Valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM

Valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM nel giudizio civile – Provvedimento AGCM come prova privilegiata nelle azioni follow on

Giovanni Adamo

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Valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM

Si pronuncia il Tribunale di Salerno con una Sentenza del 20 gennaio 2020, nell’ambito della quale analizza il valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM nel giudizio civile, ed in particolare degli accertamenti compiuti (e dei provvedimenti pronunciati) dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La vicenda e la prova privilegiata nelle azioni follow on

Nel caso di specie il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla valenza del provvedimento quale prova privilegiata nelle azioni follow on (intese quali azioni risarcitorie civili conseguenti ad una sanzione amministrativa), ed in particolare sull’annullamento, per dolo, e comunque per errore, di un contratto di servizi stipulato tra un discente e un istituto di istruzione, il quale aveva subìto un provvedimento sanzionatorio, per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, da parte dell’Autorità Garante.

Conseguentemente, “nodo” essenziale della questione era quello relativo al valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM che hanno accertato un illecito antitrust nell’ambito del giudizio civile (che ovviamente verte su aspetti essenzialmente privatistici).

Le statuizioni del Tribunale sul valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM

Provvedimento AGCM come prova privilegiata nel giudizio civile

Per il Tribunale di Salerno, “il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità antitrust ha innegabilmente una valenza probatoria privilegiata, se non una presunzione, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, spendibile anche nel singolo rapporto con il privato (cfr. Cass. Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019; Cass. n. 11904 del 28/05/2014)“.

Della questione, peraltro, ci eravamo già occupati QUI. In quella sede, altro Giudice (ed in particolare il Tribunale di Milano) aveva invece ritenuto, tracciando il perimetro degli oneri probatori da assolvere ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust, che“da un lato, al fine dell’effettivo esercizio del diritto e rispetto dell’onere di allegazione, l’art. 4della Direttiva (UE) n. 104/2014 mostra una disponibilità verso gli atti difensivi della parte attorea come “opere aperte”, con particolare riguardo alla delineazione della condotta illecita.L’onere di allegazione dei fatti rilevanti da parte della vittima può dunque limitarsi al c.d. hard core dell’illecito antitrust, rinviando all’acquisizione probatoria la specificazione dettagliata dei fatti storici della condotta. Tale scelta tiene conto della c.d. asimmetria informativa tra lavittima dell’illecito e il danneggiante, soprattutto nei casi in cui si debbano affrontare i costi necessari per acquisire gli elementi indispensabili al compimento d’indagini tecnico-giuridiche, sia delle difficoltà di ricostruire gli elementi controfattuali; d’altro lato, tale scelta legislativa ed interpretativa non sottrae il danneggiato dall’onere di allegare e documentare i fatti costitutivi e le circostanze della propria specifica pretesa che sono nella sua diretta disponibilità“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di diritto antitrust e della concorrenza, e delle azioni civili conseguenti agli accertamenti compiuti dall’AGCM (guarda i nostri SERVIZI), ed assistiamo regolarmente imprese ed associazioni di categoria sia nel procedimento amministrativo che nel giudizio civile finalizzato al risarcimento del danno.

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