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale”.
Sulla base di tali premesse, a corollario di quanto statuito, il Supremo Collegio ha censurato la lettura eccessivamente formalistica del Tribunale Ordinario e ha ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un., 05 11 1998) secondo cui “la competenza si determina in base alla prospettazione, intesa non formalmente, e cioè guardando alle norme di cui la parte invoca l’applicazione, ma al fatto e alla complessiva valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda”
In definitiva, mascherare artificiosamente e sistematicamente una causa relativa ai diritti di proprietà industriale come una di concorrenza sleale “pura” non basta per sfuggire alla competenza del Giudice specializzato.
Le conseguenze pratiche: perché la competenza è decisiva
La corretta individuazione del giudice competente non è una formalità, ma un aspetto determinante per l’efficacia del processo.
Un errore su questo punto può comportare il trasferimento della causa a un altro tribunale dopo mesi di attività processuale, la nullità degli atti compiuti davanti al giudice incompetente, ed infine un allungamento dei tempi e l’aumento dei costi di difesa.
Infine, le Sezioni Specializzate in materia di Impresa offrono una competenza tecnica più mirata. I magistrati di queste sezioni affrontano regolarmente questioni relative a marchi, brevetti, know-how e concorrenza sleale interferente con materie proprie del Codice di Proprietà industriale.
Per le aziende, questo significa due cose fondamentali:
in primo luogo, occorre identificare correttamente sin dall’inizio la natura delle informazioni oggetto del contenzioso, valutando se possiedano i requisiti del segreto commerciale;
in secondo luogo, è necessario agire davanti al giudice competente, per evitare eccezioni procedurali che possano rallentare la tutela dei propri interessi.
Concorrenza sleale e informazioni riservate: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da oltre un ventennio di casi di concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo trattato numerosissime ipotesi di concorrenza, svolgendo attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge.
I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- concorrenza sleale su Facebook (Trib. Matera, 25 luglio 2024)
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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