Valenza civilistica del provvedimento AGCM

Valenza civilistica del provvedimento AGCM: prova privilegiata – Provvedimento AGCM e giudizio civile – Prova privilegiata nel processo

Giovanni Adamo

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La valenza civilistica del provvedimento AGCM nel giudizio civile

Si pronuncia Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata Imprese, con una interessante Sentenza del 13 agosto 2019 nella quale ha analizzato la valenza civilistica del provvedimento AGCM, ed il rapporto tra provvedimento AGCM e giudizio civile, concludendo con il riconoscimento a detto provvedimento del valore di prova privilegiata nel processo. ,

La vicenda ed il ruolo di prova privilegiata nel processo

Il Tribunale si è occupato di rilevanti profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale alla luce di un provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché di profili attinenti l’abuso di posizione dominante, nell’ambito dei rapporti di gestione di servizi aeroportuali.

Le società attrici lamentavano una applicazione discriminatoria delle tariffe previste per la subconcessione di spazi ad uso ufficio strumentali per la propria attività, nonché l’abuso di posizione dominante nel mercato di riferimento, con conseguente nullità delle tariffe applicate,in quanto superiori agli importi stabiliti dall’ENAC con apposito provvedimento. Le attrici chiedevano, quindi, l’accertamento della violazione alla luce degli obblighi di correttezza e buona fede incombenti sul gestore stesso, invocando la condanna del gestore alla restituzione dell’indebito o al risarcimento del danno. La società convenuta riteneva, invece, infondate tali pretese.

Il Collegio ha affrontato preliminarmente due questioni: a) ha ritenuto dapprima infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, secondo cui la questione doveva essere rimessa al giudice amministrativo, sul presupposto che le pretese oggetto del procedimento riguardavano profili appartenenti senz’altro alla giurisdizione ordinaria; b) ha altresì ritenuto infondato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio in discorso ed un altro pendente avanti l’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ritenendo il provvedimento amministrativo rilevante soltanto in via incidentale, trattandosi, nel caso di specie, di un’azione restitutoria o risarcitoria a seguito dell’abuso di posizione dominante commesso dal gestore.

Il contenuto e la valenza civilistica del provvedimento AGCM: prova privilegiata nel processo

Il Tribunale di Milano ha poi ritenuto rilevante sotto il profilo probatorio un provvedimento dell’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, provvedimento emesso nei confronti del medesimo gestore, su questioni ritenute dal Collegio “assimilabili” al caso di specie. E ciò in quanto gli accertamenti dell’Autorità avevano riguardato: a) la medesima fattispecie di abuso; b) lo stesso soggetto convenuto nel giudizio in discorso; c) il medesimo mercato merceologico e geografico; c) la medesima tipologia di condotte di abuso di posizione dominante. I Giudici hanno ritenuto che “poichè in questa sede la convenuta non ha allegato il mutamento – medio tempore -della propria posizione di dominanza, né di cambiamenti del mercato geografico e del prodotto per i periodi interessati dalla presente indagine, gli arresti compiuti dall’AGCM e confermati presso l’autorità giudiziaria amministrativa costituiscono dunque elementi probatori assai rilevanti rispetto alla fattispecie qui indagata rispetto alla qual il Tribunale è chiamato a compiere le proprie valutazioni”.

A tal proposito il Collegio ha affermato che “la violazione della normativa Antitrust si è inserita nel quadro di un rapporto obbligatorio tra l’autore dell’illecito ed i danneggiati. In tali casi, i soggetti che in virtù dell’illecito Antitrust hanno subito prezzi abusivi hanno senz’altro a disposizione ulteriori mezzi di tutela, di natura contrattuale oltre che aquiliani. Tale cumulo di tutele è omogeneo invero ad un’interpretazione della normativa Antitrust, costituzionalmente orientata, che mira ad allargare gli strumenti di tutela al fine di assicurare una sua efficace ed efficiente applicazione.E ciò alla luce della normativa Antitrust, che svolge un ruolo essenziale nella fissazione e nei limiti della libertà di iniziativa economica che trovano conforto nell’art. 41 della Costituzione, fissando il perimetro delle libertà di iniziativa economica al fine di elidere i rischi che si pongano in contrasto con l’utilità sociale, anche alla luce dei vincoli che nascono dall’appartenenza all’Unione Europea. La salvaguardia del corretto funzionamento del sistema concorrenziale costituisce lo strumento per gli obiettivi solidaristici sia dei Trattati Europei sia della Carta fondamentale.”

Il risarcimento del danno da illecito antitrust e il rapporto tra Provvedimento AGCM e giudizio civile

La tutela negoziale ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust veniva correttamente azionata poichè“l’abuso della posizione dominante da parte del gestore aeroportuale si è concretamente esplicato negativamente sulla sfera soggettiva delle attrici nella fase genetica del contratto, cagionando un assetto degli interessi contrattuali contrari alle disposizioni imperative che reggono il sistema normativo”.

prova privilegiata nel processo

Il Tribunale di Milano ha quindi precisato che: a) “sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successive agli accertamenti dell’Autorità, la giurisprudenza di legittimità ha attribuito efficacia di prova “privilegiata” al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del public enforcement;b)“quanto alla natura delle disposizioni violate, qui si tratta di precetti di legge aventi forza imperativa, che obbligavano l’impresa in posizione di dominanza a non praticare prezzi non equi e non discriminatori. L’imperatività della normativa Antitrust posta a presidio del principio di rango costituzionale di cui ai già citati art. 41 e 2 della costituzione, la violazione di tali precetti di natura imperativa comporta la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1419 c.c.”;c)rispetto, poi, “all’ammissibilità della sostituzione delle clausole legali a quelle convenzionali, con conseguente conservazione del contratto ex art. 1419, c.2 c.c.”, il Tribunale di Milano, in conformità con il proprio orientamento ha osservato che “è proprio l’interpretazione offerta dai giudici di legittimità, che consente qui di applicare tale rimedio, trattandosi proprio delle ipotesi di tariffe previste da un atto richiamato dalla legge primaria (imperativa), tramite rinvio integrativo”. Ed infatti il Collegio ha ritenuto che “il principio di conservazione del contratto e la regola secondo la quale l’inefficacia della clausola abusiva non può andare a danno del sggetto che subisce l’abuso privandolo definitivamente dell’interesse a ricevere la prestazione qui trovano effettiva applicazione grazie alla sostituzione automatica di cui all’art. 1339 c.c., delle tariffe individuate dalla nota dell’Enac”.

Valenza civilistica del provvedimento AGCM ai fini della nullità del contratto

Se il contratto viola la legge antitrust è nullo ed inefficace, e fonte di risarcimento del danno

Quanto poi alla violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., “l’abuso della posizione dominante del gestore aeroportuale si è concretamente esplicato negativamente sulla sfera soggettiva delle attrici, cagionando un assetto degli interessi contrattuali contrari alle disposizioni imperative che reggono il sistema normativo”

Il Tribunale ha ritenuto, perciò, fondata la domanda di nullità parziale delle clausole pattizie stipulate con la società di gestione dell’aeroporto, per contrarietà a norme imperative e, “in forza dell’effetto automatico di sostituzione delle predette clausole con l’importo indicato nelle tariffe stabilite nella nota Enac e nel contratto di programma”, condannava il gestore alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte.

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