Diffamazione sui social: come fare denuncia

Denuncia per diffamazione sui social network – Ingiuria sui social – Diffamazione aggravata social network – Offese sui social: cosa si rischia

CONTATTACI SUBITO

Social network e diffamazione: cosa dice la legge

La disciplina della diffamazione è affidata all’art. 595 del Codice Penale, il quale stabilisce che “Chiunque, fuori dai casi dell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un’Autorità costituita in Collegio, le pene sono aumentate“.

Nel caso di diffamazione sui social network si applica il secondo comma dell’art. 595 del Codice Penale

Nel caso di specie, dunque, trattandosi di diffamazione sui social network, o di ingiuria sul social stessi, dobbiamo avere riguardo alla fattispecie delineata dal secondo comma dell’articolo richiamato, laddove fa riferimento all’offesa “recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità“.

Diffamazione sui social: esempi concreti e casi trattati

Il campo della diffamazione sui social è quantomai vasto, poiché gli esempi concreti possono essere i più vari, così come i contesti fattuali di riferimento. Pensiamo, ad esempio, oltre che ai noti social di interazione tra utenti (Facebook, Twitter, Instagram), anche ai portali-vetrina ove operatori dei più svariati settori commerciali si mettono “in vetrina” e gli utenti hanno poi la facoltà di recensirli.

E’ valutata in modo differente la “semplice” diffamazione sul social network di interazione, rispetto a quella sul sito-vetrina

In questo contesto, abbiamo avuto modo di riscontrare il diverso trattamento giurisprudenziale dato alla “semplice” diffamazione sul social network “di interazione” (Facebook, Twitter, Instagram), rispetto a quella avvenuta sui portali “economici” (TripAdvisor, AirBnB, etc.). Sui secondi, infatti, si tende a sanzionare i casi più gravi (ad es. le recensioni false), ma si è un po’ più “elastici” rispetto a valutazioni critiche espresse dal pubblico degli utenti, sul presupposto che – è l’argomento – l’operatore si è posto esso stesso nella condizione di sottoporsi al giudizio degli utenti.

Nell’ambito della nostra attività abbiamo trattato svariate ipotesi di diffamazione sui social network, tra le quali:

  • diffamazione di un’impresa agrituristica su vari portali di settore;
  • diffamazione di un politico, al quale era stato rivolto un epiteto ingiurioso sulla sua bacheca Facebook;
  • diffamazione di un’imprenditrice del settore della moda, alla quale erano stati attribuiti, nell’ambito di una recensione sulla scheda Google Business, comportamenti dalla stessa in realtà mai tenuti;
  • diffamazione di un imprenditore del settore della disinfestazione, definito “ladro” e “truffatore”;
  • ingiurie e diffamazione nei confronti di una cooperativa di gestione di immobili da fornire in locazione a studenti.

Offese sui social network: cosa si rischia?

Diffamazione social network: cosa si rischia? Sanzione penale e risarcimento del danno

Per comprendere bene i rischi derivanti da una troppo disinvolta attività di commento online, occorre tenere presente un dato di fatto: la diffamazione, oltre ad essere un illecito penale, è anche un illecito civile, fonte di risarcimento del danno. In altri termini, il diffamatore, oltre a potere incorrere in una Sentenza di condanna penale, si espone anche al rischio di una condanna civile al risarcimento del danno, che può essere anche elevato.

Quando si può parlare di diffamazione aggravata?

Il caso principale di diffamazione aggravata è proprio quello descritto, in quanto l’attività di offese sui social network rientra nella fattispecie sanzionata dal terzo comma dell’art. 595 del Codice Penale, ovvero quella di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Tra i “mezzi di pubblicità” rientrano, appunto, i social network.

Cosa fare in caso di diffamazione sui social network?

Se si è vittima di diffamazione sui social network la cosa più opportuna da fare è quella di rivolgersi ad un Professionista esperto del settore, che saprà consigliare, fra l’altro, se nel caso concreto sia più proficuo attivare le tutele civilistiche, quelle del diritto penale, o magari entrambe, in un’azione combinata:

A QUESTO LINK PUOI TROVARE I NOSTRI SERVIZI

Pensi di essere vittima di un caso di diffamazione sui social? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui