Diffamazione e verità della notizia

Diffamazione e verità della notizia – è diffamazione se la notizia non è vera – Notizia falsa e diffamazione: il danno da notizia falsa

Giovanni Adamo

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Diffamazione e verità della notizia

Il Tribunale di Roma si pronuncia con una interessante Sentenza del 19 agosto 2019 in materia di diffamazione e verità della notizia, nella quale esamina approfonditamente quali siano i requisiti per la liceità di una pubblicazione.

La vicenda

La vicenda decisa dal Tribunale di Roma riguardava la nota questione della gestione dei rifiuti nella Capitale. Sulla stampa erano apparsi, in particolare, taluni articoli che ricollegavano alcuni esponenti politici a fenomeni lato sensu collusivi, e comunque illeciti, ed in ogni caso, ad irregolarità di gestione.

E’ diffamazione se la notizia non è vera

Il Tribunale, facendo corretto governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che “solo in presenza di effettiva correlazione tra accadimento reale e notizia può dirsi che la divulgazione risponda all’interesse pubblico all’informazione, che è la ratio sottostante all’art. 21 della costituzione; ed è proprio tale correlazione, col concorso degli altri due requisiti della continenza e della pertinenza, che riporta la lesione della reputazione altrui, astrattamente offensiva, nell’ambito dell’operatività della scriminante dell’esercizio di un diritto, ai sensi dell’art. 51 c.p., e rende la condotta lecita“.

Nel caso di specie, invece, secondo il Tribunale, i giornalisti, senza dimostrare adeguatamente nè la verità delle notizie propalate, nè lo svolgimento di un serio ed approfondito lavoro di ricerca (tale da potersi ritenere che le notizie fossero state apprese quantomeno da “fonte autorevole”), avrebbero dipinto la figura dell’attore “come adusa a collusioni poco trasparenti, ad interferenze indebite, a favoritismi“.

Ne consegue, allora, per il Tribunale, che “Il contenuto oggettivamente denigratorio e la mancanza di prova della verità dei fatti narrati, impediscono di ricondurre dunque lo scritto all’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. Dunque va affermato che le pubblicazioni contestate abbiano travalicato i limiti entro i quali il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato, determinando una conseguente ingiustificata lesione dei diritti fondamentali della reputazione e dell’onore di XXXX“.

Notizia falsa e diffamazione: il danno da notizia falsa

Il Tribunale ha poi proceduto alla liquidazione del risarcimento su basi equitative, tenendo conto “della notorietà della testata, della gravità e determinatezza delle accuse, e del rilievo istituzionale del danneggiato al momento della pubblicazione, il danno può essere liquidato nella misura di euro 25.000… Spetta all’attore la riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 legge stampa, che segue l’astratta configurabilità della fattispecie penale della diffamazione, e viene liquidata in questa sede in ragione di euro 2.500,00“.

La pubblicazione della Sentenza

Secondo il Tribunale, infine, “può essere infine ordinata a titolo risarcitorio la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sui quotidiani ‘Il Tempo’ e ‘Repubblica’”.

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